Sentenza n. 1576/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 641/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 641/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 novembre 2023 e notificata al Ministero l'11 settembre 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero, previa emissione della Carta del Docente e accredito sulla stessa, ad attribuire 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha notificato il ricorso per ottemperanza il 13 marzo 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. È stato inoltre prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, essendo trascorsi più di cinque mesi tra la notificazione della sentenza e la notificazione del ricorso. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, requisito necessario per l'ottemperanza a pronunce non appartenenti alla giustizia amministrativa. Nel merito, ha accertato l'inadempimento ministeriale e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di emettere la Carta del Docente e accreditare 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 552 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modifiche
Il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
> dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza prevedeva il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
D.M. n. 55/2014, Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1
Utilizzato per la liquidazione delle spese processuali nella misura complessiva di 552 euro, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Per l'ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario occorre comprovare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo; tale requisito non è invece necessario nello stesso modo per le sentenze della giustizia amministrativa.
- Prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, cui attribuire un ulteriore termine per l'esecuzione in caso di persistente inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese processuali seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
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