Risoluzione n. 103 del 28/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il visto di conformità sul modello IVA TR è obbligatorio se l’istanza di compensazione supera complessivamente 5.000 euro annui, anche indipendentemente dall’effettivo utilizzo del credito. Il limite si calcola cumulando i crediti infrannuali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti, includendo anche il 1° trimestre 2017. Inoltre, il visto può essere apposto anche da dipendenti di società di servizi se in possesso dei requisiti previsti e nel rispetto delle regole sulla predisposizione, controllo e trasmissione delle dichiarazioni.
Compensazioni crediti IVA infrannuali da istanze TR e soggetti abilitati al visto di conformità
Compensazioni crediti infrannuali da istanze IVA TR e soggetti abilitati al visto di conformità
La risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 chiarisce l’ambito applicativo del visto di conformità sulle istanze IVA TR per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, alla luce dell’articolo 3 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 26/2017. Vengono inoltre precisati i criteri di calcolo del limite annuo di 5.000 euro e i soggetti legittimati ad apporre il visto, con particolare riguardo ai dipendenti di società di servizi.
Ambito del visto di conformità sulle istanze IVA TR
L’Agenzia precisa che il visto di conformità, previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, deve essere apposto sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito quando il contribuente intende utilizzare in compensazione crediti IVA annuali o infrannuali per importi superiori a 5.000 euro annui.
Ne deriva che:
- non è richiesto il visto per l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale;
- non è richiesto il visto per le istanze di compensazione di importo pari o inferiore a 5.000 euro annui;
- il visto è obbligatorio per le istanze IVA TR di importo superiore a 5.000 euro annui, anche se poi non segue un effettivo utilizzo in compensazione.
Viene inoltre richiamato, per confronto, il diverso limite di 30.000 euro previsto dall’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 per il rimborso.
Effettivo utilizzo del credito e possibilità di istanza integrativa
La risoluzione esclude che l’obbligo del visto possa essere collegato al solo credito effettivamente compensato nel trimestre. Il dato rilevante è l’importo indicato nell’istanza IVA TR per la compensazione.
Tuttavia, se un modello IVA TR è stato presentato senza visto per errore, pur chiedendo la compensazione di un credito superiore a 5.000 euro, l’utilizzo di una somma inferiore a tale soglia non compromette la spettanza del credito. Se il contribuente intende compensare l’intero importo originariamente indicato, può presentare un modello IVA TR integrativo con visto di conformità, barrando la casella "modifica istanza precedente".
Calcolo del limite annuo di 5.000 euro
Il limite di 5.000 euro annui va determinato sommando i crediti trimestrali chiesti in compensazione nelle istanze presentate nei trimestri precedenti.
In pratica:
- si considerano gli importi chiesti in compensazione nelle istanze TR precedenti;
- il limite opera in modo cumulativo nel corso dell’anno;
- non rileva l’effettivo utilizzo dei crediti in compensazione.
L’Agenzia richiama, a supporto, i precedenti chiarimenti in materia di rimborso del credito IVA infrannuale e di compensazioni oltre soglia, ribadendo che gli importi maturati in ciascun trimestre si sommano ai fini del limite.
A titolo esemplificativo, se nel primo trimestre è stato chiesto in compensazione un credito di 3.000 euro, nei trimestri successivi possono essere chiesti ulteriori 2.000 euro senza visto; oltre tale importo, il visto diventa necessario.
Incidenza del credito del 1° trimestre 2017
La risoluzione afferma espressamente che anche l’importo indicato nell’istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite annuo di 5.000 euro, indipendentemente dal fatto che il credito sia stato o meno effettivamente utilizzato in compensazione.
Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità
In relazione ai soggetti che possono apporre il visto, la risoluzione ricostruisce il quadro normativo dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e del D.M. 18 febbraio 1999.
Il visto può essere rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. Tra tali soggetti rientrano anche le società commerciali di servizi contabili previste dal D.M. 18 febbraio 1999.
Dipendenti di società di servizi e apposizione del visto
La risoluzione chiarisce che l’iscrizione negli albi professionali richiesti dalla norma consente l’apposizione del visto anche senza esercizio della professione in forma autonoma. In particolare, il professionista dipendente di una società di servizi può apporre il visto se ricorrono le condizioni previste dall’ordinamento.
Sono richiamati i seguenti principi:
- i professionisti rilasciano il visto se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili;
- tali attività si considerano svolte dal professionista anche quando sono materialmente eseguite dal contribuente o da una società di servizi, purché sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista;
- l’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 richiede l’iscrizione del soggetto negli albi indicati, ma non impone che l’attività sia svolta come lavoro autonomo;
- anche i responsabili dei C.a.f., iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, possono apporre il visto pur se assunti con rapporto di lavoro subordinato.
Trasmissione della dichiarazione vistata e adempimenti ulteriori
Per la trasmissione telematica della dichiarazione vistata non emergono preclusioni quando essa sia predisposta e vistata da un professionista dipendente di una società di servizi, purché la società sia tra quelle abilitate ai sensi del D.M. 18 febbraio 1999.
Resta comunque fermo che:
- il professionista dipendente deve effettuare la comunicazione alla Direzione regionale competente ai sensi dell’articolo 21 del D.M. n. 164/1999;
- la copertura assicurativa prevista dall’articolo 22 dello stesso decreto può essere sostenuta anche dalla società di servizi.
Vigilanza delle strutture territoriali
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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