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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16371/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ha impugnato la sentenza di appello che, in forma predibattimentale e senza contraddittorio, aveva dichiarato che non doveva procedersi per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorso denunciava omissione di citazione dell'imputato e mancata formazione del contraddittorio, nonché il mancato esame della prevalenza di una formula assolutoria nel merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 e consolidata giurisprudenza, ha accertato l'illegittimità della pronuncia di appello resa in fase predibattimentale senza contraddittorio che dichiari la prescrizione, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Non c'è stata una valutazione di merito definitiva sull'accusa, ma il procedimento dovrà essere nuovamente esaminato nel rispetto del contraddittorio.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24, secondo comma; art. 111, secondo comma

    Garanzie del diritto di difesa e del giusto processo richiedono il contraddittorio e il diritto a un sistema di impugnazioni effettivo; l'assenza di contraddittorio in una pronuncia predibattimentale che sopprime un grado di giudizio lede tali garanzie

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    L'articolo, nella interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze di appello predibattimentali che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella misura in cui impedisce l'esercizio del diritto di impugnazione e comprime la possibilità di emergere di ragioni di proscioglimento

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Norma sul procedimento con trattazione scritta; qui richiamata per indicare la modalità con cui si è svolta la trattazione del ricorso in Cassazione

  • Sentenza Corte costituzionale n. 111 del 05/04/2022

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della interpretazione dell'art. 568, comma 4, che esclude l'interesse all'impugnazione per carenza di interesse quando la sentenza di appello predibattimentale dichiara la prescrizione senza contraddittorio; afferma che tale prassi sopprime un grado di giudizio ed ostacola l'emersione di ragioni di proscioglimento

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 28954/2017; Sez. 5, n. 44417/2022 e altre)

    Neutralizza orientamenti che consideravano inammissibile il ricorso per cassazione in tali ipotesi e conferma che l'interesse e la rilevanza dell'impugnazione sussistono quando la sentenza di appello predibattimentale, senza contraddittorio, dichiara la prescrizione

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello, in fase predibattimentale e senza aver instaurato il contraddittorio, dichiara che non deve procedersi per prescrizione, l'imputato ha interesse a proporre ricorso per cassazione: tale pronuncia può essere annullata per violazione del diritto di difesa
  • Una decisione predibattimentale che estingue il reato per prescrizione senza contraddittorio può comportare la soppressione di un grado di giudizio e impedire l'accertamento di eventuali ragioni di proscioglimento; i giudici devono evitare di emettere tali provvedimenti senza garantire il contraddittorio
  • In casi analoghi il rimedio corretto della Cassazione è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non l'accoglimento immediato o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso: occorre che il merito venga valutato in presenza delle parti
  • In difesa è consigliabile dedurre con precisione l'omessa citazione e la violazione del contraddittorio e chiedere espressamente l'esame della possibile formula assolutoria oltre alla censura sulla prescrizione
  • La Corte d'appello che ritenga sussistente la prescrizione prima del dibattimento deve comunque garantire le garanzie difensive e considerare la possibilità che l'imputato rinunci alla prescrizione o chiede il prosieguo del processo

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