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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1450

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione, del 23 maggio 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R1450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di specifiche attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese nell'ambito di un procedimento antidumping in corso. La Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per attivare la registrazione, alla luce delle prove di dumping, del pregiudizio e di un incremento ulteriore e sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta. La misura serve a consentire, se del caso, l'applicazione retroattiva di futuri dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora ne ricorrano le condizioni di legge. Il regolamento contiene anche termini per le osservazioni delle parti interessate, disciplina la durata della registrazione e richiama la tutela dei dati personali.

Registrazione delle importazioni nell'Unione di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese ai fini di un possibile futuro dazio antidumping

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di attrezzature di accesso mobili (MAE) costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, nonché alle relative sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio, originarie della Repubblica popolare cinese. Sono escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. La misura riguarda i prodotti attualmente classificati con i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90 ed ex 8431 20 00, ex 8431 39 00, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate possono presentare osservazioni e chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione.

Registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1450 della Commissione si inserisce in un procedimento antidumping avviato il 13 novembre 2023 sulle importazioni nell'Unione di attrezzature di accesso mobili (MAE) originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, dispone la registrazione delle importazioni al fine di preservare la possibilità di un eventuale recupero retroattivo di dazi antidumping definitivi.

Contesto e motivazione della misura

Secondo la Commissione, la denuncia presentata dall'industria dell'Unione conteneva elementi sufficienti per ritenere che le importazioni fossero oggetto di dumping e causassero un pregiudizio significativo. La valutazione della Commissione ha inoltre evidenziato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta, tale da poter compromettere gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, anche tenendo conto della possibile anticipazione delle spedizioni e dell'accumulo di scorte.

Ambito oggettivo della registrazione

Il prodotto interessato comprende le attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, nonché le relative sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio. Restano escluse le singole componenti se presentate separatamente e le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. Il regolamento richiama i codici NC e TARIC pertinenti, precisando che essi hanno valore meramente informativo e possono essere modificati in caso di diversa classificazione tariffaria.

Valutazione della Commissione sul presupposto della registrazione

La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per la registrazione perché:

  • gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio almeno dalla pubblicazione dell'avviso di apertura del 13 novembre 2023;
  • nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta le importazioni sono aumentate del 16,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
  • il livello dei prezzi, pur in lieve aumento, restava inferiore alla media del periodo dell'inchiesta;
  • il quadro complessivo del mercato, come descritto nella denuncia, faceva emergere un rischio concreto di compromissione dell'effetto riparatore di futuri dazi.

Effetti pratici della registrazione

La registrazione consente, se l'inchiesta si concluderà con l'istituzione di dazi antidumping e se ricorreranno le condizioni di legge, di applicare tali dazi con effetto retroattivo alle importazioni registrate. Il regolamento precisa che l'eventuale misura futura dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta antidumping in corso. Nella denuncia, il margine di dumping stimato era compreso tra il 178% e il 275,9%, mentre il margine di underselling medio era indicato nel 57,5%; tale percentuale è richiamata come livello indicativo dei possibili futuri dazi.

Diritti procedurali delle parti interessate

Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento. La Commissione ammette le audizioni a richiesta scritta, purché siano addotti motivi specifici per essere ascoltati.

Durata e applicazione

La registrazione ha una durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della procedura di registrazione sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione

Sono soggette a registrazione le attrezzature di accesso mobili semoventi per il sollevamento di persone, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e le sezioni preassemblate o pronte per l'assemblaggio. Sono escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature montate su veicoli dei capitoli 86 e 87 SA. Il regolamento indica i codici NC e TARIC interessati, a titolo informativo.

Presupposti della registrazione

La Commissione fonda la misura sull'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. Ritiene che gli importatori fossero o dovessero essere informati delle pratiche di dumping e del pregiudizio sin dalla pubblicazione dell'avviso di apertura del 13 novembre 2023. Inoltre, accerta un aumento ulteriore e sostanziale delle importazioni nel periodo dicembre 2023-marzo 2024, pari al 16,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Finalità della registrazione

La registrazione è disposta per garantire che, qualora l'inchiesta antidumping conduca all'istituzione di dazi antidumping definitivi, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, se sono soddisfatte le condizioni previste dal diritto applicabile.

Partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova e richieste di audizione. Il termine per tali comunicazioni è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Durata della registrazione

La registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Importo indicativo dei futuri dazi

La Commissione richiama, a titolo di base indicativa, le affermazioni contenute nella denuncia relative a un margine di dumping medio compreso tra 178% e 275,9% e a un margine medio di underselling del 57,5%. Precisa che l'eventuale importo dei futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta, ma che, secondo la denuncia, il livello di riferimento sarebbe il 57,5% ad valorem sul valore cif all'importazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganepolitica commerciale

Testo integrale

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