Cassazione Penale, Sentenza n. 40693/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l'istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso lamentava violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione: la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto su una relazione familiare e sulla pericolosità di Salvatore Mazzei senza valutare provvedimenti passati (revoca/restringimento della pericolosità e revoca della confisca) e senza indicare elementi concreti di condizionamento o cointeressenza economica; inoltre non sarebbe stata compiuta la necessaria valutazione prognostica sulla possibilità di "riallineamento" dell'impresa mediante il controllo giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando motivazione apparente e omessa valutazione di allegazioni difensive decisive (in particolare il decreto di revoca della confisca e gli elementi che circoscrivono la pericolosità di Mazzei). Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia basata in misura eccessiva su legami familiari e su fatti storici non correlati temporalmente all'attività della società, senza fornire concretezza circa l'influenza esercitata su Terina. Pertanto il decreto impugnato è annullato con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
L'ammissione al controllo giudiziario su istanza privata richiede la verifica della "occasionalità" dell'infiltrazione mafiosa e una prognosi favorevole circa il possibile riallineamento dell'impresa; la valutazione è concreta e non automatica e non può basarsi unicamente su relazioni familiari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate per i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione/contraddittorietà).
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza in tema di motivazione e procedimento (correlato all'articolazione della decisione di merito).
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di decisione nei procedimenti di prevenzione e alla motivazione del provvedimento impugnato.
artt. 10, comma 3, e 27 d.lgs. n. 159/2011
Indicano i limiti di deducibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti delle corti d'appello in materia di misure di prevenzione; la Cassazione è competente solo per violazione di legge nei limiti stabiliti.
Massime di principio
- L'ammissione al controllo giudiziario volontario richiede sia l'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa sia una prognosi favorevole di riallineamento: entrambi i requisiti devono essere valutati concretamente dal giudice della prevenzione.
- I legami di parentela, specialmente se non indicati elementi di convivenza o di concreto ruolo gestionale, non sono di per sé sufficienti a provare il condizionamento stabile dell'attività d'impresa; occorrono elementi concreti di influenza o cointeressenza economica.
- Il giudice deve considerare e motivare espressamente il rilievo di altri provvedimenti giudiziari pertinenti (es. revoche di misure, revoca di confische) che possono circoscrivere la pericolosità di terzi e incidere sulla valutazione complessiva.
- La verifica non deve essere statica: il giudizio è prognostico e finalizzato a valutare la realtà dell'emendabilità aziendale mediante i controlli che il regime volontario comporta; la cronicità dell'infiltrazione esclude il controllo giudiziario.
- La mancanza di una motivazione adeguata o l'omessa considerazione di documenti e allegazioni difensive rilevanti determina l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di dubbi sulla effettiva ingerenza di soggetti pericolosi nelle scelte aziendali, il criterio probatorio richiede l'esclusione plausibile di spiegazioni alternative prima di fondare il rigetto su generalizzazioni o massime di esperienza.
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