Risoluzione n. 101 del 27/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata di immobili ai soci è deducibile ai fini IRES solo se determinata assumendo un corrispettivo non inferiore al valore normale del bene; ai fini IRAP è deducibile secondo il dato contabile. L’operazione, nel caso esaminato, non integra abuso del diritto perché non emerge un indebito vantaggio fiscale e risulta coerente con la finalità della norma agevolativa.
Interpello sulla cessione agevolata ai soci e sulla deducibilità della minusvalenza
Risoluzione n. 101/E del 27 luglio 2017: cessione agevolata ai soci e abuso del diritto
La risoluzione esamina il regime della cessione agevolata di immobili ai soci e ne valuta gli effetti fiscali, con particolare riguardo alla deducibilità della minusvalenza e alla configurabilità dell’abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. Il caso riguarda una società immobiliare e holding che ha ceduto ai soci alcuni immobili locati, utilizzando poi il corrispettivo per rimborsare anticipatamente un prestito obbligazionario.
Fatti sottoposti a interpello
La società istante svolge attività immobiliare di locazione e/o vendita di immobili propri e attività di holding tramite partecipazioni in società operative nel settore della ristorazione. In data 30 settembre 2016 ha effettuato una cessione agevolata ai soci, ai sensi dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015, di alcuni immobili già condotti in locazione dai soci stessi.
Gli immobili ceduti erano stati rivalutati nel 2008 con effetti civilistici e fiscali ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, commi da 16 a 23. La cessione è stata effettuata a valori di mercato determinati tramite perizia di stima e ha generato una minusvalenza civilistica e fiscale. Il corrispettivo incassato è stato impiegato per il rimborso anticipato di parte di un prestito obbligazionario non convertibile emesso nel 2007 e sottoscritto da due soci.
Quesiti posti dal contribuente
L’istante chiede se:
- la minusvalenza fiscale derivante dalla cessione agevolata degli immobili ai soci sia deducibile ai fini IRES e IRAP;
- il comportamento posto in essere possa violare la disciplina dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
Posizione del contribuente
La società ritiene che l’operazione non integri abuso del diritto, in quanto non vi sarebbe un indebito vantaggio fiscale. In particolare, evidenzia che:
- l’immobile ceduto al socio non è destinato a una successiva circolazione;
- la cessione non sarebbe finalizzata a una rivalutazione fiscale, poiché gli immobili avrebbero già un valore fiscale superiore a quello di mercato;
- la minusvalenza non deriverebbe dal regime agevolativo, ma da una precedente rivalutazione che avrebbe comunque fatto emergere il differenziale al momento della cessione.
Le ragioni economiche dell’operazione vengono indicate nella necessità di rimborsare il prestito obbligazionario in scadenza, nella riduzione dei tassi di interesse che rendeva meno conveniente il mantenimento del prestito e nel miglioramento della struttura finanziaria e del rating bancario della società grazie alla riduzione dell’indebitamento.
Quadro normativo sull’abuso del diritto
L’Agenzia richiama l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, secondo cui un’operazione può essere qualificata come abusiva solo se ricorrono congiuntamente tre elementi:
- un vantaggio fiscale indebito, ossia benefici ottenuti in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- l’assenza di sostanza economica dell’operazione, cioè la non idoneità degli atti a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale.
La mancata sussistenza anche di uno solo di tali elementi esclude l’abusività. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo esclude l’abuso quando le operazioni sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale.
Regime della cessione agevolata ai soci
La risoluzione richiama l’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015, che ha introdotto un regime fiscale temporaneo per l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali per destinazione e di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.
Il regime agevolato si traduce nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari:
- all’8 per cento;
- al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Valore normale, valore catastale e deducibilità della minusvalenza
L’Agenzia osserva che, secondo il criterio interpretativo già espresso nella circolare n. 37/E del 16 settembre 2006, se dalla cessione agevolata emerge una minusvalenza a conto economico, tale componente assume rilevanza ai fini IRES e IRAP.
Tuttavia, con riguardo alla cessione di beni immobili, la disciplina agevolativa prevede che, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo non possa essere inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, oppure, in alternativa, al valore catastale, se più favorevole nei limiti consentiti dalla norma. La previsione risponde a una duplice finalità:
- tutelare l’esigenza erariale, imponendo un valore non inferiore al valore normale in un rapporto tra socio e società;
- riconoscere un beneficio al contribuente, consentendo l’utilizzo del valore catastale in luogo del valore normale.
Secondo l’Agenzia, tale beneficio può operare solo se la cessione genera una plusvalenza, cioè un componente positivo di reddito su cui calcolare l’imposta sostitutiva. In assenza di base imponibile, non è possibile dedurre la minusvalenza facendo riferimento al valore catastale dell’immobile.
La minusvalenza potrà invece essere dedotta fiscalmente qualora sia stata determinata assumendo il valore normale del bene, perché in tal caso resta rispettata la ratio della norma, che richiede comunque il riferimento al valore normale nel rapporto di scambio tra socio e società.
Trattamento ai fini IRAP
Per l’IRAP, la risoluzione afferma che la minusvalenza è deducibile secondo l’importo rilevato in contabilità, in coerenza con il principio della presa diretta dal bilancio, richiamando l’orientamento già espresso nella circolare n. 37/E del 2016 in tema di differenziale negativo di reddito emerso per effetto dell’assegnazione di beni merce.
Valutazione antiabuso dell’operazione concreta
L’Agenzia ritiene che la possibilità di optare per l’assegnazione o la cessione agevolata costituisca l’esercizio di una facoltà espressamente prevista dal legislatore e possa quindi generare un legittimo risparmio d’imposta non censurabile ai sensi dell’articolo 10-bis.
Richiamando la ratio della norma agevolativa, esposta nella Relazione illustrativa alla legge di stabilità 2016, la risoluzione evidenzia che il regime mira a consentire l’estromissione dal regime d’impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinarie, di beni immobili che non presentano più condizioni di impiego mediamente profittevoli.
Nel caso esaminato, la cessione agevolata dei beni ai soci, con conseguente deducibilità della minusvalenza e utilizzo del ricavato per il rimborso anticipato del prestito obbligazionario, è ritenuta coerente con le finalità perseguite dal legislatore. Di conseguenza, non viene ravvisato alcun indebito vantaggio fiscale e non si procede all’esame degli ulteriori elementi dell’abuso.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci degli immobili è deducibile ai fini IRES solo se determinata considerando un corrispettivo non inferiore al valore normale del bene;
- ai fini IRAP la minusvalenza è deducibile secondo il valore contabilmente rilevato;
- l’operazione descritta non configura abuso del diritto, perché non presenta un indebito vantaggio fiscale ed è conforme alla finalità della disciplina agevolativa.
La risoluzione precisa infine che il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza e resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare eventuali ulteriori elementi non rappresentati che possano integrare un diverso disegno abusivo.
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