Cassazione Civile, Ordinanza n. 26519/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IVA, IRPEF e IRAP per indebita deduzione di costi, omessa dichiarazione di ricavi collegati a fatture per operazioni inesistenti, indebita detrazione IVA e omessa contabilizzazione di ricavi. L'accertamento derivava da verifiche della Guardia di Finanza, poi integrate. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo non adeguatamente contrastati i rilievi dell'Ufficio e valorizzando il fatto che la contribuente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'estraneità alle operazioni contestate. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile perché diretto solo contro profili di rito e non contro la motivazione di merito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse pronunciato su questioni di merito non devolute; 3) violazione delle norme fiscali in tema di redditi e IVA, assumendo che i redditi e i ricavi accertati fossero in realtà riferibili a un terzo, autore di un furto d'identità, e che su ciò si fosse formato giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nel giudizio tributario, la specificità dell'appello va valutata alla luce dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 e perché l'appello può investire anche questioni di rito ritenute preliminari e assorbenti, senza necessità di uno specifico motivo sulla parte di merito assorbita, essendo sufficiente la riproposizione delle difese ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; inoltre, dall'atto di appello emergeva la riproposizione anche delle ragioni di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, richiamando la natura del giudizio tributario come giudizio di impugnazione-merito: una volta esclusi i vizi formali e riconosciuta la legittimità dell'accertamento, il giudice deve decidere sul rapporto tributario e quantificare l'imposta dovuta. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve offrire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza delle operazioni, ma poi spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; nel caso concreto la contribuente si era limitata a negare i rilievi senza fornire elementi probatori idonei. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
Nel giudizio tributario non è la norma di riferimento per la forma dell'appello, che è invece l'art. 53 del d.lgs. 546/1992.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Regola la forma e la specificità dei motivi di appello nel processo tributario.
art. 346 c.p.c.
La parte deve riproporre le domande o difese assorbite senza necessità di uno specifico motivo di gravame sulla questione non esaminata.
art. 112 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
La censura è stata ritenuta inammissibile perché nel giudizio tributario, una volta esclusi i vizi formali, il giudice deve pronunciarsi sul merito del rapporto tributario.
art. 1 d.P.R. 917/1986
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma in tema di imposte sui redditi.
art. 4 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma in tema di IVA.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul giudicato e sulla riferibilità dei ricavi a un terzo; la Corte non ne ha accolto la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello va valutato secondo l'art. 53 del d.lgs. 546/1992, e la specificità dei motivi sussiste anche quando l'appellante contesti in via preliminare profili di rito ritenuti assorbenti rispetto al merito.
- Se la sentenza di primo grado ha omesso di esaminare il merito perché ha accolto una questione preliminare, l'appellante non è tenuto a formulare un autonomo motivo sul punto assorbito, essendo sufficiente la riproposizione della domanda o delle difese non esaminate.
- Nel giudizio tributario, una volta esclusi i vizi formali dell'atto impugnato, il giudice deve decidere sul merito del rapporto d'imposta e, se del caso, determinare la pretesa erariale dovuta.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi probatori, anche indiziari o presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione fatturata; successivamente grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La mera affermazione di estraneità ai rilievi fiscali, senza supporto probatorio specifico, è insufficiente a superare una contestazione fondata su elementi oggettivi e articolati nel tempo.
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