Cassazione Penale, Ordinanza n. 38375/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha confermato la condanna dell'imputato per evasione già pronunciata nei due gradi di merito e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado per evasione, perché sorpreso a circolare su un monopattino mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello non avesse indicato specificamente alcun reale motivo a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la Corte d'appello aveva già confermato il diniego per assenza, sia in primo grado sia in appello, di elementi a supporto della richiesta; inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato e grava sull'impugnante l'onere di formulare censure specifiche, mentre nel caso di specie il motivo si risolveva in una mera riproposizione della doglianza già esaminata dai giudici di merito.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando nei gradi di merito non siano stati indicati elementi concreti a sostegno della richiesta; il riconoscimento non è un diritto dell'imputato e la censura deve essere specifica.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non sono riconoscibili automaticamente né costituiscono un diritto dell'imputato: il giudice può negarle quando manchino elementi positivi specificamente allegati a sostegno della richiesta.
- Nel ricorso per cassazione avverso il diniego delle attenuanti generiche, il motivo deve essere specifico e non può limitarsi a riprodurre formule generiche o doglianze già sottoposte ai giudici di merito.
- La mera contestazione della motivazione sul diniego delle attenuanti, se priva di puntuali indicazioni degli elementi trascurati, integra un motivo inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La condotta di circolare fuori dal domicilio pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari integra, secondo la ricostruzione dei giudici di merito richiamata nell'ordinanza, il delitto di evasione.
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