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Risoluzione

Risoluzione n. 102 del 28/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le spese di emissione di obbligazioni e titoli similari sono, in via generale, deducibili nell’esercizio di sostenimento ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.L. 83/2012, quale norma speciale rispetto all’art. 96 TUIR, quando il contribuente si avvale di tale facoltà. Nel caso esaminato, l’Agenzia conferma la deducibilità immediata delle spese sostenute da Omicron/Alfa per le obbligazioni Omicron e Alfa, ma esclude che possano beneficiare della stessa regola le spese sostenute da Omega e riaddebitate tramite finanziamento soci, perché l’agevolazione spetta al soggetto emittente.

Trattamento fiscale delle spese di emissione di un prestito obbligazionario

Trattamento fiscale delle spese di emissione di obbligazioni e rapporti con l’art. 96 TUIR

La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 32, comma 13, del D.L. 83/2012 alle spese di emissione di prestiti obbligazionari, anche alla luce della disciplina dell’art. 96 del TUIR. Il documento chiarisce quando tali costi siano deducibili nell’esercizio di sostenimento e quando, invece, debbano seguire la disciplina ordinaria degli oneri finanziari.

Quesito prospettato

La società Alfa chiede se le spese di emissione relative a tre operazioni obbligazionarie possano beneficiare della deduzione immediata prevista dall’art. 32, comma 13, del D.L. 83/2012, in deroga all’art. 96 del TUIR:

  • spese sostenute nel 2016 da Omicron per le obbligazioni Omicron, poi iscritte nel bilancio di Alfa a seguito della fusione;
  • spese sostenute direttamente da Alfa per le obbligazioni Alfa emesse il 22 dicembre 2016;
  • spese sostenute da Omega per le obbligazioni Omega e poi riaddebitate a Omicron/Alfa nell’ambito di un finanziamento soci.

Fatti rilevanti dell’operazione

Il documento ricostruisce una serie di operazioni societarie e finanziarie:

  • il 1° marzo 2016 Omicron S.p.A., controllata da Omega S.p.A., acquista l’intero capitale di Alfa Holding S.p.A., che a sua volta detiene il 100% di Alfa;
  • nel contesto dell’operazione vengono emessi due prestiti obbligazionari:
    • obbligazioni Omega per € 150.000.000, con scadenza marzo 2023 e spese di emissione pari a € 5.250.000;
    • obbligazioni Omicron per € 450.000.000, con scadenza maggio 2022 e spese di emissione pari a € 27.665.377;
  • entrambe le emissioni risultano quotate sul mercato indicato nel testo;
  • le spese di emissione sono contabilizzate come “Spese pluriennali diverse” nello stato patrimoniale;
  • per le obbligazioni Omega le provviste vengono trasferite a Omicron tramite finanziamento soci in linea capitale pari a € 150.000.000, con la medesima scadenza del prestito obbligazionario, e le spese di emissione vengono riaddebitate nel finanziamento;
  • il 31 ottobre 2016 diventa efficace la fusione inversa di Omicron e Alfa Holding in Alfa, con retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2016;
  • in bilancio 2016 Alfa applica lo IAS/IFRS e il costo ammortizzato alle obbligazioni Omicron, imputando le spese di emissione a riduzione del valore iniziale delle obbligazioni;
  • il riaddebito delle spese di emissione delle obbligazioni Omega viene trattato come riduzione del valore iniziale del finanziamento soci e poi come onere finanziario lungo la durata del contratto;
  • il 22 dicembre 2016 Alfa emette anche una nuova tranche di obbligazioni Alfa per € 40.000.000, con spese di emissione pari a € 527.876.

Disciplina normativa richiamata

L’istanza si fonda sull’art. 32, comma 13, del D.L. 83/2012, che prevede che le spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. La risoluzione richiama inoltre l’art. 96 del TUIR, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati nei limiti del ROL, evidenziando il rapporto tra norma speciale e disciplina ordinaria.

