Ordinanza n. 7935/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250041553, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 4 febbraio 2026 e notificato personalmente in data 12 febbraio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. E PER LA CONDANNA del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento e la condanna del Consolato al rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sostenendo che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa. Il diniego era fondato sul rilevato difetto di coerenza tra il corso universitario frequentato dal ricorrente in Turchia, presso una facoltà di scienze sportive, e il percorso di studi che egli intendeva intraprendere in Italia. Il ricorrente, con memoria di replica, ha dichiarato di non partecipare più al programma di studio di Sport Management e ha evidenziato di avere superato il Programma di Baccalaureato Internazionale, con una tesina discussa nel maggio 2024 avente ad oggetto la biologia. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti sulle ragioni attuali del diniego e sugli argomenti e gli elementi istruttori posti a suo fondamento.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Amministrazione resistente, ordinandole di fornire chiarimenti in ordine alla dichiarata cessazione della partecipazione al programma di Sport Management e al precedente percorso di studi in biologia, nonché di dare conto delle ragioni attuali del diniego e degli argomenti e degli elementi istruttori utilizzati. L'Amministrazione deve adempiere entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua eventuale notifica, se anteriore. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
La parte ricorrente ha invocato la condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento richiesto, assumendo che non residuassero ulteriori margini di discrezionalità; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio contro un diniego amministrativo, il ricorrente prospetta fatti sopravvenuti o elementi documentali idonei a incidere sulle ragioni dell'atto, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall'Amministrazione chiarimenti sulle ragioni attuali del diniego e sugli elementi istruttori posti a suo fondamento.
- La decisione sulla domanda cautelare può essere rinviata quando l'accertamento delle ragioni attuali del provvedimento impugnato richiede preliminarmente chiarimenti istruttori da parte dell'Amministrazione.
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