Cassazione Civile, Ordinanza n. 18893/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un primo giudizio davanti al Giudice di pace, nel quale i coniugi danti causa dei ricorrenti avevano ottenuto la condanna di ANAS al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati per la negligente esecuzione di lavori di manutenzione su una strada statale confinante con il loro immobile. Successivamente i medesimi soggetti agirono davanti al Tribunale per ottenere il riconoscimento del credito residuo, cioè la differenza tra quanto già liquidato nella prima causa e quanto risultava dalla CTU espletata in quel giudizio, assumendo di aver inizialmente chiesto solo una parte del danno entro il limite di competenza del giudice di pace e di aver riservato la domanda per l’eccedenza. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo abusivo il frazionamento della tutela; la Corte d’appello confermò, escludendo un interesse oggettivamente valutabile a giustificare il frazionamento e ritenendo che la precedente causa avesse già coperto la domanda risarcitoria. In cassazione i ricorrenti dedussero: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia sull’ultrapetizione; violazione dell’art. 1181 c.c., sostenendo il diritto del creditore a chiedere anche un adempimento parziale e contestando che il frazionamento potesse comportare inammissibilità; e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione o dei dati di notificazione via PEC, non essendo sanabile l’omissione con produzione successiva e risultando la notifica del ricorso comunque tardiva rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza. In via solo ipotetica e argomentativa, la Corte ha anche esaminato i motivi osservando che sarebbero stati comunque infondati o inammissibili: ha ritenuto non configurabile il vizio di motivazione apparente e ha escluso l’omessa pronuncia, valorizzando le plurime rationes decidendi della sentenza d’appello; ha confermato, inoltre, che nelle azioni risarcitorie da illecito extracontrattuale l’abusivo frazionamento non è consentito quando la domanda unitaria sia ancora proponibile, perché l’accertamento deve avvenire in un unico contesto per evitare giudicati contrastanti; infine ha escluso la censura sulle spese, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito in presenza di soccombenza degli appellanti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
art. 369 c.p.c.
Il ricorrente che dichiari l’avvenuta notificazione della sentenza deve depositare entro il termine di legge la copia della sentenza con la relata di notifica o la documentazione equivalente; l’omissione comporta improcedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
La successiva produzione non sana, fuori termine, il mancato deposito della documentazione necessaria ex art. 369 c.p.c.
art. 111 Cost.
La sanzione processuale dell’improcedibilità è ritenuta compatibile con il diritto di difesa e il giusto processo, perché attiene a un adempimento preliminare e non oneroso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse meramente apparente o inidonea.
art. 112 c.p.c.
È stato escluso il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia perché la corte territoriale aveva deciso sulla questione nei limiti delle censure e con più rationes decidendi; il giudicato esterno è comunque rilevabile d’ufficio.
art. 1181 c.c.
È invocato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di chiedere un adempimento parziale, ma la Corte ribadisce che ciò non consente il frazionamento abusivo della pretesa risarcitoria da unico illecito.
art. 88 c.p.c.
Richiamato dalle Sezioni Unite come base per la reazione al comportamento processuale contrario a lealtà e probità, quando la domanda unitaria è ancora proponibile.
art. 92, primo comma, c.p.c.
In tema di abuso del processo e, in generale, di spese, consente di scindere la regolazione delle spese dalla soccombenza nei limiti indicati dalla giurisprudenza; nel caso concreto la mancata compensazione è stata ritenuta insindacabile.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La Corte ribadisce che la regolazione delle spese e l’eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Chi, nel ricorso per cassazione, dichiari la notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l’onere di depositarne tempestivamente copia munita della relata di notifica o della documentazione PEC equivalente; la mancata produzione nel termine di legge determina l’improcedibilità del ricorso, non sanabile con depositi successivi.
- Nel risarcimento del danno da unico fatto illecito non è consentito, in assenza di un interesse oggettivamente apprezzabile, frazionare la tutela in più giudizi separati davanti a uffici diversi per competenza di valore: l’accertamento deve avvenire unitariamente, per evitare giudicati contrastanti e perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
- Quando la domanda unitaria sul medesimo illecito non sia più proponibile perché si è formato il giudicato su una parte della pretesa, il problema non si risolve sul piano della sola correttezza processuale, ma sul piano dell’infrazionabilità della domanda risarcitoria già decisa.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile se il giudice di merito ha comunque affrontato la questione, anche attraverso più argomentazioni autonome; la contestuale denuncia di omessa pronuncia e di motivazione apparente sulla medesima questione è logicamente incompatibile se riferita allo stesso capo deciso.
- La regolazione delle spese di lite e la scelta di compensarle, in tutto o in parte, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.
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