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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1949/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 527/2024, pubblicata in data 11.07.2024, notificata il 18.07.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.572,44 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi.

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.572,44 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma per differenza tra rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 1949/2024, pubblicata l'11 luglio 2024, notificata al Ministero il 18 luglio 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 2.572,44 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo ed eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il titolo è stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; è stato notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente attestato e notificato, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive contro l'Amministrazione. Ha accertato l'omessa esecuzione del giudicato e ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme riconosciute dalla sentenza civile, comprese le componenti accessorie ivi previste, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti e assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell'inadempimento ministeriale relativo alla retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione; il suo decorso infruttuoso consente l'avvio del giudizio.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere prodotta mediante attestazione di conformità all'originale; dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, tale requisito è sufficiente ai fini considerati nella decisione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina dell'attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituisce presupposto per l'avvio dell'azione esecutiva anche quando il titolo da eseguire è una sentenza civile passata in giudicato.
  • La regolare attestazione di conformità della sentenza civile all'originale e la sua notificazione all'amministrazione soccombente sono sufficienti, nel regime successivo all'abrogazione della spedizione in forma esecutiva, ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente dell'amministrazione e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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