Sentenza n. 546/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Determina di aggiudicazione n. 77 del 19.11.2025, comunicata in data 20.11.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione al RTP controinteressato del "concorso internazionale di progettazione a procedura aperta in due fasi, in forma anonima, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 36/2023 per la realizzazione della "nuova cittadella della sicurezza di Rimini" CUP G95B22000360001 - CIG B57E18F440; - di tutti i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara e in particolare dei verbali della commissione giudicatrice del 1.10.2025, 3.10.2025, 8.10.2025 e 13.10.2025 (verbali recanti protocollo unico n. 32 del 13.10.2025, con i quali la Commissione Giudicatrice ha, dapprima, attribuito alle offerte dei concorrenti le singole valutazioni per ogni criterio previsto dal bando, e quindi, stilato la graduatoria provvisoria di gara; - della relazione del RUP del 19.11.2025 recante protocollo n. 17643/2025, citata nella Determina di aggiudicazione, ma non consegnata in sede di accesso agli atti, con la quale il seggio di gara ha confermato la proposta di aggiudicazione formulata della Commissione Giudicatrice in favore del RTP dei controinteressati; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compreso il contratto che dovesse essere stato medio tempore stipulato; nonché per l'accertamento - del diritto del ricorrente, quale mandataria del costituendo raggruppamento partecipante al concorso con codice 103, al conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto de quo, con richiesta di subentro nel contratto che fosse stato medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, del diritto del ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, qualora le prestazioni oggetto del contratto fossero già state eseguite e non fosse più possibile disporre il subentro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di aggiudicazione di un concorso internazionale di progettazione in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti primo classificato, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mandataria del costituendo RTP partecipante con codice 103, classificatasi seconda con 87,451 punti, ha impugnato l'aggiudicazione del concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova cittadella della sicurezza di Rimini, contestando il distacco di 5,299 punti rispetto al RTP aggiudicatario. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 46 d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di par condicio e trasparenza, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, falso presupposto, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. Le censure riguardavano le valutazioni dei criteri B, C, E ed F del disciplinare. Quanto al criterio B, relativo alla qualità del progetto urbanistico, la ricorrente ha sostenuto che il progetto aggiudicatario, premiato con 25 punti contro i propri 19,118, non contenesse uno studio del traffico né un'analisi degli scenari di mobilità e accessibilità. Quanto al criterio C, relativo alla sostenibilità ambientale, ha contestato l'attribuzione del punteggio massimo di 20 punti a entrambe le offerte, evidenziando la diversa sostenibilità dei materiali e delle soluzioni costruttive proposte. Quanto al criterio E, relativo all'accessibilità esterna e interna, ha dedotto l'incoerenza dell'attribuzione di 7 punti all'aggiudicatario e 8 alla ricorrente, sostenendo che il progetto primo classificato fosse privo dell'analisi del traffico e degli scenari di accessibilità richiesti. Quanto al criterio F, relativo all'offerta di gestione informativa per la progettazione, ha contestato l'attribuzione di 5 punti all'aggiudicatario e 1,667 punti alla ricorrente, assumendo che le offerte fossero sostanzialmente analoghe e che mancasse una motivazione idonea. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha dedotto l'omessa motivazione dei coefficienti assegnati ai singoli criteri, in violazione dell'art. 5.7 del disciplinare, che prevedeva la redazione di un verbale recante le motivazioni dei punteggi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha assorbito le eccezioni preliminari di inammissibilità e di mancato superamento della prova di resistenza. Quanto al difetto di motivazione, ha ritenuto che il disciplinare contenesse criteri sufficientemente chiari e articolati, accompagnati da una scala di giudizi e coefficienti da 0 a 1. La previsione dell'art. 5.7, secondo cui il verbale doveva recare le motivazioni dei punteggi, è stata interpretata nel senso che la commissione dovesse indicare i punteggi