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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 969/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 settembre 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202500523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del giudice del lavoro, notificata al Ministero il 4 ottobre 2024, non era stata impugnata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nella misura di 500 euro annui per quattro anni scolastici, con condanna del Ministero a mettere a disposizione le relative somme. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali, nonché la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso. Ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Poiché il Ministero non aveva contestato né adempiuto al giudicato, il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori novanta giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente, anche mediante il pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio, secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto interno all'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e, in particolare, dei provvedimenti del giudice ordinario aventi efficacia esecutiva.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.a.

    A seguito della modifica introdotta dalla riforma Cartabia, la formula esecutiva non è necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di condanna al pagamento di somme; disciplina inoltre il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato appello nel termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 475 c.p.c.

    La modifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha eliminato la necessità della formula esecutiva quale presupposto per l'ammissibilità dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e avente efficacia esecutiva, quando l'amministrazione destinataria sia rimasta inadempiente.
  • A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per proporre il giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Quando il giudicato comporta il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, il giudizio di ottemperanza può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di eseguire il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo o funzionario interno all'amministrazione debitrice e consentendogli di delegare le attività esecutive a dirigenti o funzionari competenti.
  • L'eventuale incapienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale, potendosi ricorrere, nei presupposti previsti, al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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