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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15782/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal preavviso di pignoramento notificato per il mancato pagamento di un’ingiunzione relativa a TARSU dovuta per le annualità 2006-2012. La contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la mancata notifica della prodromica ingiunzione e la prescrizione quinquennale del credito. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la contribuente aveva insistito su vizi di notifica e su ulteriori profili relativi agli avvisi di accertamento e a un interpello. La CTR aveva però accolto l’appello ritenendo il difetto di legittimazione attiva della società concessionaria. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo la CTR fondato la decisione su un’eccezione mai dedotta dalla contribuente; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 3) omesso esame della convenzione di affidamento del 2016 tra Comune e concessionaria; 4) violazione del T.U.E.L. in tema di competenza all’affidamento degli incarichi, per avere la CTR ritenuto necessaria la competenza esclusiva del consiglio comunale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente dedotti dal contribuente contro l’atto impugnato e il giudice non può annullare l’atto per vizi diversi da quelli prospettati, né rilevare d’ufficio questioni che introducano nuovi profili di fatto senza sottoporle al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Nel caso concreto, il difetto di legittimazione della concessionaria non era stato dedotto nei gradi di merito e costituiva una questione nuova, idonea a mutare il quadro fattuale e quindi non rilevabile d’ufficio senza previa interlocuzione delle parti. Sono stati dunque assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Campania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte; la decisione fondata su una questione nuova integra vizio di ultrapetizione

  • art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per l’eccezione di inammissibilità dell’appello

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità per i vizi processuali dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per la censura di violazione di norme sul riparto di competenze nell’affidamento

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d’ufficio del giudizio tributario

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    basta la richiesta di trasmissione del fascicolo; non occorre la produzione nuovamente dei documenti

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con la loro collocazione processuale

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    i motivi aggiunti sono ammessi solo in caso di deposito di documenti non conosciuti o depositati per ordine della commissione

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    le questioni di fatto o miste di fatto e diritto rilevate d’ufficio devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti

  • art. 42, comma 2, lett. e) e f), d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripartizione delle competenze comunali

  • art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la competenza sull’affidamento degli incarichi

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve attenersi ai motivi di impugnazione specificamente dedotti contro l’atto tributario e non può annullarlo per vizi diversi, ancorché emergenti dagli atti, se tali vizi non siano stati introdotti nel thema controversum dalla parte ricorrente.
  • La rilevazione d’ufficio di una questione che introduca nuovi profili fattuali o modifichi il quadro della lite richiede, a pena di nullità, la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2, c.p.c.
  • In cassazione, nel processo tributario, il ricorrente non deve riprodurre nuovamente i documenti già acquisiti al fascicolo d’ufficio, ma deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui fonda il ricorso e della loro collocazione processuale.
  • Una censura nuova, non dedotta nei gradi di merito e idonea a determinare sviluppi fattuali diversi della lite, non può essere posta a base della decisione di appello o di legittimità come se fosse questione già devoluta dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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