Sentenza n. 1994/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che ha annullato in autotutela la precedente conclusione positiva della conferenza di servizi e successiva determinazione di conclusione negativa, con rigetto dell’istanza di permesso di costruire per la riqualificazione dello stabilimento balneare
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricettivo, aveva chiesto nel gennaio 2021 un permesso di costruire per riqualificare lo stabilimento. Dopo la conferenza di servizi e una determinazione conclusiva favorevole del 16 marzo 2023, il Comune, con determinazione n. 14 del 23 giugno 2023, ha annullato in autotutela l’esito positivo e riaperto il procedimento; quindi, con determinazione n. 16/2023, ha concluso negativamente la conferenza e respinto l’istanza. Con cinque motivi la ricorrente ha contestato gli atti, deducendo in particolare, contro l’annullamento d’ufficio, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Con motivi aggiunti ha inoltre denunciato la contraddittorietà degli atti rispetto a pareri comunali, acquisiti in giudizio, che avrebbero ritenuto assentibile il progetto e idoneo anche a sanare eventuali abusi. In corso di causa il Comune ha rilasciato, su una nuova istanza, il permesso di costruire n. 8 del 27 maggio 2024. La società ha sostenuto che tale titolo non eliminava l’interesse alla decisione, anche in relazione all’ordinanza di demolizione n. 17/2021 e a una possibile domanda risarcitoria. La Capitaneria e la Regione hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; il Comune ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto e della Regione, poiché gli atti conclusivi impugnati erano stati adottati dal Comune. Ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse: il nuovo permesso rilasciato nel 2024, a seguito di una nuova istanza e di una nuova valutazione amministrativa, ha superato la precedente vicenda e rende inutile l’annullamento dei titoli anteriori; inoltre, l’ordinanza di demolizione n. 17/2021 non era stata impugnata tempestivamente né accompagnata da specifiche censure, sicché l’accoglimento non avrebbe potuto rimuoverla. Poiché la società ha dichiarato di conservare interesse ai fini risarcitori, il Collegio ha esaminato le censure ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Ha accolto il primo motivo: l’annullamento d’ufficio aveva natura discrezionale e richiedeva la considerazione e la motivazione degli interessi pubblici; la mancata comunicazione di avvio non poteva essere considerata irrilevante, perché il Comune non aveva dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e la società aveva indicato le circostanze che avrebbe rappresentato nel contraddittorio, tra cui che gli abusi richiamati dalla Capitaneria riguardavano altre strutture, estranee all’intervento. Inoltre, il Comune non aveva indicato concrete ragioni di interesse pubblico a sostegno dell’autotutela. Ha quindi accertato l’illegittimità della determinazione n. 14/2023 e, in via derivata, della determinazione n. 16/2023, il cui rigetto presupponeva la rimozione del precedente titolo favorevole; gli altri motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato a pagare € 4.000,00, oltre oneri e spese di legge; spese compensate tra le altre parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Il ricorso diviene improcedibile quando, dopo la sua proposizione, sopravviene una situazione che elimina l’interesse alla decisione; nel caso concreto il nuovo permesso, rilasciato a seguito di una nuova istanza, ha superato la precedente valutazione amministrativa.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
Anche se l’annullamento non è più utile e il ricorso è improcedibile, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto quando il ricorrente abbia dichiarato un interesse alla decisione ai fini risarcitori.
art. 21-octies, comma 2, secondo alinea, l. 241/1990
il vizio della mancata comunicazione di avvio del procedimento non può essere dequotato salvo che, come afferma l’art. 21 octies, comma 2, secondo alinea, l.n. 241/1990, “l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
La violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non è irrilevante se l’amministrazione non dimostra in giudizio che il contenuto dell’atto era vincolato e non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve indicare quali circostanze avrebbe introdotto nel contraddittorio.
l. 241/1990
Come noto, il provvedimento di annullamento in autotutela è un provvedimento di natura discrezionale, in quanto l’azione dell’amministrazione non può limitarsi al mero ripristino della legalità violata, ma deve tenere conto degli interessi pubblici coinvolti e motivare sul punto.
L’annullamento d’ufficio è esercizio di potere discrezionale: l’amministrazione deve considerare gli interessi pubblici coinvolti e darne conto nella motivazione, non essendo sufficiente il solo ripristino della legalità.
Massime di principio
- L’adozione, su una nuova istanza, di un titolo edilizio successivo che regola il medesimo intervento e viene rilasciato dopo una nuova valutazione amministrativa può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del precedente titolo o del suo annullamento, perché la nuova determinazione supera la precedente e l’annullamento di quest’ultima non offre un’utilità concreta.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando il ricorrente dichiari di avere interesse alla decisione ai fini risarcitori.
- L’annullamento d’ufficio è discrezionale e deve essere motivato con riferimento agli interessi pubblici coinvolti: il mero ripristino della legalità violata non basta.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non può essere considerata non invalidante senza la dimostrazione, gravante sull’amministrazione, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente deve indicare almeno le circostanze di fatto che avrebbe sottoposto all’amministrazione se fosse stato posto in condizione di partecipare.
- L’impugnazione incidentale o formulata «ove occorra» di un’ordinanza non accompagnata da specifici motivi e proposta oltre il termine di impugnazione non consente di ottenere, mediante l’annullamento di atti collegati, la rimozione o l’accertamento dell’illegittimità di quell’ordinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →