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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23338/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, dopo la notifica di un pignoramento presso terzi, aveva impugnato un estratto di ruolo insieme alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento sottesi, deducendo: omessa notifica delle cartelle e degli avvisi, illegittimità del pignoramento, prescrizione dei crediti tributari e decadenza dal potere di riscossione. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo tardiva l'impugnazione, sul presupposto che la contribuente avesse già avuto conoscenza degli avvisi tramite un accordo di adesione e che fosse tardiva anche l'impugnazione del piano di rateizzazione. In cassazione la società ha articolato tre motivi: travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ritenuto stipulato un accertamento con adesione mai esistente; violazione dell'art. 2697 c.c. per aver posto a fondamento della decisione prove insussistenti; violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere fatto decorrere il termine di impugnazione dalle istanze di rateizzazione e definizione agevolata anziché dalla notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale, il difetto di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Ha affermato che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo i casi previsti dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, applicabile anche ai giudizi pendenti, ipotesi che nel caso concreto non risultavano integrate. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente; è stato escluso anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per nullità della sentenza, violazione di norme processuali e violazione di legge.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme sulla valutazione della prova e sul travisamento della prova dedotto dalla ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per denunciare la violazione delle regole sull'onere della prova, ma la Corte non lo esamina nel merito per la pregiudizialità del difetto di interesse.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al termine di impugnazione degli atti tributari; anche questo motivo resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Stabilisce i casi tassativi in cui l'estratto di ruolo è impugnabile; fuori da tali ipotesi manca l'interesse ad agire.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita per difetto di una condizione dell'azione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato, richiamando la giurisprudenza sull'inapplicabilità nei casi di pronuncia che preclude l'esame del ricorso e caduca la decisione impugnata.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta; fuori da tali ipotesi difetta l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
  • La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e può costituire questione pregiudiziale idonea a precludere l'esame dei motivi di merito.
  • Quando la Corte di cassazione rileva che l'originario ricorso non era proponibile per difetto di una condizione dell'azione, può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
  • La sopravvenienza normativa che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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