Cassazione Penale, Sentenza n. 6752/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 11/10/2023. Oggetto della contestazione disciplinare erano due violazioni commesse il 14 e il 16 giugno 2019 (scambio di oggetti con detenuti di altri gruppi). In data 25 giugno 2019 la convocazione originaria davanti alla commissione di disciplina fu modificata in convocazione davanti al direttore, che sentì il detenuto e, ritenendo tardiva la contestazione relativa al fatto del 14 giugno, irrogò la sanzione dell'ammonizione per il fatto del 16 giugno. Il ricorrente, tramite difensore, dedusse la violazione dell'art. 81 del D.P.R. n. 230/2000 (che disciplina la fase della contestazione e della convocazione nel procedimento disciplinare) sostenendo che la mancata formale convocazione davanti al direttore non poteva ritenersi sanata dal fatto che il direttore abbia poi sentito il detenuto e che questi abbia sottoscritto il verbale senza eccepire o chiedere termini a difesa; in sostanza si lamentava la violazione del diritto di difesa dovuta alla mancata osservanza della sequenza prevista dalla norma.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità della doglianza. Il giudice ha osservato che, oltre al possibile profilo di sanabilità del vizio procedurale (richiamando la giurisprudenza, in specie Cass. Sez. 1, n. 30038/2020, "Corso"), il ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbero le ragioni difensive che avrebbe potuto esporre e che sono state di fatto precluse dalla presunta irregolarità procedurale; la censura è dunque ritenuta generica e non idonea a fondare il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, D.P.R. 230/2000
La norma regola la sequenza tra contestazione e convocazione nel procedimento disciplinare; nel caso concreto i giudici di sorveglianza hanno ritenuto, conformemente a precedenti giurisprudenziali, che l'irregolarità procedurale potesse essere sanata se il detenuto è stato effettivamente sentito, ha sottoscritto il verbale e non ha chiesto termini a difesa. Tuttavia il ricorrente contestava che tale sanatoria non sarebbe possibile poichè il diritto di difesa avrebbe richiesto la formale convocazione e la possibilità di articolare le proprie ragioni
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa o negligenza del ricorrente; applicata qui per il profilo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020 ("Corso"), Rv. 279733
Giurisprudenza citata come principio di riferimento: la mancata osservanza formale di talune fasi procedurali nel procedimento disciplinare può essere considerata sanata quando il detenuto è stato comunque sentito, ha sottoscritto il verbale e non ha richiesto termini per difendersi; tale orientamento è stato richiamato dal giudice per ritenere, in concreto, il vizio non decisivo, sempre che non emerga un concreto pregiudizio difensivo
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari interni, la violazione formale delle fasi (es. contestazione vs convocazione) può essere valutata come sanabile se il detenuto è stato effettivamente ascoltato, ha sottoscritto il verbale e non ha richiesto termini o eccepito formalmente: tuttavia la sanatoria non è automatica e dipende dall'assenza di pregiudizio specifico al diritto di difesa
- Chi impugna per nullità o vizio procedurale deve indicare concretamente quali argomenti di difesa avrebbe svolto e come è stato pregiudicato; censure generiche circa la violazione del diritto di difesa sono spesso inammissibili
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali consolidati può indurre il giudice a ritenere sanato un vizio formale; la difesa deve quindi mostrare il contrasto con la giurisprudenza o dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo per avere successo
- Ricorsi formulati in modo aspecifico o colposo possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. ex art. 616 c.p.p.) a favore della cassa delle ammende
- Prima di impugnare, è utile documentare e spiegare in modo dettagliato quali elementi di difesa sono stati impediti dalla presunta irregolarità procedurale, per dimostrare il concreto pregiudizio subito
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