Sentenza n. 56/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento dei provvedimenti di revoca dei nulla osta all''ingresso di lavoratori non comunitari nell’ambito del cd. Decreto Flussi: - n. -OMISSIS- relativo a -OMISSIS- notificato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Genova in data 5/2/2025; - n.-OMISSIS-a favore di -OMISSIS-notificato dal Dirigente dello Sportello Unico per l''Immigrazione della Prefettura di Genova in data 06/02/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca di due nulla osta all'ingresso di lavoratori non comunitari nell'ambito del Decreto Flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato due istanze di autorizzazione all'ingresso di lavoratori extracomunitari. Nel corso dell'istruttoria, la Direzione Territoriale del Lavoro aveva espresso parere negativo rilevando, con riferimento all'anno d'imposta 2022, un reddito IRES inferiore alla soglia di 30.000 euro richiesta per l'ingresso dei lavoratori stranieri, nonché l'elevato numero di istanze di ingresso presentate dalla società negli anni 2023 e 2024. La Prefettura aveva quindi chiesto, mediante avviso di avvio procedimentale, ulteriore documentazione fiscale relativa al 2023 e i contratti di appalto concernenti le lavorazioni da svolgere. La società non aveva prodotto documenti o chiarimenti nel procedimento e la Prefettura aveva adottato due provvedimenti di revoca dei nulla osta. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che il bilancio d'esercizio 2023 dimostrava un sensibile incremento della produzione e che il contratto di subappalto sottoscritto il 7 marzo 2025 attestava ulteriori prospettive di crescita e una capacità economica sufficiente a giustificare i nulla osta. In giudizio la società ha prodotto il bilancio 2023 e il contratto di subappalto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato le due revoche. Ha ritenuto corretto il comportamento procedimentale dell'Amministrazione, che aveva acquisito il parere negativo e richiesto alla società documentazione ulteriore, non prodotta nella fase amministrativa. Tuttavia, dalla documentazione depositata in giudizio emergeva un sensibile incremento della capacità economica della società a partire dal 2023, oltre a ulteriori prospettive di crescita derivanti dal contratto di subappalto del 7 marzo 2025. Tali elementi dimostravano una capacità economica sufficiente a giustificare le richieste dei due nulla osta e non erano stati smentiti dall'Amministrazione. Il TAR ha inoltre escluso che potesse integrare ex post la motivazione dei provvedimenti l'argomento, introdotto soltanto nella memoria difensiva, secondo cui la società non avrebbe assunto quattro dei trentuno lavoratori per i quali aveva richiesto l'ingresso: tale circostanza non era stata contestata negli atti impugnati. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda e della correttezza procedimentale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La legittimità originaria dell'istruttoria amministrativa non impedisce l'annullamento del provvedimento quando, sulla base della documentazione acquisita in giudizio, risultino fatti oggettivi e non contestati idonei a dimostrare il superamento dei presupposti economici ostativi all'adozione o al mantenimento del provvedimento sfavorevole.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri deve considerare l'evoluzione della situazione economica dell'impresa e le prospettive concrete di attività risultanti dalla documentazione disponibile.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante argomentazioni contenute per la prima volta nella memoria difensiva dell'Amministrazione, se tali circostanze non sono state contestate nell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 gen 2026Sentenza n. 67/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 17 gen 2026Sentenza n. 68/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 17 gen 2026Sentenza n. 69/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 17 gen 2026Sentenza n. 70/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 17 gen 2026Sentenza n. 71/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 17 gen 2026Sentenza n. 72/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →