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Ordinanza

Ordinanza n. 2245/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) del provvedimento Prot. n. 7354 del 09.07.2025 e notificato il 17.07.2025 dal Consolato Generale d'Italia Casablanca, con cui veniva respinta la richiesta di visto per lavoro subordinato; b) di ogni altro preordinato, conseguente e/o comunque connesso con quelli che precedono.

Giustizia amministrativa202512667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il provvedimento era motivato unicamente con l’inidoneità della pregressa esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza familiare. Nel corso del giudizio il TAR aveva già disposto un’istruttoria per acquisire chiarimenti sul contenuto della relazione depositata dalla sede diplomatica, con particolare riferimento alla possibile alterazione dei documenti prodotti a sostegno della domanda di visto; la sede diplomatica non ha fornito un congruo riscontro. L’amministrazione ha inoltre fatto riferimento all’attuale sospensione del nulla osta rilasciato al ricorrente e alla mancanza di un’espressa conferma da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego, fondata soltanto sull’inidoneità della pregressa esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza familiare, in assenza di ulteriori indici di abuso del titolo. Ha considerato irrilevanti, ai fini della decisione cautelare, la sospensione del nulla osta e l’assenza di un’espressa conferma dello Sportello Unico per l’immigrazione, rilevando che la conclusione negativa del procedimento per il visto può aver inciso sulla perdurante inerzia dello Sportello, in ragione del collegamento tra i due procedimenti. L’amministrazione potrà sollecitare l’attività dello Sportello anche durante il riesame. La sede diplomatica è stata ordinata a riesaminare la domanda entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il giudizio è stato rinviato all’udienza del 23 giugno 2026 e le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; il giudice ha accolto la domanda ai fini del riesame.

  • art. 3 d.l. 145/2024

    Richiamato in relazione alla necessità di un’espressa conferma del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione.

  • d.m. 25 febbraio 2025 n. 4151/89/bis

    Richiamato insieme all’art. 3 del d.l. 145/2024 con riguardo alla conferma del nulla osta e ai rapporti tra il procedimento relativo al nulla osta e quello relativo al visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego di visto per lavoro subordinato non può essere fondato esclusivamente sull’inidoneità della pregressa esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza familiare, se non sono indicati ulteriori elementi concreti idonei a evidenziare un abuso del titolo richiesto.
  • Quando il giudice amministrativo disponga il riesame cautelare di una domanda di visto, l’amministrazione deve rivalutare l’istanza entro il termine fissato dal giudice, tenendo conto dei chiarimenti istruttori richiesti e degli elementi rilevanti emersi nel processo.
  • La sospensione del nulla osta e l’assenza di una conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione non rendono necessariamente infondata la domanda cautelare relativa al diniego del visto, qualora la conclusione negativa del procedimento per il visto possa avere inciso sull’inerzia dello Sportello e sussista un collegamento tra i due procedimenti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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