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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32217/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando un vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa al vizio di motivazione sull'applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativamente consentiti. Inoltre, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata richiama espressamente l'art. 129 c.p.p., esclude la ricorrenza delle ipotesi previste da tale disposizione e indica, seppure sinteticamente, gli elementi delle indagini posti a fondamento della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che la censura proposta non era deducibile contro una sentenza di patteggiamento, in quanto estranea ai motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha comunque rilevato che la motivazione della sentenza impugnata aveva esaminato l'art. 129 c.p.p. e indicato sinteticamente gli elementi investigativi rilevanti. La declaratoria è stata pronunciata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito del rito di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La disposizione limita tassativamente i motivi deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    La sentenza impugnata ha richiamato la disposizione per escludere la sussistenza di cause di proscioglimento immediato; la Corte ha ritenuto sufficiente il relativo richiamo, accompagnato dall'indicazione sintetica delle risultanze investigative.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiarazione senza formalità

    Prevede, secondo la Corte, il modello procedimentale de plano per dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di applicazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l'assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione relativo all'applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra tali motivi.
  • La sentenza di patteggiamento non è censurabile mediante un generico motivo di vizio di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la decisione richiami espressamente tale disposizione, escluda la ricorrenza delle cause di proscioglimento e indichi, anche sinteticamente, le risultanze investigative rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso contro una sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata de plano, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

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