Cassazione Penale, Sentenza n. 44702/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa sostenendo che il procedimento fosse improcedibile per mancanza della querela: in primo grado il fatto era stato riqualificato escludendo l'aggravante inizialmente contestata che avrebbe reso il reato perseguibile d'ufficio, per cui, secondo il ricorrente, doveva essere dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la questione della procedibilità a querela, pur non dedotta in appello, sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sicché poteva essere esaminata in cassazione. Dal controllo degli atti è emerso che mancava un atto idoneo a costituire querela da parte della persona offesa (la denuncia di Clelia Capuano non conteneva le formule e la qualificazione essenziali della querela). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale era improcedibile per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b e comma 3)
Richiamato come norma procedurale sulle ragioni di ricorso per cassazione; la Corte ha precisato che la limitazione dell'art. 606, comma 3 non impedisce l'esame della questione di procedibilità quando essa sia rilevabile d'ufficio e non dedotta in appello.
art. 129 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la procedibilità dell'azione penale (in particolare la necessità della querela) è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
art. 23 comma 8 d.l. 137/2020
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto; col procedimento si è osservata la disciplina che regola il contraddittorio scritto in cassazione.
art. 8 d.l. 198/2022
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto; la disposizione è stata citata come riferimento normativo per il procedimento scritto di trattazione.
Massime di principio
- Quando, a seguito di riqualificazione del fatto, venga meno un'aggravante che rendeva il reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve verificare la presenza di una querela valida; in mancanza, l'azione è improcedibile.
- La questione della procedibilità a querela è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, compresa la Corte di cassazione, e non è impedita dalla mancata deduzione nel grado precedente se si tratta di questione 'originaria' di procedibilità.
- La semplice denuncia non equivale automaticamente a querela: la querela richiede la manifestazione di volontà di perseguire l'autore del reato con le formule e la qualificazione richieste dalla legge; la mancanza di tali elementi può determinare l'improcedibilità dell'azione penale.
- Nei casi dubbi i giudici di merito dovrebbero accertare e verbalizzare la sussistenza di una querela formale nel fascicolo processuale per evitare nullità o annullamenti successivi.
- Se la procedibilità manca per difetto di querela accertato d'ufficio in qualsiasi grado, la Corte di cassazione può annullare la decisione impugnata anche senza rinvio, quando l'improcedibilità sia manifesta e non richieda ulteriori istruttorie.
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