Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-644/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 ottobre 2020. — FT contro Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 3 – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Misura adottata da un istituto universitario in applicazione del diritto nazionale – Conservazione della qualifica di docente di ruolo al di là dell’età pensionabile prevista dalla legge – Possibilità riservata ai docenti che possiedono la qualifica di supervisore di tesi di dottorato – Docenti che non possiedono tale qualifica – Contratti a tempo determinato – Retribuzione inferiore a quella concessa ai docenti di ruolo. — Causa C-644/19

Giurisprudenza europea62019CJ0644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso l’applicabilità della direttiva 2000/78 a una differenza di trattamento basata sulla qualifica di supervisore di tesi di dottorato, perché tale criterio non corrisponde a un motivo di discriminazione tassativamente previsto. Ha invece ritenuto che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato possa ostare alla disciplina nazionale, se i docenti a termine sono comparabili ai docenti di ruolo e se la disparità retributiva non è giustificata da ragioni oggettive. La verifica concreta di comparabilità e giustificazione è rimessa al giudice del rinvio.

Parità di trattamento e lavoro a tempo determinato nel settore universitario: compatibilità con il diritto UE di una disciplina che consente il mantenimento in ruolo oltre l’età pensionabile solo ai docenti con qualifica di supervisore di tesi di dottorato, imponendo agli altri contratti a termine e una retribuzione inferiore.

La questione giuridica

Se gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE ostino a una disciplina nazionale che, tra i docenti universitari che proseguono l’attività dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, riservi il mantenimento dello status di docente di ruolo ai soli possessori della qualifica di supervisore di tesi di dottorato, costringendo gli altri a contratti a tempo determinato con retribuzione oraria inferiore; se, inoltre, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a tale disciplina; e, infine, se il primato del diritto UE consenta al giudice nazionale di disapplicare una decisione interna definitiva già resa sulla non discriminazione della fattispecie.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la direttiva 2000/78 non si applica a una disparità di trattamento che dipende non da uno dei motivi tassativi dell’articolo 1, ma dalla sola qualifica professionale di supervisore di tesi di dottorato. Invece, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato può ostare a una normativa che tratta meno favorevolmente i docenti assunti a termine rispetto a docenti a tempo indeterminato comparabili, imponendo contratti a termine e una retribuzione inferiore, salvo che il giudice nazionale accerti l’esistenza di ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento; gli obiettivi di gestione del personale e di bilancio, da soli, non bastano. La seconda questione sul primato non è stata esaminata perché assorbita.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Clausola 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte

Parità di trattamento dei docenti universitari oltre l’età pensionabile

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Alba Iulia in una controversia tra una docente universitaria, FT, e l’Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, nonché altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. Il caso concerne il regime applicabile ai docenti che, raggiunta l’età pensionabile di 65 anni prevista dalla legge rumena, continuano a prestare servizio nell’università.

Fatti e procedimento principale

FT era professore associato di ruolo presso l’Università con contratto a tempo indeterminato. Dopo aver raggiunto l’età pensionabile, l’Università le aveva consentito di mantenere temporaneamente la qualifica di docente di ruolo per alcuni mesi, ma aveva poi respinto la domanda di prosecuzione per l’anno accademico successivo. Secondo la metodologia adottata dal senato accademico, tale possibilità era riservata ai soli docenti con qualifica di supervisore di tesi di dottorato; in seguito, la stessa possibilità è stata esclusa anche per costoro.

