Cassazione Penale, Ordinanza n. 22761/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione, sostenendo che nel caso concreto dovesse essere applicata la più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, perché ne sarebbero stati presenti i presupposti. Il difensore ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha richiamato il criterio per cui la lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché di quantità, qualità e grado di purezza della sostanza. Nel caso concreto ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato elementi indicativi di professionalità e non estemporaneità dell'attività di spaccio, escludendo così la minima offensività. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice base per i fatti di traffico/spaccio di stupefacenti; la condanna di merito è stata confermata su tale disposizione.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità, qualità e purezza della sostanza; il riconoscimento va escluso quando anche uno solo di tali elementi depone contro la lieve entità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non può fondarsi su un singolo dato isolato, ma deve derivare da una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli elementi normativamente rilevanti, sia attinenti alla condotta sia all'oggetto materiale del reato.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, il giudice deve dare conto in motivazione di avere esaminato mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre a quantità, qualità e grado di purezza della sostanza, spiegando perché alcuni elementi siano stati ritenuti prevalenti.
- Il riconoscimento della lieve entità va escluso quando risulti un'attività non estemporanea ma connotata da professionalità o da indici di maggiore offensività, anche se altri elementi potrebbero astrattamente essere favorevoli alla difesa.
- In cassazione, la censura sulla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità è inammissibile quando si risolve in una contestazione meramente rivalutativa del merito a fronte di una motivazione di merito logicamente coerente e completa.
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