Ordinanza n. 112/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. La vicenda traeva origine dal nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia e dal successivo visto d'ingresso. Il diniego era motivato dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno presso il competente Sportello Unico e dalla revoca, già disposta, del nulla osta al lavoro, cui era conseguita la revoca del visto d'ingresso. Il ricorso prospettava una ricostruzione di ulteriori accadimenti, ritenuti dal Collegio di incerta pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio e solo in minima parte comprovati. Gli atti di revoca del nulla osta e del visto non risultavano impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto palesemente legittimo il diniego in presenza della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e della revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, circostanze non negate dal ricorrente. Il Collegio ha escluso la necessità di disporre istruttoria, poiché l'oggetto degli accertamenti richiesti non era stato limpidamente individuato e la documentazione prodotta era insufficiente. Ha osservato che gli ulteriori accadimenti potranno eventualmente essere valutati dall'Amministrazione in sede di riesame e che il ricorrente può richiedere l'accesso ai documenti utili. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presenta un evidente difetto di fumus boni iuris quando sia fondato sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e sulla precedente revoca del nulla osta al lavoro e del visto d'ingresso, ove tali presupposti risultino dagli atti e non siano contestati dal richiedente.
- La mancata impugnazione degli atti presupposti di revoca del nulla osta e del visto d'ingresso rileva, in sede cautelare, quale elemento idoneo a consolidare il giudizio di legittimità del successivo diniego del permesso di soggiorno.
- Il giudice amministrativo non è tenuto a disporre attività istruttoria quando la parte non abbia individuato in modo chiaro l'oggetto degli accertamenti e abbia prodotto una documentazione solo parziale; gli eventuali ulteriori fatti possono essere sottoposti all'Amministrazione per un possibile riesame.
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