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Risoluzione

Risoluzione n. 100 del 27/07/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che una società in contabilità semplificata può beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci, anche se non vi sono riserve di bilancio da annullare, purché ricorrano i requisiti previsti dalla normativa. La precisazione della circolare 37/E sulla necessità di riserve disponibili vale solo per le società che devono gestire l’operazione tramite annullamento di riserve contabili.

Assegnazione agevolata ai soci di un immobile in società in contabilità semplificata

Assegnazione agevolata ai soci di un immobile in contabilità semplificata

La risoluzione esamina l’applicabilità della disciplina dell’assegnazione agevolata ai soci a una società in contabilità semplificata che possiede un solo immobile e intende assegnarlo proporzionalmente ai due soci, per poi procedere alla chiusura della società. Il chiarimento riguarda in particolare il rapporto tra la disciplina agevolativa e l’assenza di un bilancio con riserve contabilizzate.

Quesito sottoposto all’Agenzia

La società istante, composta da due soci e in regime di contabilità semplificata, possiede esclusivamente un immobile. Intende:

  • assegnare l’immobile ai soci beneficiando dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 115 e seguenti, della legge n. 208 del 2015;
  • chiudere successivamente la società.

In sede di assegnazione:

  • il valore catastale attribuito al bene è pari a 728.000 euro;
  • il valore fiscale è pari a 160.470 euro;
  • la differenza soggetta a imposta sostitutiva è pari a 567.530 euro.

Il contribuente chiede se il principio espresso dalla circolare n. 37/E del 2016, secondo cui l’agevolazione è fruibile solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o capitale almeno pari al valore contabile del bene assegnato, si applichi anche alle società in contabilità semplificata, nelle quali non esiste un valore di bilancio per capitale e riserve.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di poter accedere comunque alla disciplina agevolativa, versando l’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra valore catastale e valore fiscale dell’immobile assegnato.

Inquadramento normativo

L’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un regime agevolato per l’assegnazione e la cessione ai soci di determinati beni immobili e beni mobili registrati, nonché per la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni;
  • l’articolo 1, comma 565, della legge n. 232 del 2016 ha prorogato l’ambito temporale del regime, applicandolo alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni effettuate dopo il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

Beni agevolabili

Possono essere oggetto di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata:

  • i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività;
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Misura dell’imposta sostitutiva

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari:

  • all’8 per cento;
  • al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.

L’imposta si applica sulla differenza tra:

  • il valore normale del bene assegnato;
  • il costo fiscalmente riconosciuto.

Chiarimento sulla circolare n. 37/E del 2016

La circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 aveva precisato che l’assegnazione dei beni ai soci comporta l’annullamento delle riserve contabili di utili e/o capitale in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Da tale impostazione deriva che, per le società che operano con bilancio e riserve contabilizzate, l’agevolazione è fruibile solo se esistono riserve disponibili almeno pari a tale valore.

L’Agenzia chiarisce però che questa indicazione:

  • serve a richiamare il corretto comportamento contabile delle società che devono annullare riserve rilevate in bilancio;
  • non si applica ai casi in cui, sul piano contabile, l’assegnazione non richiede l’annullamento di riserve contabilizzate.

Applicabilità alle società in contabilità semplificata

Per le società in contabilità semplificata, l’Agenzia afferma che:

  • in assenza di bilancio, non opera la logica dell’annullamento di riserve contabili;
  • non vi è un’espressa esclusione normativa dall’agevolazione in tali casi;
  • la stessa circolare n. 37/E contempla, nell’ambito della tassazione in capo al socio, la possibilità per le società in contabilità semplificata di effettuare l’assegnazione agevolata.

Di conseguenza, la società istante può beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci pur essendo in contabilità semplificata, fermo restando il corretto trattamento contabile dell’operazione.

Condizioni finali e richiamo ai precedenti chiarimenti

La risoluzione precisa che l’agevolazione resta applicabile solo in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, come già chiariti nelle circolari n. 26/E e n. 37/E del 2016.

Infine, viene ricordato che il corretto comportamento contabile adottato dall’istante non è sindacabile in sede di risposta all’interpello, e che le Direzioni regionali devono vigilare sull’osservanza dei principi e delle istruzioni fornite con la risoluzione.

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