Risoluzione n. 99 del 27/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina un’operazione di conferimento d’azienda in una nuova SNC, locazione dell’immobile strumentale, assegnazione agevolata del bene ai soci e successivo scioglimento della società, ritenendola abusiva ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente perché realizza un indebito vantaggio fiscale e non presenta sostanza economica né valide ragioni extrafiscali non marginali.
Interpello sull’abuso del diritto nell’assegnazione/cessione agevolata ai soci
Interpello sull’assegnazione e cessione agevolata ai soci e profili di abuso del diritto
La risoluzione affronta il tema della disciplina agevolativa prevista per l’assegnazione e la cessione ai soci di determinati beni sociali e verifica se una specifica sequenza di operazioni societarie integri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. L’Agenzia delle Entrate conclude che l’operazione prospettata è abusiva.
Quesito prospettato dalla società
La società istante, operante nel settore della lavorazione e produzione di articoli di pelletteria, è proprietaria di un immobile strumentale utilizzato come sede dell’impresa. Intendeva, entro il 30 settembre 2017, assegnare o cedere tale immobile ai soci avvalendosi della disciplina agevolativa di cui all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015.
Poiché l’immobile, allo stato, non era agevolabile in quanto strumentale per l’attività svolta, la società proponeva di:
- conferire l’azienda in una nuova SNC costituita dagli stessi soci;
- concedere in locazione l’immobile alla nuova società;
- assegnare l’immobile ai soci;
- sciogliere la società conferente senza liquidazione preventiva e assegnare ai soci la partecipazione nella nuova SNC.
La società chiedeva se tale comportamento violasse la disciplina dell’abuso del diritto.
Posizione del contribuente
La società sosteneva che l’operazione non costituisse abuso del diritto, poiché il vantaggio fiscale era espressamente consentito dal legislatore mediante l’agevolazione per l’estromissione degli immobili non strumentali dal regime d’impresa.
Secondo l’istante, vi erano anche valide ragioni extrafiscali non marginali, individuate nel fatto che i soci erano vicini alla pensione e intendevano, dopo qualche anno, cessare l’attività e vendere l’immobile.
La società richiamava inoltre la risoluzione n. 101/E del 3 novembre 2016, ritenendo la fattispecie assimilabile a quella esaminata in tale precedente.
Quadro normativo sull’abuso del diritto
L’Agenzia richiama l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, secondo cui un’operazione può essere considerata abusiva solo se ricorrono congiuntamente tre presupposti:
- vantaggio fiscale indebito, cioè benefici ottenuti in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- assenza di sostanza economica, ossia atti o negozi inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- essenzialità del vantaggio fiscale.
Viene precisato che, anche in presenza dei tre elementi, l’operazione non è abusiva se giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali, comprese quelle organizzative o gestionali volte al miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa.
La risoluzione ricorda inoltre che, per chiedere il parere dell’Agenzia, l’istanza di interpello deve indicare il settore impositivo rilevante e le norme di riferimento, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.
Disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci
L’Agenzia richiama la legge n. 208 del 2015, che ha introdotto un regime temporaneo agevolato per:
- l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e di beni mobili registrati;
- la trasformazione in società semplici delle società aventi come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.
Viene ricordato che, ai fini dell’assegnazione agevolata, i beni immobili devono essere diversi da quelli strumentali per destinazione e tale caratteristica va verificata al momento dell’assegnazione, secondo la circolare n. 26/E del 2016.
È richiamato anche il principio per cui il cambiamento di destinazione d’uso, se effettuato in prossimità della data di assegnazione per rendere il bene agevolabile, costituisce una scelta legittima e non sindacabile come abuso del diritto, in quanto espressione di una facoltà prevista dal legislatore.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che l’operazione complessivamente descritta presenti profili abusivi.
Distinzione rispetto alla risoluzione n. 101/E del 2016
Viene chiarito che il caso non è sovrapponibile a quello della risoluzione n. 101/E del 2016, poiché in quel precedente la società scissa continuava a svolgere la propria attività, mentre nel caso in esame la società conferente si sarebbe sciolta dopo il conferimento e l’assegnazione.
Indebito vantaggio fiscale
Secondo l’Agenzia, il conferimento dell’azienda nella newco, la locazione dell’immobile alla medesima e la successiva liquidazione della società conferente sono operazioni funzionali unicamente a far rientrare l’immobile nell’ambito dei beni agevolabili.
Il vantaggio fiscale è considerato indebito perché consente una tassazione sostitutiva inferiore rispetto a quella ordinaria, in contrasto con la ratio della disciplina agevolativa, che mira a favorire l’estromissione dal regime d’impresa di immobili non strumentali per destinazione e non più impiegati in condizioni mediamente profittevoli.
Assenza di sostanza economica
L’operazione è ritenuta priva di sostanza economica perché assume un carattere di circolarità: il bene continua a essere utilizzato nella medesima attività d’impresa, da una società con gli stessi soci, la stessa forma giuridica e la medesima attività della conferente.
La costituzione della newco non elimina tale circolarità, poiché non modifica in concreto l’utilizzo del bene né comporta una reale estromissione dall’impresa.
Essenzialità del vantaggio fiscale
L’insieme delle operazioni è giudicato diretto essenzialmente al conseguimento del risparmio fiscale derivante dall’imposta sostitutiva più favorevole, senza che emergano altri vantaggi economici autonomi.
Ragioni extrafiscali non marginali
L’Agenzia non riconosce la sussistenza di ragioni extrafiscali non marginali idonee a giustificare l’operazione. La generica prospettiva dei soci vicini alla pensione e dell’eventuale futura vendita dell’immobile non è ritenuta sufficiente a giustificare il complesso dei passaggi programmati.
Conclusione della risoluzione
L’Agenzia delle Entrate conclude che la complessa operazione rappresentata costituisce abuso del diritto, in quanto ricorrono tutti gli elementi costitutivi previsti dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e non emergono valide ragioni extrafiscali non marginali.
Il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza, assunti come veri, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su eventuali ulteriori atti o elementi non rappresentati che possano delineare un diverso disegno abusivo.
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