Soluzione interpretativa del contribuente

Alfa sostiene che la norma speciale dell’art. 32, comma 13, del D.L. 83/2012 debba applicarsi:

  • sia alle spese di emissione delle obbligazioni Omicron e Alfa;
  • sia alle spese sostenute da Omega per le obbligazioni Omega e riaddebitate nel finanziamento soci.

La società afferma che, sul piano sostanziale, il trasferimento delle provviste e dei relativi oneri a Omicron renderebbe l’operazione equivalente a un’emissione diretta da parte di Omicron.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda che l’art. 32 del D.L. 83/2012 ha finalità agevolative, volte a favorire il ricorso al mercato dei capitali e a ridurre i vincoli che in passato limitavano l’emissione di strumenti di debito da parte delle imprese non quotate. Viene richiamata la circolare n. 29/E del 26 settembre 2014, secondo cui la deduzione per cassa delle spese di emissione è una facoltà e non un obbligo.

L’Agenzia distingue due ipotesi:

  • se il contribuente esercita la facoltà di cui all’art. 32, comma 13: la norma speciale prevale sull’art. 96 TUIR e le spese di emissione sono integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento, senza limiti ROL, anche se contabilizzate al costo ammortizzato;
  • se la facoltà non è esercitata: occorre verificare se le spese abbiano natura finanziaria ai fini dell’art. 96 TUIR, tenendo conto della “causa finanziaria” dell’operazione.

Effetti della facoltà di deduzione per cassa

Quando la facoltà è esercitata, l’Agenzia afferma che:

  • le spese di emissione dei prestiti obbligazionari sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute;
  • non rileva il criterio di imputazione a bilancio;
  • la contabilizzazione secondo il costo ammortizzato non può limitare temporalmente la deduzione;
  • non si applicano le limitazioni dell’art. 96 TUIR.

Applicazione al caso concreto

Per il caso sottoposto, l’Agenzia ritiene corretto che, avendo Alfa esercitato la facoltà prevista dall’art. 32, comma 13:

  • le spese di emissione sostenute nel 2016 da Omicron per le obbligazioni Omicron, poi iscritte nel bilancio di Alfa per effetto della fusione, siano integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento;
  • le spese sostenute direttamente da Alfa per le obbligazioni Alfa siano anch’esse integralmente deducibili nell’esercizio di sostenimento;
  • per tali spese non trovino applicazione i limiti di deducibilità dell’art. 96 TUIR.

Esclusione del riaddebito delle spese delle obbligazioni Omega

Diversa è la conclusione per le spese sostenute da Omega per le obbligazioni Omega e riaddebitate a Omicron/Alfa tramite finanziamento soci. L’Agenzia non condivide la tesi della contribuente, pur riconoscendo che economicamente l’operazione possa risultare equivalente a un’emissione diretta da parte di Omicron.

La ragione del diniego è che la scelta giuridico-formale di indicare Omega come emittente comporta che l’agevolazione dell’art. 32, comma 13, spetti a Omega e non al soggetto finanziato. Pertanto:

  • il beneficio non si trasferisce a Omicron/Alfa per il solo fatto del riaddebito;
  • le somme non sono però indeducibili in assoluto;
  • esse saranno ripartite in più esercizi e dedotte mano a mano che transitano a conto economico.

Principio finale espresso dalla risoluzione

La risoluzione afferma quindi un principio duplice:

  • per le spese di emissione delle obbligazioni emesse dal soggetto che fruisce della facoltà prevista dall’art. 32, comma 13, la deduzione è immediata nell’esercizio di sostenimento e l’art. 96 TUIR non si applica;
  • le spese sostenute da un soggetto diverso dall’emittente, ancorché riaddebitate in un diverso schema finanziario, non possono beneficiare della medesima deduzione immediata in capo al soggetto riaddebitaro, ma seguono la loro imputazione economico-contabile nel tempo.

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