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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14565/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2003, la plusvalenza derivante dalla cessione volontaria di un terreno effettuata nell'ambito di una procedura di espropriazione avviata dal Comune per la realizzazione di una caserma militare. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo non imponibile il corrispettivo, poiché il terreno, al momento della cessione, risultava classificato dal piano regolatore in zona agricola. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 5, L. n. 413/1991, in combinato con l'art. 67 d.P.R. n. 917/1986 e con il d.m. n. 1444/1968, sostenendo che la CTR aveva fatto applicazione della sola destinazione urbanistica formale, anziché verificare la destinazione effettiva dell'area e la sua inclusione nelle zone omogenee rilevanti ai fini fiscali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di tassazione delle plusvalenze conseguenti a indennità di esproprio o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, l'imponibilità dipende dalla collocazione dell'area in una delle zone omogenee considerate dalla normativa statale, e non dalla sola classificazione formale contenuta nello strumento urbanistico locale. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso la tassazione facendo leva sulla destinazione agricola indicata dal piano regolatore, senza accertare la destinazione effettiva dell'area secondo i criteri rilevanti, la Cassazione ha cassato la decisione con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    "le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"

    La tassazione delle plusvalenze richiede che il terreno sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti; la verifica non può arrestarsi alla mera qualificazione formale del piano regolatore locale.

  • art. 11, comma 5, L. n. 413/1991

    "Per le plusvalenze conseguenti alla percezione (...) di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi (...) relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 (...) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi"

    Ai fini fiscali rileva la collocazione del terreno nelle zone omogenee indicate dalla normativa statale, secondo la destinazione effettiva dell'area; le previsioni dello strumento urbanistico locale, se non coerenti con tale criterio, non sono decisive.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Le zone omogenee di tipo A, B, C e D costituiscono il parametro normativo rilevante per stabilire l'imponibilità delle plusvalenze connesse a espropriazioni o cessioni volontarie in procedimenti espropriativi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Richiamato solo per affermare la tempestività del ricorso in ragione della sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19.

  • art. 36 d.l. n. 23/2020

    Richiamato solo per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale, ai fini della tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di plusvalenze da cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi, la rilevanza fiscale non si determina sulla sola classificazione formale del terreno nello strumento urbanistico locale, ma va accertata in base alla destinazione effettiva dell'area secondo i criteri normativi statali.
  • Ai fini dell'art. 11, comma 5, L. n. 413/1991, ciò che conta è la riconducibilità del terreno alle zone omogenee di tipo A, B, C o D previste dal d.m. 2 aprile 1968, non essendo sufficiente, per escludere o affermare l'imponibilità, la mera destinazione agricola o altra qualificazione nominale del piano regolatore.
  • Il giudice di merito che escluda la tassazione della plusvalenza senza verificare la destinazione effettiva dell'area e la sua concreta collocazione nel sistema delle zone omogenee incorre in violazione di legge.
  • Le previsioni urbanistiche di livello locale, anche se legittimamente adottate, non sono decisive quando la disciplina fiscale statale collega l'imponibilità a un diverso parametro normativo di classificazione del suolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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