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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari meritevoli di tutela, ma non ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione della trattazione del merito all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026, ritenendo tale misura adeguata a tutelare provvisoriamente la posizione della ricorrente. Ogni statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione di merito.

TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto e archiviazione dell’istanza di concessione demaniale marittima quadriennale, connesso preavviso di rigetto e atti relativi all’eventuale rilascio della concessione a favore della controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha rigettato e archiviato l’istanza di concessione demaniale marittima quadriennale presentata il 31 marzo 2026. Sono stati inoltre impugnati il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, gli atti presupposti e consequenziali, l’eventuale aggiudicazione o rilascio della concessione in favore della controinteressata e l’avviso di pubblicazione dell’istanza, nella parte in cui sarebbe stato interpretato dall’Amministrazione nei successivi atti. Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, anche senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati, mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fissazione dell’udienza pubblica di merito costituisce, nel caso concreto, misura cautelare adeguata alle esigenze rappresentate dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla prossima trattazione del merito, il giudice amministrativo può non sospendere l’efficacia degli atti impugnati e fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può comportare l’accoglimento dell’istanza cautelare in forma atipica o attenuata, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso e con rinvio delle spese alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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