Cassazione Civile, Ordinanza n. 03298/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per gli anni 2013-2015, una maggiore IRES, contestando la deduzione di una quota del costo sostenuto dalla società per una polizza assicurativa collegata al trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori. Secondo l'Amministrazione, la deducibilità dell'accantonamento del TFM andava contenuta entro i limiti previsti dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, per effetto del rinvio operato dall'art. 105 TUIR all'art. 17 TUIR e al codice civile. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme fiscali e civilistiche richiamate, sostenendo che il limite quantitativo dell'art. 2120 c.c. non è applicabile al TFM degli amministratori; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse spiegato il percorso argomentativo seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e riconoscibile, poiché la CTR aveva esplicitato la propria ratio decidendi richiamando l'assenza di una disciplina specifica e la tesi dell'equiparazione del TFM al TFR. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che, in mancanza di una norma che imponga di applicare al TFM degli amministratori il regime del TFR dei dipendenti, non può estendersi il limite dell'art. 2120 c.c.; inoltre ha ribadito che la deducibilità delle quote accantonate per il TFM è ammessa, ai fini delle imposte sui redditi, secondo il principio di competenza solo se la previsione del trattamento risulta da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e che ne specifichi l'importo, mentre in difetto opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto col primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto col secondo motivo
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso che nel caso concreto fosse violato
art. 17, comma 1, lett. c), TUIR
è richiamato nel sistema di deducibilità del TFM, ma non consente di estendere automaticamente al TFM il limite del TFR
art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR
norma invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina fiscale del TFM
art. 105, commi 1 e 4, TUIR
regola la deducibilità degli accantonamenti; la Corte afferma che consente la deduzione delle quote accantonate per il TFM secondo i principi di competenza, senza imporre l'applicazione dell'art. 2120 c.c.
art. 2120 c.c.
norma dettata per il TFR dei lavoratori dipendenti; la Corte esclude che sia applicabile per analogia o per rinvio al TFM degli amministratori
art. 2364 c.c.
norma richiamata nel motivo, senza specifica autonoma decisività nella motivazione della Corte
art. 2389 c.c.
norma richiamata nel motivo, senza specifica autonoma decisività nella motivazione della Corte
art. 95, comma 5, TUIR
in mancanza dei requisiti di certezza e specificazione dell'atto, i compensi/TFM degli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa
art. 12 preleggi
richiamato per affermare l'interpretazione conforme ai canoni ermeneutici nel delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 54 legge 22 giugno 2012, n. 83
richiamato in tema di riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e riduzione del sindacato sulla motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel testo della tassonomia, ma non centrale nella decisione
art. 17 TUIR
richiamato dalla Corte come parte del quadro normativo che disciplina il trattamento fiscale del TFM
Massime di principio
- In tema di trattamento di fine mandato degli amministratori, il limite quantitativo previsto dall'art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti non è automaticamente applicabile in assenza di una specifica previsione normativa.
- La deducibilità fiscale degli accantonamenti per il TFM degli amministratori è ammessa secondo il principio di competenza solo se il diritto al trattamento risulta da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e che indichi anche l'importo; in mancanza, trova applicazione il principio di cassa.
- Nel giudizio di cassazione, la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente il mero dissenso sulla ricostruzione logico-giuridica adottata dal giudice di merito.
- La motivazione è sufficiente quando consente di individuare la ratio decidendi, anche se il giudice richiami precedenti di merito o affermi la propria adesione a un determinato orientamento interpretativo.
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