Sentenza n. 3307/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 15 maggio 2025 e notificato in data 20 maggio 2025, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonchè per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo al contratto di soggiorno; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2026: previo esame del fatto nuovo sopravvenuto (revoca in autotutela del 22 settembre 2025 emesso dalla Prefettura di Roma), per l’annullamento del decreto di rigetto della Questura di Roma e del silenzio della Prefettura di Roma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e silenzio della Prefettura sul procedimento per la conclusione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma che aveva dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poiché non era stato previamente stipulato presso la Prefettura il contratto di soggiorno con il datore di lavoro. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della Prefettura nel relativo sub-procedimento. Dopo il ricorso, la Prefettura aveva comunicato la revoca del nulla osta per la mancata corrispondenza tra l'indirizzo indicato nell'asseverazione e nella cessione di fabbricato e quello risultante dal certificato di idoneità alloggiativa. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il silenzio della Prefettura successivo all'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela della revoca del nulla osta, sostenendo di avere sollecitato inutilmente la conclusione del procedimento relativo al contratto di soggiorno. L'Amministrazione ha dedotto di avere adottato un nuovo preavviso di rigetto, fondato sul parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro e sulla ritenuta insufficienza del reddito del datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato la novità e la rilevanza di tale motivazione, nonché la sua fondatezza, richiamando l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e il pagamento di retribuzioni e contributi.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto legittimo il provvedimento questorile di irricevibilità, qualificandolo come atto dovuto e vincolato in presenza della mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso la Prefettura. La decisione è stata fondata sugli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e sugli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999: il ricorrente non aveva completato l'iter autorizzatorio previsto per l'ingresso del lavoratore subordinato e le eventuali disfunzioni o inerzie della Prefettura non consentono il rilascio di un permesso di soggiorno derogatorio, potendo essere fatte valere mediante il rito avverso il silenzio. Il Collegio ha invece accolto i motivi aggiunti limitatamente al silenzio-inadempimento della Prefettura nel procedimento relativo alla conclusione del contratto di soggiorno, rilevando che, a fronte delle reiterate richieste del ricorrente e dell'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela della revoca del nulla osta, l'Amministrazione non aveva ancora adottato un provvedimento espresso. La Prefettura è stata quindi condannata a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con termine di trenta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti, se versato.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
La mancata previa stipulazione del contratto di soggiorno impedisce il completamento della procedura prevista per l'ingresso del lavoratore subordinato e legittima l'irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Le disposizioni disciplinano l'iter amministrativo relativo all'ingresso e al soggiorno del lavoratore subordinato; il mancato completamento dell'iter giustifica l'atto questorile vincolato.
art. 31, comma 1, c.p.a.
L'inerzia della Prefettura rispetto alla conclusione del procedimento può essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- La mancata previa stipulazione del contratto di soggiorno presso la Prefettura, richiesta dalla disciplina dell'ingresso del lavoratore straniero subordinato, rende legittimo il provvedimento questorile di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno, trattandosi di atto dovuto e vincolato.
- Le disfunzioni o i ritardi dell'Amministrazione nella gestione del procedimento di ingresso e nella stipulazione del contratto di soggiorno non consentono di derogare all'iter autorizzatorio imperativo previsto dalla normativa sull'immigrazione né di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in deroga; l'inerzia amministrativa deve essere fatta valere mediante l'azione contro il silenzio.
- Quando l'Amministrazione, dopo avere accolto un'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di revoca del nulla osta, non conclude il procedimento relativo alla stipulazione del contratto di soggiorno nonostante le richieste dell'interessato, sussiste un silenzio-inadempimento accertabile dal giudice amministrativo.
- In caso di accoglimento dell'azione contro il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
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