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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33801/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione della pena dopo il giudizio di rinvio. L'imputato deduceva: (1) che la prescrizione del reato era sopravvenuta anteriormente all'annullamento e che la questione della estinzione del reato avrebbe dovuto essere rilevata nel giudizio di rinvio, nonostante il rinvio fosse stato limitato alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio; (2) che la Corte d'appello aveva motivato in modo illogico la riduzione della pena non riconoscendo la massima diminuzione prevista per l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.6 c.p., concedendo solo sei mesi di diminuzione anziché dieci, con valutazioni incompatibili con i criteri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la questione della prescrizione preclusa in ragione dell'annullamento precedente, limitato alla determinazione della pena, che ha reso definitivi gli accertamenti sulla responsabilità; pertanto la prescrizione, pur sopravvenuta, non poteva essere invocata nel giudizio di rinvio. Sul secondo motivo ha giudicato infondata la censura: la Corte d'appello ha motivato coerentemente, in ottemperanza ai criteri dell'art. 133 c.p., la diversa modulazione della diminuzione di pena ritenendo non interamente applicabili i presupposti dell'attenuante riconosciuta in primo grado e, nel rispetto del divieto di reformatio in peius, ha determinato la riduzione ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.

    Attenuante riconosciuta in primo grado; la Corte d'appello ha ritenuto nel giudizio di rinvio che i presupposti applicativi fossero in parte insussistenti e perciò non ha concesso la massima diminuzione. La Cassazione ha ritenuto la motivazione coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla estinzione del reato/prescrizione; la Corte ha però ritenuto la questione preclusa dal precedente annullamento limitato alla pena, per cui non è stato possibile dichiarare l'estinzione nel giudizio di rinvio.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso in connessione alla rilevabilità della prescrizione nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto comunque preclusa la rilevazione a causa della precedente decisione di cassazione.

  • art. 609, comma 2, n. 6

    Richiamato nel motivo di impugnazione (come parte delle norme indicate dal ricorrente); la sentenza non riconosce una portata che possa incidere sulla decisione di inammissibilità del ricorso, che si fonda su preclusione processuale e sulla correttezza della motivazione della Corte territoriale.

  • art. 124 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione difensiva in ordine alla rilevabilità di questioni nel giudizio di rinvio; la Corte ha comunque escluso la possibilità di sollevare la prescrizione in quella sede perché il profilo della responsabilità era divenuto definitivo.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, che giustificava la riduzione della pena in base alla gravità del fatto e agli altri criteri previsti dall'art. 133, fosse logica e coerente.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte indica questo rimedio (ricorso straordinario) come lo strumento processuale corretto per dedurre la questione della prescrizione quando, per effetto del precedente giudizio di cassazione, non sia più possibile sollevarla nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza esclusivamente con riguardo alla determinazione della pena, l'accertamento della responsabilità non annullato diventa definitivo: questioni relative all'estinzione del reato (es. prescrizione) non possono essere sollevate nel successivo giudizio limitato alla pena, per effetto della preclusione.
  • Quando si ritiene che la prescrizione sia intervenuta prima della pronuncia di annullamento, è essenziale far valere la questione nel primo grado utile o mediante lo specifico rimedio processuale (ad es. ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.) se la vicenda processuale impedisce la sua trattazione in sede di rinvio.
  • Nella rideterminazione della pena la Corte d'appello può rivedere il riconoscimento e la misura delle attenuanti sulla base della propria valutazione motivata; tale valutazione deve essere collegata ai criteri dell'art. 133 c.p. e può giustificare una riduzione diversa da quella riconosciuta in primo grado anche per effetto del divieto di reformatio in peius.
  • Le doglianze sulla motivazione della determinazione della pena devono dimostrare inequivocabilmente illogicità o contraddittorietà rispetto ai criteri normativi per essere accolte in Cassazione; valutazioni giuridiche e di merito coerentemente argomentate dalla Corte territoriale sono difficilmente ribaltabili.

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