Risoluzione n. 104 del 28/07/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA sono ravvedibili ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Fornisce inoltre istruzioni operative e tabelle con le riduzioni sanzionatorie in base ai tempi di regolarizzazione e alla sanatoria tramite comunicazione o dichiarazione annuale IVA.
Ravvedimento operoso per comunicazioni dati fatture e liquidazioni IVA
Ravvedimento operoso per le comunicazioni dei dati fatture e delle liquidazioni periodiche IVA
La risoluzione affronta l'applicabilità del ravvedimento operoso alle sanzioni previste per la mancata, errata, incompleta o infedele trasmissione delle comunicazioni telematiche IVA introdotte dal D.L. n. 193/2016. Il documento distingue tra comunicazione dei dati delle fatture e comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, indicando per entrambe le fattispecie le modalità di regolarizzazione e le riduzioni sanzionatorie applicabili.
Quadro normativo e natura delle sanzioni
Dal 1° gennaio 2017 il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto due nuovi adempimenti:
- la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate, nonché delle note di variazione;
- la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, richiamando gli artt. 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010.
Le sanzioni previste sono state così definite:
- per omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture: sanzione di euro 2 per ciascuna fattura, con limite massimo di euro 1.000 per trimestre; se l'invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 500;
- per omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione corretta avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
La disciplina sanzionatoria è ricondotta all'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 e, trattandosi di sanzioni amministrativo-tributarie, è applicabile in assenza di deroga espressa l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Comunicazioni dei dati delle fatture
Per le omissioni o irregolarità relative ai dati delle fatture, la regolarizzazione avviene secondo le regole ordinarie del ravvedimento:
- va inviata la comunicazione originariamente omessa o corretta quella errata;
- va versata la sanzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta in base al momento in cui interviene il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472/1997;
- il ravvedimento è possibile fino alla notifica degli atti di accertamento.
Nel documento è riportato un esempio: per l'errata comunicazione di 180 fatture del primo trimestre 2017, se il contribuente si ravvede il 3 novembre 2017 deve reinviare la comunicazione e versare euro 40, pari alla sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9.
Le tabelle riepilogative distinguono tra correzione entro 15 giorni e oltre 15 giorni, con progressiva riduzione della sanzione base di euro 180 o euro 360 a seconda che l'adempimento sia corretto nei termini ravvicinati o successivamente. Le riduzioni richiamate sono quelle previste dalle lett. a-bis), b), b-bis), b-ter) e b-quater) dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione delle liquidazioni periodiche è qualificata come adempimento autonomo ma propedeutico alla dichiarazione annuale IVA. Per la sua mancata, parziale o errata effettuazione si applicano ugualmente le regole ordinarie del ravvedimento operoso.
Il documento precisa che:
- resta fermo il versamento della sanzione prevista dall'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta;
- se la regolarizzazione interviene prima della dichiarazione annuale IVA, occorre comunque trasmettere la comunicazione omessa, incompleta o errata;
- l'obbligo di invio viene meno se la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA o successivamente alla sua presentazione;
- se la dichiarazione annuale IVA integra o corregge i dati omessi o errati, si applica la sola sanzione dell'art. 11, comma 2-ter, eventualmente ridotta;
- se la dichiarazione annuale non sana l'irregolarità, occorre presentare dichiarazione annuale integrativa e versare sia la sanzione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta, sia quella dell'art. 11, comma 2-ter, ridotta secondo il momento del ravvedimento.
Esempi operativi per le liquidazioni periodiche IVA
Il documento riporta un esempio riferito all'omessa comunicazione della liquidazione del primo trimestre 2017, con scadenza rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22 maggio 2017:
- se il ravvedimento avviene il 31 luglio 2017, deve essere effettuato l'invio della comunicazione e versati euro 55,56, pari alla sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9;
- se il ravvedimento avviene il 10 settembre 2018 e la dichiarazione IVA 2018, presentata entro il 30 aprile 2018, riporta correttamente i dati omessi, è dovuto solo euro 71,43, pari alla sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8;
- se il ravvedimento avviene il 10 settembre 2018 ma la dichiarazione IVA 2018 non contiene i dati corretti, occorre presentare dichiarazione integrativa e versare la sanzione relativa, oltre a euro 71,43, pari alla sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7.
Tabelle riepilogative e termini di regolarizzazione
La risoluzione contiene tabelle dettagliate per le scadenze ordinarie e per i diversi momenti di correzione, distinguendo:
- correzione entro 15 giorni dalla scadenza;
- correzione oltre 15 giorni;
- ravvedimento fino alla notifica dell'atto impositivo.
Per le comunicazioni dei dati delle fatture, le tabelle applicano sanzioni base di euro 180 per 180 fatture nell'esempio e di euro 360 per il caso di superamento dei 15 giorni, con riduzioni progressive fino a 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 e 1/5, oltre ai richiamati limiti temporali che possono arrivare fino al 31 dicembre del sesto o settimo anno successivo, secondo i casi e il richiamo all'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972.
Per le liquidazioni periodiche IVA, le tabelle applicano sanzioni base di euro 250 nei casi di correzione entro 15 giorni e di euro 500 nei casi di correzione oltre 15 giorni, con riduzioni analoghe fino a 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 e 1/5. Sono inoltre indicate le scadenze trimestrali ordinarie:
- I trimestre: 31 maggio o 15 giugno, a seconda della tabella e del regime richiamato;
- II trimestre: 16 settembre o 1° ottobre;
- III trimestre: 30 novembre;
- IV trimestre: 28 o 29 febbraio dell'anno successivo, ovvero 15 marzo per alcune casistiche.
Chiarimento conclusivo
La risoluzione conferma in modo espresso che, in mancanza di una deroga specifica, le violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA possono essere sanate con il ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza dei principi e delle istruzioni fornite.
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