Sentenza n. 4363/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) della determinazione del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente e conferma della sua esclusione dal “concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri – anno 2021” indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3/9/2021; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la determinazione prot. n. -OMISSIS-dell'-OMISSIS- del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza di esclusione del ricorrente dal concorso; il foglio del Centro di Reclutamento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-di “proposta” di esclusione; 3) ove occorra, dell'art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso, approvato con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 245926 del 3/9/2021; 4) della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza prot. n. 83361 del 21/3/2022, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso, nella parte in cui non vi è incluso il ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri e rigetto del ricorso gerarchico, con mancato inserimento nella graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver superato le prove del concorso per allievi finanzieri, è stato escluso per carenza del requisito di moralità e condotta, in ragione di una precedente denuncia e di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza. La pena pecuniaria era stata sostituita con lavoro di pubblica utilità, svolto con esito positivo, cui era seguita l’estinzione del reato; al momento della domanda non risultavano carichi pendenti né iscrizioni nel casellario giudiziale. Ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera g), del bando, dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199/1995, dell’art. 26 della l. n. 53/1989 e dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992, nonché degli artt. 3, 27, 51 e 97 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. Ha censurato l’automatica valorizzazione della vicenda penale, la mancata considerazione dell’estinzione del reato, dell’isolamento e della risalenza dell’episodio, nonché il difetto di istruttoria e di valutazione della condotta complessiva, anteriore e successiva ai fatti. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione dell’esclusione automatica per guida in stato di ebbrezza costituente reato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il requisito di moralità e condotta implichi una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, distinta dalla mera esistenza di una condanna penale. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199/1995, limitatamente alle parole relative alla guida in stato di ebbrezza costituente reato, elimina l’automatismo espulsivo, ma non impedisce all’Amministrazione di valutare la medesima condotta sul piano extrapenale e ai fini dell’idoneità morale e comportamentale. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto completa l’istruttoria e non abnorme, illogica o irragionevole la valutazione dell’Amministrazione, fondata sulla natura oggettivamente censurabile della guida in stato di ebbrezza e sulla sua incompatibilità con le delicate funzioni attribuite agli appartenenti alla Guardia di finanza, anche in ragione del pericolo arrecato alla vita e all’integrità fisica propria e altrui. La risalenza e l’isolamento dell’episodio, nonché l’estinzione del reato, non sono stati ritenuti ostativi alla valutazione negativa, poiché la valutazione morale e comportamentale prescinde dall’attuale efficacia penale della condotta. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza del precedente servizio prestato nell’Esercito, in considerazione della diversa missione e dei diversi poteri attribuiti alla Guardia di finanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. g), bando di concorso
i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria e che è causa di esclusione – tra l’altro – la guida in stato di ebrezza costituente reato
La disposizione è stata applicata come previsione del requisito di moralità e condotta; dopo la sentenza costituzionale, non opera come automatismo espulsivo, ma consente la valutazione discrezionale della condotta sul piano extrapenale.
art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La previsione dell’esclusione automatica per la guida in stato di ebbrezza costituente reato è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale; resta tuttavia possibile valutare discrezionalmente la condotta ai fini del requisito morale e comportamentale.
sentenza Corte costituzionale n. 40/2024
La pronuncia elimina la presunzione automatica di inidoneità, ma non preclude una valutazione individuale e motivata della condotta da parte dell’Amministrazione.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La condotta di guida in stato di ebbrezza costituisce il fatto storico valutato dall’Amministrazione ai fini del giudizio di moralità e condotta.
art. 26 l. 1 febbraio 1989, n. 53
È richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente contro l’esclusione, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione decisiva del giudice.
artt. 3, 27, 51 e 97 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente; il giudice ha ritenuto non violati i principi di ragionevolezza, accesso ai pubblici uffici, finalità rieducativa della pena, buon andamento e proporzionalità.
Massime di principio
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che prevedeva l’esclusione automatica da un concorso per una determinata condotta penale non impedisce all’Amministrazione di valutare individualmente quella stessa condotta ai fini del requisito di moralità e condotta, purché la decisione non sia automatica e sia adeguatamente motivata.
- Nei concorsi per l’accesso alla Guardia di finanza, la valutazione delle qualità morali e di condotta è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su una condotta penalmente rilevante estinta, risalente o isolata, quando l’Amministrazione ne motivi la censurabilità e l’incompatibilità con le delicate funzioni istituzionali del Corpo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale dell’Amministrazione in materia di moralità e condotta è limitato alla verifica di profili manifesti di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o abnormità.
- La guida in stato di ebbrezza può essere valutata, anche indipendentemente dagli effetti penali della condotta, come comportamento idoneo a mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone e, pertanto, come elemento prognostico sfavorevole rispetto all’affidabilità richiesta per l’esercizio delle funzioni di finanziere.
- Il precedente servizio prestato presso un’altra Forza armata non impone all’Amministrazione di riconoscere l’idoneità morale e comportamentale del candidato in un concorso per la Guardia di finanza, quando il bando non attribuisca rilievo a tale esperienza e le funzioni istituzionali dei due ordinamenti siano differenti.
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