A causa del rigetto, FT aveva continuato dal 2016 la propria attività mediante contratti successivi a tempo determinato, retribuiti su base oraria e quindi con compensi inferiori a quelli dei docenti di ruolo. Aveva già promosso diversi giudizi dinanzi ai giudici rumeni, con esiti sfavorevoli, e nell’ultimo appello il giudice nazionale ha deciso di interrogare la Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostino a una normativa che consente il mantenimento in ruolo oltre i 65 anni solo ai docenti con qualifica di supervisore di tesi di dottorato, imponendo agli altri contratti a termine e una retribuzione inferiore;
  • se il principio del primato del diritto dell’Unione consenta al giudice nazionale di disapplicare una decisione definitiva interna che aveva escluso la discriminazione.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/78/CE, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. In particolare, rilevano l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Richiama inoltre la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare la clausola 3 e la clausola 4, punto 1.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo rumeno. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Nel caso di specie, il contesto fattuale e giuridico nazionale era sufficientemente esposto e le questioni non apparivano manifestamente prive di rapporto con la controversia.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 2000/78

Per la prima parte della prima questione, la Corte osserva che la direttiva 2000/78 si applica all’occupazione, alle condizioni di lavoro e alla retribuzione, anche nel settore pubblico. Tuttavia, la disparità denunciata non si fonda su uno dei motivi tassativamente elencati all’articolo 1 della direttiva.

La differenza di trattamento non dipende dall’età, perché sia i docenti favoriti sia quelli svantaggiati appartengono alla stessa fascia anagrafica, cioè quella dei soggetti che hanno raggiunto l’età pensionabile. La distinzione si basa invece sul possesso della qualifica di supervisore di tesi di dottorato, vale a dire su un criterio professionale. La Corte ribadisce che la direttiva 2000/78 non copre discriminazioni fondate su un siffatto criterio.

Ne consegue che gli articoli 1 e 2 della direttiva non si applicano alla disciplina nazionale controversa.

Ragionamento della Corte sull’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Per la seconda parte della prima questione, la Corte ricorda che la clausola 4, punto 1, vieta di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto della durata determinata del contratto, salvo ragioni oggettive.

La Corte precisa che la clausola 4 non riguarda la scelta tra contratto a tempo determinato e contratto a tempo indeterminato in sé, ma le condizioni di impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle dei lavoratori stabili. Occorre quindi verificare:

  • se i docenti che conservano il ruolo perché supervisori di tesi di dottorato siano effettivamente lavoratori a tempo indeterminato comparabili;
  • se la situazione di FT, assunta con contratti a termine successivi, sia comparabile a quella di tali docenti;
  • se la disparità di trattamento, in particolare quella retributiva, sia giustificata da ragioni oggettive.

La Corte affida al giudice del rinvio il compito di verificare la comparabilità concreta, anche valutando se la qualifica di supervisore di tesi di dottorato implichi mansioni o condizioni di formazione differenti. Quanto alle ragioni oggettive, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui esse devono consistere in elementi precisi e concreti, connessi alla natura delle mansioni e idonei a rispondere a una reale necessità.

Nel caso di specie, gli obiettivi indicati nella relazione alla metodologia erano la gestione del personale e l’equilibrio finanziario dell’università. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui considerazioni di bilancio e di organizzazione del personale, da sole, non costituiscono ragioni oggettive sufficienti a giustificare una disparità di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato.

Dispositivo

La Corte risponde quindi che:

  • gli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78 non si applicano alla disciplina nazionale in questione;
  • la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a tale disciplina se i docenti a confronto sono comparabili e se la disparità di trattamento non è giustificata da ragioni oggettive, verifica rimessa al giudice del rinvio.

La seconda questione sul primato del diritto dell’Unione non viene esaminata, essendo assorbita dalla soluzione data alla prima questione.

Principi affermati

La pronuncia distingue nettamente tra:

  • discriminazioni rientranti nei motivi tassativi della direttiva 2000/78, che possono essere sindacate in base a tale direttiva;
  • differenze di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili, che vanno esaminate alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro.

Inoltre, conferma che motivi organizzativi o finanziari dell’amministrazione universitaria non sono, di per sé, ragioni oggettive sufficienti per giustificare un trattamento deteriore dei lavoratori a tempo determinato.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento in materia di occupazionediscriminazione fondata sull’etàlavoro a tempo determinatodiritto del lavoro universitarioretribuzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.