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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17864/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza del 11/01/2016 del Tribunale di Macerata, con cui il ricorrente era stato condannato a due anni di reclusione per i reati di favoreggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha prodotto dichiarazioni di genitori, fratelli e sorelle attestanti che egli era fratello della persona aiutata (Kola Miruk) e ha sostenuto che tale circostanza costituisce "prova nuova" idonea a far applicare l'esimente di cui all'art. 384 c.p. e quindi a ottenere la revisione della condanna. Ha richiamato, a supporto, la sentenza della Corte di cassazione n. 12195/2022 e la ratio del processo di revisione indicata dalle Sezioni unite n. 624/2001.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le dichiarazioni dei parenti non costituiscano "prova nuova" perché la circostanza del vincolo di parentela era già emersa e risultava dalla sentenza di condanna (pag. 4 rigo 14) del Tribunale di Macerata; pertanto la mancata applicazione dell'esimente avrebbe dovuto essere dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il procedimento di revisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'art. 634 c.p.p. in relazione al concetto di "prova nuova" ritenendo che la circostanza del vincolo di parentela non costituisca prova nuova se risultava già dagli atti e dalla sentenza di primo grado.

  • art. 384 cod. pen.

    Norma dell'esimente richiamata dal ricorrente. La Corte ha valutato che l'eventuale applicazione dell'esimente non poteva essere decisa in sede di revisione perché il fatto (parentela) non era una novità rispetto a quanto già noto al giudice di merito.

  • art. 630, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per la definizione di "prove nuove": la Corte ha ricordato che sono tali le prove sopravvenute o quelle non acquisite o non valutate, purché tali da dimostrare in potenza una situazione incompatibile con la condanna; nel caso di specie la prova non era nuova perché il fatto era conosciuto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e alla somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U. n. 624 del 26/09/2001 (Pisano)

    Giurisprudenza di principio sul concetto di prova nuova in sede di revisione: la prova non valutata neppure implicitamente può giustificare la revisione solo se dimostra una situazione di fatto incompatibile con la sentenza e se la situazione non era conoscibile prima.

  • Sez. 6, n. 38367 del 27/05/2014 (Azzena)

    Richiamata per riaffermare che la revisione è concepita per fatti emersi ex novo (anche cause di non punibilità) e non per correggere errori di diritto o omissioni conoscibili nel giudizio ordinario.

  • Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016

    Giurisprudenza citata a supporto del principio che omissioni o mancata valutazione di profili conosciuti dal giudice di merito devono essere contestate con i rimedi ordinari e non con la revisione.

  • Corte di cassazione n. 12195/2022

    Sentenza richiamata dal ricorrente; la Corte di legittimità ha comunque ritenuto che la fattispecie concreta non soddisfacesse i requisiti di novità richiesti per la revisione.

Massime di principio

  • La revisione del giudicato richiede "prova nuova" intesa come fatto o prova emersi ex novo o non conoscibili nel precedente giudizio; non è lo strumento per correggere errori di diritto o omissioni valutative che erano conoscibili al tempo del giudizio.
  • Se una circostanza fattuale (es. vincolo di parentela) risultava già dagli atti o dalla sentenza, la sua mancata valorizzazione deve essere impugnata con i mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione) e non può fondare la revisione.
  • Per essere ammessa, la prova "non valutata" deve essere tale da dimostrare in potenza una situazione di fatto incompatibile con il deliberato di condanna e tale situazione non doveva essere conoscibile con le ordinarie investigazioni e atti del processo precedente.
  • Gli errori di diritto commessi dal giudice nella fase cognitiva non giustificano la revisione; la revisione tutela la riparazione di errori giudiziari quando emergono fatti o prove realmente nuovi.
  • Quando si valuta la presentazione di una istanza di revisione, conviene verificare rigorosamente se l'elemento proposto era riportato o facilmente ricavabile dagli atti processuali originari; in caso affermativo, procedere prima con i rimedi ordinari.

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