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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17130/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva confermato il fumus commissi delicti per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) a carico di Claudio Foschi, ma aveva annullato il sequestro preventivo "per equivalente" sui beni personali. Il ricorso censura la mancanza o l'apparenza di motivazione in ordine al fumus, in particolare: (i) la presunta apoditticità della dichiarazione di falsità delle sei fatture emesse nel 2021 dalla Unica Scavi e Costruzioni s.r.l.s.; (ii) l'omesso esame della documentazione difensiva che dimostrerebbe la genuinità delle operazioni sottostanti (contratti, bonifici, cantieri e corrispondenza); (iii) l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) con riferimento alle 48 fatture Verga Restauri del 2020; (iv) la presunta travisazione delle intercettazioni e la non rilevanza dei rapporti personali con coindagati. In sostanza la difesa chiede che la conferma del fumus venga annullata per carenza di motivazione logica e per mancato confronto delle prove contrarie.

La decisione

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Successivamente il difensore ha depositato rinuncia al ricorso (26/02/2026) perché, nel frattempo, il sequestro era stato eseguito integralmente sulla societa' indagata, determinando sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. In applicazione del principio consolidato, la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese né pagamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma invocata come fattispecie contestata (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus rispetto a tale norma; la Corte di cassazione, tuttavia, non si è pronunciata sul merito a seguito dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che impone la motivazione dei provvedimenti cautelari; la difesa ha dedotto la violazione per carenza o apparente motivazione del fumus. La Procura generale ha richiamato il limite del sindacato di legittimità alle sole carenze motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice di merito.

  • artt. 322-324 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'istanza ex artt. 322-324 c.p.p. (misure cautelari reali/sequestro preventivo). Sono le norme processuali di riferimento per il sequestro preventivo oggetto del riesame; la decisione finale di cassazione non ha risolto il merito sulla correttezza dell'applicazione di tali norme a causa dell'inammissibilità per rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per le eventuali statuizioni conseguenti in caso di inammissibilità; qui la menzione resta formale poiché la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per rinuncia e ha applicato il principio che esclude condanna alle spese quando la rinuncia dipende da causa non imputabile al ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata ai fini della limitazione della esposizione motivazionale in motivazione della decisione (sintesi dei motivi nel rispetto degli obblighi di motivazione in cassazione). Il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti da tale disposizione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca in materia di sequestro preventivo soltanto vizi di legge e carenze motivazionali tali da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice di merito: mere richieste di rivalutazione del merito indiziario sono spesso inammissibili.
  • La doglianza per "mancanza di motivazione" ai sensi dell'art. 125 c.p.p. deve evidenziare fratture logiche o omissioni tali da rendere il provvedimento indecifrabile; critiche meramente argomentative o alternative di valutazione rischiano di essere considerate questioni di merito.
  • La prova documentale prodotta in sede di riesame (contratti, bonifici, corrispondenza) deve essere puntualmente richiamata e confrontata dal giudice; il difensore deve indicare con precisione in che modo l'omissione di tale confronto abbia inciso sulla decisione per far valere un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene una causa che determina la perdita dell'interesse (es. esecuzione del sequestro sull'altro soggetto/beni), la rinuncia al ricorso può portare a declaratoria di inammissibilità senza condanna alle spese, purché la carenza di interesse non sia imputabile al ricorrente.
  • Nelle contestazioni relative al fumus del reato derivante da fatture inesistenti è particolarmente rilevante dimostrare collegamenti probatori diretti (es. elementi che collegano l'emittente cartiera all'indagato, flussi finanziari anomali, prove di coordinamento), altrimenti la valutazione rimane suscettibile di lettura come valutazione di merito.

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