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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2088

Regolamento (UE) 2025/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 2025 che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento mira a ridurre duplicazioni, obsolescenze e oneri amministrativi negli obblighi di informativa e divulgazione nel settore finanziario, mantenendo invariati gli obiettivi di vigilanza e stabilità. Introduce regole comuni sullo scambio di informazioni tra autorità, sul riutilizzo di dati per ricerca e innovazione e sulla segnalazione degli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale. Per InvestEU, sposta da semestrale ad annuale la relazione dei partner esecutivi. Il testo prevede inoltre lavori verso un sistema di informativa integrato intersettoriale e un punto di contatto unico per segnalare obblighi duplicati o ridondanti.

Regolamento che semplifica, coordina e modernizza taluni obblighi di comunicazione e divulgazione nei settori dei servizi finanziari e di InvestEU, rafforzando lo scambio di informazioni tra autorità e prevedendo un sistema di informativa integrato.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, ed è anche rilevante ai fini del SEE, modificando i regolamenti (UE) n. 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010, 806/2014, 2021/523 e 2024/1620. Incide sugli obblighi di informativa/divulgazione o segnalazione nel settore finanziario, sulla cooperazione tra autorità europee e nazionali di vigilanza, risoluzione e antiriciclaggio, nonché sulla rendicontazione dei partner esecutivi del programma InvestEU. Restano esclusi o non pregiudicati gli scambi di informazioni disciplinati da regimi settoriali specifici già più dettagliati, che prevalgono in caso di conflitto, e i meccanismi specifici di scambio previsti per SRB, AMLA e BCE/SSM nei rispettivi atti di base.

Regolamento (UE) 2025/2088 – obblighi di comunicazione nei servizi finanziari e nel sostegno agli investimenti

Il regolamento interviene su una pluralità di atti dell’Unione nel settore finanziario con l’obiettivo dichiarato di migliorare, snellire e modernizzare gli obblighi di informativa e divulgazione. La ratio è ridurre duplicazioni, incoerenze e oneri amministrativi, senza indebolire le finalità di vigilanza, stabilità finanziaria, integrità del mercato, tutela degli investitori e corretto funzionamento di InvestEU.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che gli obblighi informativi sono essenziali per il controllo dell’applicazione del diritto UE, ma devono essere resi più efficienti e meno onerosi. Il legislatore richiama anche la strategia UE sui dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari e l’esigenza di una maggiore condivisione e riutilizzo delle informazioni tra autorità, nel rispetto di segreto professionale, protezione dei dati e diritti di proprietà intellettuale.

Ambito soggettivo e materiale

Le modifiche riguardano principalmente il CERS, le tre AEV (ABE, EIOPA ed ESMA), il Comitato di risoluzione unico (SRB), la BCE per i suoi compiti di vigilanza, l’AMLA e i supervisori/autorità nazionali competenti rilevanti. Sul versante sostanziale, il regolamento tocca la vigilanza macroprudenziale, prudenziale e di mercato, la risoluzione bancaria, l’antiriciclaggio e la rendicontazione di InvestEU.

Modifiche ai regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza

Per ABE, EIOPA ed ESMA vengono inserite disposizioni simmetriche che rafforzano tre profili principali:

  • la possibilità di esaminare, nei pareri, il funzionamento degli atti legislativi vigenti e suggerire la rimozione di obblighi di informativa o divulgazione ridondanti o obsoleti;
  • il compito di rivedere le norme tecniche, gli orientamenti e le raccomandazioni per ridurre costi, assicurare proporzionalità e uniformità e colmare lacune normative;
  • l’obbligo di valutare efficacia e convergenza degli obblighi di reporting applicati negli Stati membri, tenendo conto delle specificità dei quadri finanziari nazionali.

Inoltre, per tutte e tre le autorità viene rafforzata la regola per cui, prima di richiedere informazioni, esse devono avvalersi delle informazioni già raccolte da altre autorità e delle statistiche esistenti del Sistema statistico europeo e del Sistema europeo di banche centrali, così da evitare duplicazioni.

