Sentenza n. 2087/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera n. -OMISSIS- emessa dal C.P.G.T. in data 18.2.2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla ricorrente in seguito alla pubblicazione di bando per l’individuazione dei 15 componenti e del direttore dell’ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria; - per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 21 maggio 2025: della delibera 20.2.2025, n. -OMISSIS-, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella sola parte in cui, previo recepimento dell’attività istruttoria e di valutazione della candidatura del dott. -OMISSIS--OMISSIS- svolta dalla Commissione II - Studi e Riforme, ha disposto la nomina del dott. -OMISSIS- quale componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria con il punteggio complessivo di -OMISSIS- (di cui 0,7 punti per le docenze), pari a quello della dott.ssa -OMISSIS-, preceduta in graduatoria dal dott. -OMISSIS- per la sua maggiore età; di tutti i verbali della Commissione II - Studi e Riforme del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che hanno portato all’assegnazione del punteggio complessivo di -OMISSIS- al dott. -OMISSIS- (di cui 0,7 punti per le docenze) e, in particolare, del verbale della seduta telematica della predetta Commissione in data 14.2.2025, n. 6; c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che ha dichiarato inammissibile la candidatura alla selezione per componente dell'Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria per gravi e reiterati ritardi nel deposito delle sentenze
Esito
Favorevole al resistente (organo selezionatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'esclusione dalla procedura selettiva, deducendo: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e delle disposizioni del d.lgs. n. 545/1992, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione e arbitrarietà, perché il Consiglio di Presidenza avrebbe dovuto considerare il quinquennio 2018-2023, durante il quale ella era componente del Consiglio di Presidenza ed era esonerata dalle funzioni giurisdizionali, anziché il quinquennio 2013-2018, ultimo periodo di effettivo esercizio della funzione giudicante; 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e falsa rappresentazione dei fatti, perché sarebbe stato utilizzato il termine di 120 giorni quale soglia di riferimento per i ritardi, invece del termine di 180 giorni indicato in una precedente risoluzione del Consiglio, e non sarebbe stato adeguatamente comprovato il deposito tardivo delle sentenze; 3) eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e istruttoria, perché i ritardi non erano mai stati oggetto di contestazioni o sanzioni disciplinari. La controinteressata ha inoltre proposto ricorso incidentale contro la valutazione e il punteggio attribuiti a un altro candidato, contestando il riconoscimento di 0,7 punti per attività di docenza e lamentando la violazione della par condicio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo legittima l'esclusione fondata sull'art. 6, comma 1, lettera e), del regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario Nazionale, che richiede, a pena di inammissibilità, di non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria. Secondo il Collegio, la clausola riguarda esclusivamente l'esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali e non può essere riferita al periodo in cui la candidata svolgeva funzioni amministrative e ordinamentali presso il Consiglio di Presidenza. Era quindi corretto considerare il quinquennio 2013-2018, ultimo periodo nel quale la candidata aveva concretamente redatto e depositato provvedimenti giurisdizionali. Il TAR ha ritenuto che la previsione del requisito fosse chiara e vincolante e che il riferimento alla tempestività dei depositi fosse coerente con le funzioni dell'Ufficio del Massimario, deputato a selezionare e organizzare la giurisprudenza tributaria. La risoluzione del Consiglio che indicava il termine di 180 giorni riguardava la diversa materia degli illeciti disciplinari e non era applicabile alla valutazione dell'idoneità per la nomina. In ogni caso, anche assumendo il termine di 180 giorni, risultavano 166 sentenze depositate oltre tale soglia, sicché la valutazione dell'amministrazione restava coerente e imparziale. L'assenza di contestazioni disciplinari non impediva di valorizzare autonomamente i ritardi nella procedura selettiva, avendo il procedimento disciplinare finalità punitiva diversa dalla valutazione dell'idoneità a ricoprire l'incarico. Le eccezioni preliminari di rito sono state assorbite. Il ricorso incidentale è stato a sua volta assorbito, poiché il rigetto del ricorso principale aveva fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione su una domanda incidentale subordinata. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
Il principio di buon andamento è richiamato dalla ricorrente, ma le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 24-bis d.lgs. 545/1992
Istituisce l'Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria e ne definisce la funzione di rilevazione, classificazione e organizzazione delle decisioni tributarie.
art. 11 d.lgs. 545/1992
Rileva per il riferimento alla valutazione dell'attività giurisdizionale e ai termini di deposito dei provvedimenti; non stabilisce un limite temporale massimo retroattivo per la valutazione dei ritardi.
art. 6, comma 1, lettera e), regolamento attuativo approvato con delibera CPGT n. 953/2024
non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria
Prevede, a pena di inammissibilità, un autonomo requisito di accesso alla carica; la verifica riguarda l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale e non attività amministrative o ordinamentali svolte presso il Consiglio di Presidenza.
art. 7 regolamento attuativo approvato con delibera CPGT n. 953/2024
Disciplina i criteri di valutazione per la nomina del direttore e dei componenti dell'Ufficio del Massimario Nazionale.
artt. 1362 e ss. c.c.
Le clausole del bando sono interpretate secondo i criteri ermeneutici dei contratti, con prevalenza dell'interpretazione letterale; l'amministrazione è vincolata al significato testuale della lex specialis.
art. 120 c.p.a.
Massime di principio
- Quando una lex specialis prevede, quale requisito autonomo di ammissibilità a una carica, l'assenza di gravi e reiterati ritardi nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, la verifica deve riguardare l'effettivo esercizio di tali funzioni e non può estendersi, per analogia o assimilazione, a periodi nei quali il candidato abbia svolto esclusivamente funzioni amministrative o ordinamentali.
- Le clausole del bando che disciplinano i requisiti di accesso a una procedura selettiva devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e vincolano l'amministrazione, senza possibilità di interpretazioni analogiche o estensive quando il testo individua chiaramente l'attività oggetto di valutazione.
- La tempestività nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali può costituire un legittimo parametro di idoneità per il conferimento di incarichi collegati alla rilevazione, classificazione e organizzazione della giurisprudenza, anche se i ritardi non hanno dato luogo a contestazioni o sanzioni disciplinari.
- La valutazione selettiva dei ritardi nel deposito dei provvedimenti è autonoma rispetto al procedimento disciplinare: l'assenza di una sanzione disciplinare non esclude che i medesimi fatti possano essere considerati ai fini dell'accertamento dell'idoneità del candidato a ricoprire un determinato incarico.
- Una disciplina interna dettata per individuare la soglia temporale rilevante ai fini della responsabilità disciplinare non si applica automaticamente a una distinta procedura selettiva, avente la finalità di verificare l'idoneità del candidato; in ogni caso, la valutazione resta legittima se la diversa soglia non incide sull'accertamento complessivo della gravità e reiterazione dei ritardi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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