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Risoluzione

Risoluzione n. 105 del 28/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle entrate chiarisce che l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture spetta ai produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR 633/1972 che svolgono l’attività in terreni ubicati per oltre il 50% in zone montane. Nel caso esaminato, la contribuente con terreni in prevalenza montani è esclusa dall’obbligo, fermo restando l’invio finale dello spesometro 2016 e gli obblighi ordinari in caso di opzione per il regime IVA ordinario.

Esonero dallo spesometro per produttori agricoli in zone montane

Esonero dallo spesometro per produttori agricoli in zone montane

La risoluzione n. 105/E del 28 luglio 2017 interviene sull’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, previsto dall’art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016. Il documento chiarisce i criteri per individuare i produttori agricoli esonerati quando l’attività è svolta in zone montane.

Quesito prospettato

L’istante è una contribuente titolare di partita IVA, proprietaria per successione di terreni agricoli seminativi, boschivi, cespugliati e arborati situati in provincia di Cagliari, nei Comuni di Sinnai, Quartucciu, Maracalagonis e Settimo San Pietro. Con l’eccezione di Settimo San Pietro, i territori sono qualificati montani ai sensi dell’art. 9 del DPR 601/1973.

La contribuente applica, ai fini IVA, il regime di cui all’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 e chiede se possa beneficiare dell’esonero dall’obbligo di trasmissione dei dati fattura previsto per i soggetti passivi di tale articolo “situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del DPR 601/1973”. Il dubbio nasce dal fatto che i terreni sono ubicati solo parzialmente in zone montane.

Soluzione interpretativa del contribuente

La contribuente sostiene che, ai fini dell’esonero, debba applicarsi il criterio della prevalente ubicazione dei terreni in territori montani. Poiché i fondi sarebbero situati per il 70% in tali territori, ritiene di possedere i requisiti per non adempiere al nuovo obbligo introdotto dal DL 193/2016. Conseguentemente, dichiara che non effettuerà le comunicazioni trimestrali a partire dal 1° gennaio 2017 e che trasmetterà per l’ultima volta, entro il 20 aprile 2017, la comunicazione relativa alle operazioni IVA del 2016 secondo la disciplina previgente dello spesometro.

Quadro normativo richiamato

L’art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016, prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, i dati:

  • di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
  • delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/1972, comprese le bollette doganali;
  • delle relative variazioni.

La norma esonera espressamente i soli produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, DPR 633/1972, se “situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/1973”. Tali produttori sono quelli che, nell’anno solare precedente o, in caso di inizio attività, in via previsionale, realizzano un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972.

Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, per stabilire chi è esonerato occorre fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali si svolge l’attività agricola, e non al domicilio fiscale del soggetto.

Per beneficiare dell’esonero, l’attività deve essere svolta su terreni:

  • situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, inclusi quelli rappresentati da particelle catastali collocate solo in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

L’Agenzia precisa inoltre che lo svolgimento dell’attività in tali terreni non deve essere esclusivo. È sufficiente che i terreni ubicati in zone montane superino il 50% del totale. Di conseguenza, rientrano nell’esonero i produttori agricoli ex art. 34, comma 6, DPR 633/1972 che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

Decisione sul caso concreto

Poiché nel caso di specie risulta integrato il requisito della prevalente ubicazione dei terreni in zona montana, la contribuente non è tenuta ad assolvere l’obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 4, comma 1, del DL 193/2016.

Resta fermo che deve essere effettuato, per l’ultima volta, l’invio della comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2016.

Precisazione finale sul regime ordinario

La risoluzione precisa che, in caso di opzione per il regime ordinario IVA, trovano applicazione gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017.

Indicazioni operative finali

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi e le istruzioni della risoluzione siano applicati correttamente dalle strutture territoriali.

Testo integrale

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