complessivi e che i commissari dovessero esprimere una valutazione per ciascun criterio e concorrente. Nel caso concreto, i verbali riportavano i punteggi numerici attribuiti dai singoli commissari mediante le griglie allegate, ritenute motivazione sufficiente e comprensibile, senza necessità di ulteriori argomentazioni analitiche, considerata la specificità dei criteri. Quanto al sindacato sulle valutazioni tecniche, il Collegio ha ribadito che esso è limitato alle ipotesi di palese illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria o errore di fatto, non ravvisate nella fattispecie. In relazione al criterio B, il disciplinare e il DIP non imponevano uno specifico studio del traffico o un'analisi formalizzata degli scenari di mobilità; la commissione poteva quindi valorizzare gli elementi progettuali relativi a parcheggi, viabilità parallela ed elaborati grafici. La maggiore valutazione dell'aggiudicatario non è stata ritenuta discriminatoria, poiché la soluzione della ricorrente prevedeva una rotatoria su aree esterne alla proprietà statale, la cui disponibilità e gestione non dipendevano dalla stazione appaltante, mentre la soluzione dell'aggiudicatario era stata giudicata più coerente e fattibile. In relazione al criterio C, il TAR ha escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella della commissione sui materiali e sulle soluzioni progettuali, non ravvisando manifesta irragionevolezza nell'attribuzione del medesimo punteggio massimo. La valutazione complessiva poteva considerare anche la sostenibilità economica e la compatibilità dei materiali con il contesto marino e alluvionale di Rimini. Per il criterio E, l'assenza di uno studio del traffico non costituiva violazione della lex specialis; inoltre, la commissione aveva indicato ragioni non manifestamente irragionevoli per il punteggio assegnato all'aggiudicatario, valorizzando il nuovo accesso interno alla proprietà statale e la maggiore distribuzione del carico veicolare. Quanto al criterio F, la differenza dei punteggi era giustificata da errori di compilazione e inesattezze nelle codifiche e nelle tabelle dell'offerta della ricorrente, nonché da differenze sostanziali nelle procedure di coordinamento e verifica, nei software utilizzati, nell'impiego di un plugin basato sull'intelligenza artificiale e nel riferimento ai livelli di sviluppo informativo secondo la normativa italiana o americana. Il TAR ha quindi ritenuto insussistenti sia il difetto di motivazione sia l'illogicità manifesta delle valutazioni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 36/2023
La disciplina del concorso di progettazione è stata richiamata quale base normativa della procedura; il giudizio non ha ravvisato violazioni della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'aggiudicazione è stato ritenuto soddisfatto dai punteggi numerici espressi secondo criteri specifici e dalle griglie allegate ai verbali.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento non risultano violati in assenza di illogicità manifesta, disparità di trattamento o arbitrarietà delle valutazioni.
Massime di principio
- Quando la lex specialis stabilisce criteri valutativi specifici e una predeterminata scala di coefficienti, l'obbligo di motivazione dei giudizi della commissione può essere assolto mediante l'indicazione dei punteggi numerici attribuiti per ciascun criterio, anche attraverso griglie allegate ai verbali, senza necessità di ulteriori motivazioni discorsive.
- La previsione della lex specialis secondo cui il verbale deve recare le motivazioni dei punteggi non impone necessariamente una motivazione analitica per ogni singolo profilo dell'offerta, se i criteri sono sufficientemente dettagliati e i punteggi consentono di comprendere il giudizio espresso.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di palese illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria o errore di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
- L'assenza di un determinato elaborato o approfondimento è censurabile come violazione della lex specialis solo se il bando, il disciplinare o la documentazione di gara lo impongono effettivamente; elementi non prescritti possono comunque essere valorizzati dalla commissione nell'apprezzamento complessivo della proposta.
- Nella valutazione comparativa di proposte progettuali, la commissione può considerare la fattibilità concreta, la compatibilità economica e la coerenza delle soluzioni con il contesto territoriale e ambientale, purché tale apprezzamento non sia manifestamente illogico o fondato su travisamento dei fatti.
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