Scambio di informazioni e principio “informare una sola volta”

Il fulcro del regolamento è l’inserimento di un quadro comune di scambio di informazioni tra autorità. Per CERS, ABE, EIOPA, ESMA, SRB, BCE e AMLA il nuovo modello consente la condivisione di dati già raccolti nello svolgimento dei rispettivi compiti, a condizione che l’autorità ricevente sia a sua volta legittimata a ottenerli dal diritto UE.

Il meccanismo privilegia, in via generale, la richiesta ad altre autorità già in possesso dei dati rispetto alla richiesta diretta ai soggetti vigilati. Restano però salvaguardati i poteri di accesso diretto quando l’altra autorità non può condividere le informazioni, quando serve un’azione urgente o quando l’accesso diretto è necessario per adempiere ai compiti istituzionali.

Le richieste devono indicare la base giuridica UE che autorizza l’acquisizione dei dati. In generale, chi scambia le informazioni deve informare l’autorità o il soggetto da cui le ha ottenute, salvo casi di anonimizzazione, protezione rafforzata dei dati riservati o rischio di pregiudizio per procedimenti di vigilanza o di risoluzione. Per gli scambi ricorrenti o periodici è sufficiente un’informativa unica iniziale.

Protocolli d’intesa e orientamenti della Commissione

Per facilitare gli scambi, il regolamento incoraggia la conclusione di protocolli d’intesa tra autorità, anche per disciplinare gli aspetti tecnici e la condivisione delle risorse di raccolta e trattamento dati. La Commissione, previa consultazione delle autorità interessate, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli.

Riutilizzo dei dati a fini di ricerca e innovazione

Una novità importante è la possibilità, rimessa alla discrezionalità delle autorità, di consentire l’accesso a informazioni raccolte in vigilanza a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti con interesse legittimo per ricerca e innovazione. Il riutilizzo è ammesso solo se i dati sono anonimizzati e ulteriormente trattati in modo da proteggere segreti commerciali, dati personali e, ove pertinente, diritti di proprietà intellettuale. Quando i dati provengono da un’altra autorità, il riuso richiede il suo consenso.

Relazione sugli ostacoli normativi e iniziativa della Commissione

Entro l’11 novembre 2027 il CERS, le AEV, l’SRB e l’AMLA devono trasmettere alla Commissione una relazione sugli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche censire obblighi di comunicazione obsoleti, duplicati o non significativi e proporre interventi di coerenza tra obblighi per operatori finanziari e non finanziari. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può presentare una proposta legislativa per rimuovere gli ostacoli individuati.

Sistema di informativa integrato e punto di contatto unico

Entro l’11 novembre 2030 le AEV devono predisporre, con il supporto di CERS, BCE, AMLA, SRB, autorità competenti e altri stakeholder, una relazione di fattibilità per un sistema di informativa integrato intersettoriale. La relazione deve comprendere:

  • una valutazione di impatti, costi e benefici;
  • un dizionario comune dei dati;
  • un repertorio degli obblighi di informativa e divulgazione;
  • uno spazio dati per raccolta e scambio delle informazioni;
  • una tabella di marcia per l’attuazione.

Le AEV devono inoltre istituire tempestivamente un punto di contatto unico permanente per consentire ai soggetti vigilati di segnalare obblighi duplicati, ridondanti o obsoleti.

Modifica di InvestEU

Per il programma InvestEU, l’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/523 è modificato in modo che i partner esecutivi presentino una relazione annuale alla Commissione, invece che semestrale. La relazione deve includere dati dettagliati sulle operazioni finanziate, la verifica delle condizioni per l’uso della garanzia UE, i KPI dell’allegato III, i flussi di cassa attesi, nonché eventuali ostacoli agli investimenti riscontrati nell’esecuzione delle operazioni.

