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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26431/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza fra accusa e sentenza: si lamenta che la Corte d'appello avrebbe sostanzialmente modificato la contestazione trasformando la bancarotta fraudolenta impropria in "cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose"; (2) violazione di legge sulla configurabilità del reato: si sostiene che l'art. 223 comma 2 n.2 legge fall. richieda un dolo specifico volto a provocare il dissesto, mentre la Corte avrebbe ritenuto sufficiente il dolo eventuale; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62 n.6 cod. pen. (riduzione per aver integralmente risarcito il danno) e per l'omessa pronuncia sulla durata delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (1) non vi è violazione del principio di corrispondenza perché il fatto storico contestato (sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, con omissione dei versamenti IVA e maturazione di un debito plurimilionario) è rimasto immutato rispetto all'originaria imputazione e la qualificazione come "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n.2 legge fall. è compatibile con quel fatto; (2) sul piano dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo specifico volto al fallimento: è sufficiente il dolo rispetto alle condotte antidoverose e la prevedibilità astratta del dissesto, e il nesso causale non si interrompe per la preesistenza di situazioni di crisi o per cause concorrenti (vale il principio del concorso causale ex art. 41 cod. pen.); (3) l'attenuante dell'art. 62 n.6 è stata legittimamente negata perché non è provata l'integralità del risarcimento: la transazione e la revoca della costituzione di parte civile non dimostrano l'integrale soddisfazione del danno e, anzi, presuppongono concessioni reciproche che lasciano probabile un risarcimento parziale; la censura sull'omessa pronuncia circa la durata delle pene accessorie è generica e infondata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 223 comma 2 n. 2 legge fallimentare

    Le "operazioni dolose" previste dalla norma possono consistere anche nello sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, compiuto come scelta gestionale dagli amministratori, dal quale deriva prevedibilmente l'aumento dell'esposizione debitoria e, in ultima analisi, il fallimento. La norma non richiede un dolo finalizzato specificamente al provocare il fallimento, ma il dolo rispetto alle condotte antidoverose con la prevedibilità del dissesto.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    La circostanza attenuante per chi abbia risarcito il danno opera solo se il risarcimento è integrale; la mera transazione o la rinuncia alla costituzione di parte civile non provano di per sé l'integrale soddisfazione del credito risarcitorio.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferita alla disciplina delle pene accessorie in materia fallimentare: la Corte ha valutato la durata delle pene accessorie in base agli elementi di merito e ha ritenuto irrilevante l'eccezione generica sulla mancata motivazione salvo indicare specifici elementi omissione.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena principale tenendo conto delle circostanze: la Corte ha preso in considerazione il risarcimento (anche se parziale) nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, distinguendo tra avvenuto risarcimento e risarcimento integrale ai fini dell'art. 62 n.6.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso causale: la presenza di una causa preesistente efficiente verso il dissesto o di un dissesto già in atto non esclude la responsabilità per le operazioni dolose che aggravano o concorrono a provocare il fallimento.

Massime di principio

  • La trasformazione della qualificazione giuridica del fatto in sede di giudizio è lecita se il fatto storico (accadimento materiale) rimane immutato e la nuova qualificazione è compatibile con l'originaria contestazione: non sempre ciò integra violazione del principio di corrispondenza.
  • Le "operazioni dolose" ai sensi dell'art. 223, comma 2, n.2 legge fall. possono comprendere omissioni sistematiche nel versamento di imposte e contributi deliberate dagli amministratori come scelta gestionale per autofinanziamento.
  • Per i reati fallimentari del tipo qui rilevante non è richiesto un dolo specifico volto direttamente al causare il fallimento: è sufficiente il dolo rispetto alle singole condotte antidoverose quando il dissesto risulti astrattamente prevedibile come loro conseguenza.
  • Il nesso di causalità tra condotte dolose e fallimento non si interrompe automaticamente per la preesistenza di crisi o per cause concorrenti: opera il concorso causale (art. 41 c.p.), valutando il contributo delle singole condotte al risultato finale.
  • Per ottenere l'attenuante riparatoria ex art. 62 n.6 c.p. è necessario provare l'integrale soddisfazione del danno; la transazione o il ritiro della costituzione di parte civile non costituiscono prova sicura dell'integrale risarcimento.
  • In sede di censura sulla determinazione delle pene accessorie è necessario indicare specifici elementi positivi omessi nella motivazione per evitare che la doglianza sia giudicata generica e quindi inammissibile.

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