Cassazione Penale, Sentenza n. 20666/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti della GF Scavi srl. Le censure denunciavano violazione di legge e carenza/motivazione apparente: si lamentava che il Riesame non avesse risposto ai punti chiave della difesa (confondendo istanze e riferendosi a richieste precedenti), avesse travisato i dati (inserendo la cessione di immobili non avvenuta), non avesse considerato l'atto di cessione che escludeva il ramo pericoloso, non avesse motivato come una società potesse essere 'schermo' di un'altra nella commissione del reato (art. 452-quaterdecies), e avesse errato valutando come fittizia la cessione nonostante la prova del pagamento e elementi (surplus di 256.000 euro, valore del ramo stimato in 599.000 euro, finalità di salvataggio di maestranze e contratti). In sostanza si contestava la fondatezza del sequestro impeditivo e la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse violazione di legge né motivazione mancante o meramente apparente nei sensi consentiti per la cassazione in materia di misure reali (art. 325 c.p.p.). Il Collegio ha confermato che molte delle doglianze sono, in realtà, questioni di merito o di valutazione probatoria non sindacabili in sede di legittimità. Quanto al pericolo di reiterazione il giudice ha ritenuto legittima la valutazione del Riesame secondo cui il subentro nel ramo d'azienda e la disponibilità di mezzi/contratti non escludevano il rischio di commissione di reati 'della stessa specie'. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad un versamento equitativamente fissato in euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'appello al Tribunale del riesame avverso provvedimenti del GIP; nel caso l'appello è stato rigettato dal Riesame e poi impugnato in Cassazione.
art. 325 cod. proc. pen.
Precisa che il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte interpreta 'violazione di legge' in modo restrittivo come inesistenza o mera apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 274 cod. proc. pen.
Riferimento alla esigenza special-preventiva che può giustificare misure cautelari reali; la Corte richiama che tale esigenza attiene alla prevenzione di reati della stessa specie.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al pericolo di reiterazione del reato: la valutazione riguarda la probabilità di commissione di delitti della stessa categoria di interessi, non necessariamente identici.
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Norma penale contestata (reato posto a fondamento del sequestro impeditivo); la Corte ha ammesso la valutazione del Riesame circa la possibilità che l'uso del ramo d'azienda e dei mezzi possa comportare rischio di reiterazione di reati della stessa specie.
art. 512-bis cod. pen.
Norma penale contestata con riferimento al capo relativo alla presunta fittizietà dell'operazione di cessione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che, sotto la forma di violazione di legge, attaccavano valutazioni probatorie e di fatto compiute dal Riesame.
art. 291, comma 1-septies cod. proc. pen.
Richiamato sul principio che nella fase cautelare l'incolpazione provvisoria richiede solo una descrizione sommaria del fatto; la Corte osserva che la rettifica, nel riesame, dell'esistenza del pagamento non costituisce nullità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico della parte la cui impugnazione è dichiarata inammissibile; applicata dalla Corte e integrata con il versamento da destinare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o logiche del giudice di merito.
- La mancanza di motivazione è grave solo se la motivazione è fisicamente assente o meramente apparente (mancano i requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità); l'illogicità o contraddittorietà manifeste sono normalmente sindacabili con altri mezzi e non giustificano l'ammissione del ricorso per cassazione.
- Nella valutazione del pericolo di reiterazione si considera il rischio di commissione di reati della stessa specie (categoria di interessi lesi), non la possibilità di replicare esattamente lo stesso reato nelle medesime modalità.
- Censure che insistono sulla valutazione del valore economico dei beni, sulla congruità del prezzo di cessione o sulla destinazione di somme rappresentano tipicamente questioni di fatto o di merito non sindacabili in Cassazione per via dell'art. 325 c.p.p.
- La rettifica di elementi fattuali nella motivazione del giudice del riesame (es. riconoscimento dell'avvenuto pagamento) non comporta automaticamente nullità: la Corte può ritenere emendate motivazioni erronee purché non siano assenti o meramente apparenti.
- Chi propone ricorso che venga dichiarato inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è importante valutare preventiva l'ammissibilità formale e la sussistenza di profili configurabili come violazione di legge.
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