Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della confisca di tre polizze vita (valori di riscatto €12.443,12 e €5.335,01 intestate alla madre Matilde Assumma e una polizza stipulata dal Serpa), con eccezione di violazione di legge (art. 24 d.lgs. n.159/2011 e art. 12-sexies legge n.356/1992) e vizio di motivazione: si sosteneva che le polizze fossero compatibili con le capacità economiche lecite della madre (stipendio 700-800 €/mese, conto corrente poi restituito) e che non fosse provata la sproporzione reddituale e la provenienza illecita della polizza intestata al Serpa
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero inesaminate in cassazione perché consistono in censure di motivazione vietate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159/2011; ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze di violazione di legge, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato che dal 2011 almeno fino al 2014 il Serpa svolse attività delittuosa continuativa (giochi/scommesse abusive, intestazioni fittizie, truffe) e che le polizze formalmente intestate alla madre costituiscono reimpiego di proventi illeciti, considerandosi l'economia familiare unitariamente. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, il ricorso poteva essere discutibile per carenza di interesse poiché le polizze erano formalmente intestate a terzi (la madre) e solo il terzo intestatario avrebbe avuto legittimazione ad impugnare la confisca. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 10, comma 3; art. 24
La Corte ha richiamato l'art. 10, comma 3, nella sua applicazione pratica per affermare l'inammissibilità, in sede di cassazione, delle doglianze che mirino a criticare la motivazione dei giudici di merito nelle misure di prevenzione; rispetto all'art. 24 la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei presupposti per la confisca patrimoniale come reimpiego di proventi illeciti
legge 13/8/1992 n.356
Il ricorrente aveva richiamato questa norma in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto le doglianze basate su tale norma manifestamente infondate, senza riscontrare violazioni riconoscibili nel decreto impugnato
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015 (Poli)
Principio secondo cui nel procedimento di prevenzione è, per carenza di interesse, inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal soggetto presunto interponente quando la confisca riguarda beni formalmente intestati a terzi e si contenderebbe l'insussistenza del rapporto fiduciario: la legittimazione ad impugnare spetta al terzo intestatario
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniali la Corte di cassazione è limitata nel riesame e non ammette censure che mirino esclusivamente a mettere in discussione la valutazione motivazionale dei giudici di merito (art.10, comma 3, d.lgs. n.159/2011).
- La valutazione della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio va effettuata anche considerando l'economia del nucleo familiare unitariamente; beni formalmente intestati a un familiare possono essere ritenuti reimpiego di proventi illeciti se sussistono elementi di collegamento fiduciario e spese familiari incompatibili con le entrate lecite.
- Quando la confisca riguarda beni intestati formalmente a terzi, il terzo intestatario è generalmente l'unico con legittimazione ad impugnare la misura per mancanza di interesse del presunto interponente; ciò può rendere il ricorso del presunto autore del reimpiego inammissibile.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve prospettare questioni di diritto riconoscibili in cassazione e non solo chiedere la rivalutazione del merito o della prova già acquisita dai giudici di merito.
- Le contestazioni sulla provenienza lecita dei beni richiedono, in sede di impugnazione, argomentazioni che contrastino specificamente gli elementi fattuali e probatori valorizzati dal giudice di merito; semplici affermazioni generiche sulla capacità reddituale dei titolari non sono sufficienti
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