Modifica del regolamento AMLA

Nel regolamento (UE) 2024/1620, l’AMLA viene allineata al nuovo paradigma: può contribuire alla revisione delle norme tecniche e degli orientamenti per eliminare obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti; può scambiare informazioni con le altre autorità secondo un nuovo articolo dedicato; e deve presentare, entro l’11 novembre 2027, una relazione sugli ostacoli giuridici settoriali che impediscono gli scambi informativi.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Razionalizzazione degli obblighi di informativa

Il regolamento interviene sulla logica complessiva degli obblighi di reporting nel settore finanziario, richiamando l’esigenza di snellimento, modernizzazione e riduzione degli oneri senza compromettere vigilanza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati e tutela degli investitori. Le autorità europee di vigilanza, il CERS, l’SRB, la BCE e l’AMLA sono chiamati a riesaminare periodicamente gli obblighi esistenti, individuando quelli ridondanti, obsoleti o sproporzionati.

Scambio di informazioni tra autorità

Per CERS, ABE, EIOPA, ESMA, SRB, BCE in quanto autorità competente e AMLA, il regolamento introduce o rafforza norme comuni che consentono la condivisione di informazioni con altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, purché l’autorità richiedente sia legittimata a ottenerle ai sensi del diritto UE. In linea generale, tali autorità devono prima rivolgersi ad altre autorità che già possiedano i dati, invece di chiederli direttamente ai soggetti vigilati, salvo urgenza o impossibilità di condivisione.

Tutela di segreto professionale, dati e proprietà intellettuale

Lo scambio di informazioni è subordinato al rispetto delle norme sul segreto professionale e sulla protezione dei dati personali (richiamati, tra gli altri, i regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725). Il regolamento chiarisce inoltre che i nuovi meccanismi non pregiudicano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. L’obbligo di informare l’autorità o il soggetto originario dello scambio opera di regola, ma cede in caso di anonimizzazione o di trattamenti che proteggano adeguatamente informazioni riservate e dati personali, o quando la comunicazione possa compromettere indagini, azioni o procedimenti di vigilanza/risoluzione.

Riutilizzo dei dati per ricerca e innovazione

Le autorità interessate possono, a loro discrezione, consentire l’accesso ai dati a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti con interesse legittimo per finalità di ricerca e innovazione. Il riutilizzo è subordinato all’anonimizzazione e alla modifica/aggregazione o ad altri metodi di controllo della divulgazione idonei a proteggere informazioni riservate, segreti commerciali e diritti di proprietà intellettuale; il riuso di dati ricevuti da un’autorità richiede il consenso dell’autorità che li ha originariamente ottenuti.

Relazione sugli ostacoli giuridici e iniziativa legislativa della Commissione

Entro l’11 novembre 2027 il CERS, le AEV, il Comitato di risoluzione unico e l’AMLA devono riferire alla Commissione sugli ostacoli giuridici della normativa settoriale che impediscono o limitano lo scambio di informazioni con altre autorità o con altri soggetti. Le relazioni possono individuare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o irrilevanti e proporre miglioramenti di coerenza tra obblighi per soggetti finanziari e non finanziari. La Commissione, tenendo conto di tali relazioni, può presentare proposte legislative correttive.

Sistema di informativa integrato e punto di contatto unico

Entro l’11 novembre 2030 le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con CERS, BCE, AMLA, SRB, autorità competenti e altre parti interessate, devono presentare una relazione con opzioni per migliorare la raccolta dei dati di vigilanza nell’Unione, comprensiva di studio di fattibilità, valutazione di impatti/costi/benefici e tabella di marcia per un sistema di informativa integrato intersettoriale. La relazione deve includere un dizionario comune dei dati, un repertorio degli obblighi di informativa e divulgazione e uno spazio dati per raccolta e scambio delle informazioni. Inoltre, le AEV devono istituire tempestivamente un punto di contatto unico permanente per la segnalazione di obblighi duplicati, ridondanti o obsoleti.

Modifica InvestEU: relazione annuale

Per i partner esecutivi di InvestEU, la relazione alla Commissione passa da cadenza semestrale a cadenza annuale. La relazione deve contenere disaggregazioni per comparto dell’Unione e degli Stati membri, valutazione del rispetto delle condizioni per l’uso della garanzia UE, indicatori chiave di prestazione, dati operativi/statistici/finanziari/contabili, stima dei flussi di cassa attesi e informazioni sugli ostacoli agli investimenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza prudenzialerisoluzione bancariaantiriciclaggioinvestimenti pubblici e investeu

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