Sentenza n. 571/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 680/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 680/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 680/2023, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 marzo 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 9 giugno 2025, e l’Amministrazione non aveva comunque adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata esecuzione, l’ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, considerando comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario da lui delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale definitivo non eseguito dall’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto inutilmente decorso tale termine.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale azionato.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese connesse all’adempimento dell’incarico, mediante successivo decreto collegiale.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua conoscenza da parte dell’Amministrazione, l’inutile decorso del termine dilatorio applicabile e la persistente mancata esecuzione dell’obbligo conformativo o pecuniario stabilito dal giudicato.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme o l’attribuzione di un beneficio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione l’adempimento puntuale e integrale entro un termine perentorio e contestualmente nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la parcella deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta deve effettuare i depositi processuali esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice e trasmettendola all’indirizzo PEC previsto per il PAT.
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