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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28575/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società che vantava un credito, poi riconosciuto da una sentenza di merito, nei confronti del debitore originario e della società che aveva acquistato l'ultima unità immobiliare di un complesso commerciale. Il Tribunale aveva ritenuto inefficace nei confronti della creditrice la compravendita del 27 marzo 2012, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 2901 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello dell'acquirente. In cassazione la società acquirente ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. e degli artt. 2697, 2727, 2729, 2668 c.c. e 679 c.p.c., oltre a vizio di motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto la scientia fraudis in capo alla terza acquirente da un solo indizio, cioè la trascrizione di un sequestro conservativo poi revocato e cancellato dai registri immobiliari, indizio ritenuto non grave, non preciso e non concordante; ha inoltre censurato la valorizzazione del contesto imprenditoriale della compravendita e la motivazione per relationem.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, era correttamente veicolata come errore nella sussunzione dell'elemento presuntivo nell'art. 2729 c.c., perché il giudice di merito aveva attribuito a un unico fatto storico una valenza presuntiva priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, la trascrizione del sequestro conservativo, poi revocato e cancellato, non era di per sé un indizio univoco e sufficientemente attendibile della conoscenza fraudolenta della vendita da parte dell'acquirente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione applicando il principio richiamato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria, l'elemento soggettivo riferito al terzo acquirente non può essere affermato senza un adeguato accertamento, anche presuntivo, della conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto e alla valutazione della prova del fatto costitutivo dell'azione revocatoria e della scientia fraudis.

  • art. 2727 c.c.

    Norma sulle presunzioni richiamata come fondamento del ragionamento inferenziale dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione è utilizzabile solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la Corte controlla ex art. 360 n. 3 c.p.c. anche la corretta applicazione concreta di tali requisiti.

  • art. 2668 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate in relazione alla trascrizione e cancellazione del vincolo cautelare.

  • art. 679 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione al sequestro conservativo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare una motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ricondice la censura al vizio di violazione di legge per errata applicazione dell'art. 2729 c.c., mentre richiama anche il profilo di motivazione apparente dedotto dalla ricorrente.

  • D.lgs. 231/2002

    Richiamato solo per indicare gli interessi moratori riconosciuti nella precedente sentenza di merito a favore della creditrice.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria, la scientia fraudis del terzo acquirente può essere provata anche per presunzioni, ma gli indizi utilizzati devono essere effettivamente gravi, precisi e concordanti; se il giudice attribuisce tali requisiti a un fatto che non li possiede, incorre in violazione dell'art. 2729 c.c.
  • La precisione dell'indizio presuntivo richiede univocità del fatto noto rispetto al fatto da provare: un elemento che si presti a letture alternative o contraddittorie non consente, da solo, di fondare la prova presuntiva.
  • La concordanza delle presunzioni implica la convergenza di più elementi indiziari; quando l'accertamento si regge sostanzialmente su un solo indizio, il requisito non può dirsi integrato, salvo che quel dato sia supportato da ulteriori elementi probatori coerenti.
  • In sede di legittimità è censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c. non solo l'affermazione astratta della regola presuntiva, ma anche la sua errata applicazione al caso concreto, quando il giudice di merito sussuma come grave, precisa o concordante una circostanza che non presenta tali caratteristiche.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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