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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1474

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo

Normativa europea32024R1474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il quadro operativo per consentire, in casi specifici, la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture sbarcate o trasbordate senza cernita. La deroga è subordinata all’inserimento dei porti in un elenco approvato dalla Commissione, al rispetto di requisiti tecnici e procedurali per pesatura e monitoraggio, nonché a controlli minimi armonizzati. Sono previste regole distinte per porti dell’Unione e di paesi terzi, oltre a misure di tutela dei dati personali e obblighi di comunicazione annuale.

Stabilisce le condizioni e la procedura per applicare la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture non sottoposte a cernita per specifiche attività di pesca e per i tonnidi tropicali con cianciolo, incluse le regole sui porti abilitati, i controlli e la protezione dei dati.

Ambito di applicazione

Si applica agli sbarchi e ai trasbordi non sottoposti a cernita nell’ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché alle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo di cui all’articolo 21, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Riguarda i pescherecci dell’Unione, gli Stati membri di bandiera e costieri, i porti dell’Unione e dei paesi terzi che possono essere inseriti nell’elenco approvato dalla Commissione. Restano ferme le altre condizioni e i requisiti della PCP, gli obblighi delle ORGP e quelli derivanti da APPS o da altri accordi di pesca con paesi terzi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474: deroga al margine di tolleranza per specifiche catture senza cernita

Il regolamento attua l’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e disciplina le condizioni per applicare la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture sbarcate o trasbordate senza cernita. La ratio è consentire una maggiore flessibilità operativa per talune attività di pesca, ma solo in presenza di controlli rafforzati, sistemi tecnici adeguati e verifiche uniformi per evitare errori nella dichiarazione delle catture.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda la piccola pesca pelagica, la pesca industriale e la pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo, limitatamente alle catture sbarcate o trasbordate senza cernita. Si estende anche alle stime registrate nella dichiarazione di trasbordo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo. Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione, agli Stati membri di bandiera e costieri, nonché ai porti dell’Unione e dei paesi terzi che possono essere inseriti nell’elenco approvato dalla Commissione.

Elenco dei porti e condizioni per l’inserimento

L’accesso alla deroga è subordinato all’inserimento del porto in un elenco adottato dalla Commissione. Per i porti dell’Unione, l’articolo 2 richiede sistemi di monitoraggio elettronico a distanza con CCTV, strumenti di pesatura dedicati, separatori d’acqua per alcune tipologie di pesca e uno scivolo per campionamento automatizzato o semiautomatizzato; tali requisiti possono essere sostituiti da tecnologie equivalenti, purché assicurino lo stesso livello di correttezza. L’articolo 3 prevede che la pesatura possa avvenire sotto il controllo delle autorità competenti, di un pesatore terzo indipendente o di altre persone autorizzate, con obblighi specifici di monitoraggio e registrazione.

Per i porti di paesi terzi, l’articolo 4 esige che il porto sia situato in uno Stato parte dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo contro la pesca INN, non si trovi in un paese terzo non cooperante o in un paese che autorizza pesca non sostenibile, e sia designato per lo sbarco nell’ambito di APPS, accordi bilaterali o ORGP. L’articolo 5 richiede procedure che garantiscano una pesatura corretta e la presenza di un pesatore terzo indipendente accreditato, autorizzato e imparziale, con registri di taratura e accesso alle infrastrutture necessarie.

Procedura di approvazione e revoca

Gli Stati membri presentano la domanda alla Commissione ai sensi dell’articolo 6, indicando almeno il porto, le autorità competenti interessate e prove specifiche del rispetto delle condizioni. La Commissione valuta le domande entro il 1° novembre di ogni anno se ricevute entro il 1° settembre; può chiedere integrazioni con termine massimo di 60 giorni. Se le condizioni sono soddisfatte, il porto viene inserito nell’elenco; in caso contrario la domanda è respinta con motivazione.

L’articolo 8 disciplina la revoca dell’approvazione: la Commissione interviene se il porto non soddisfa più le condizioni o se i dati disponibili non consentono una valutazione adeguata. Prima della revoca, gli Stati membri interessati hanno 30 giorni per trasmettere informazioni e prove; la revoca può avvenire anche su richiesta motivata dello Stato membro richiedente.

Condizioni operative per i comandanti e per gli Stati membri

Per i comandanti dei pescherecci dell’Unione, l’articolo 9 impone che tutte le catture della stessa bordata siano sbarcate o trasbordate solo in porti inseriti nell’elenco. Per i tonnidi tropicali destinati a porti di paesi terzi, cernita, campionamento e pesatura a bordo devono essere controllati da CCTV o tecnologie equivalenti.

L’articolo 10 prevede che nei porti dell’Unione la composizione delle catture sia determinata sulla base di piani di campionamento adottati o approvati dalla Commissione. Per i tonnidi tropicali, la regola generale è la cernita e pesatura per specie; per esemplari di tonno albacora e tonno obeso inferiori a 5 kg sbarcati o trasbordati in un porto di paese terzo inserito nell’elenco è ammessa una metodologia di campionamento stabilita dallo Stato membro di bandiera.

Elenchi dei pescherecci, controlli e sanzioni

Ogni anno gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione l’elenco dei pescherecci autorizzati a beneficiare della deroga in un porto inserito nell’elenco, ai sensi dell’articolo 11. Solo i pescherecci inclusi nell’elenco e conformi alle condizioni del regolamento possono beneficiare della deroga. Gli Stati membri devono applicare controlli adeguati e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, inclusa la radiazione temporanea o permanente dei pescherecci non conformi.

Gli articoli 12 e 13 fissano livelli minimi armonizzati di ispezione basati sulla gestione del rischio: almeno il 5% del numero totale di sbarchi e trasbordi e il 7,5% dei quantitativi annuali sbarcati e trasbordati dai pescherecci beneficiari della deroga. Nei porti dell’Unione tali obblighi gravano sugli Stati membri costieri; nei porti di paesi terzi sugli Stati membri di bandiera, ma solo se l’accesso per fini di controllo è consentito dal quadro convenzionale o dal diritto internazionale applicabile.

Obblighi di comunicazione, dati personali ed entrata in vigore

L’articolo 14 impone una comunicazione annuale alla Commissione delle modifiche rilevanti alle domande e delle non conformità riscontrate, con indicazione dei risultati delle ispezioni e dell’analisi incrociata dei dati raccolti tramite CCTV o tecnologie equivalenti, nonché delle azioni di follow-up. L’articolo 15 rinvia alle regole del regolamento sul controllo per analisi, accesso, trattamento, scambio e archiviazione dei dati.

L’articolo 16 richiama la disciplina sulla protezione dei dati personali del regolamento sul controllo e impone che i sistemi di monitoraggio siano configurati per evitare l’identificazione delle persone fisiche; eventuali immagini identificabili devono essere anonimizzate senza ritardo. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito della deroga

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione alle catture sbarcate o trasbordate senza cernita nei tipi di pesca di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), primo e terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e alla pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo. Il regolamento disciplina sia l’elenco dei porti abilitati sia le condizioni per sbarco, trasbordo, pesatura e controlli necessari per beneficiare della deroga al margine di tolleranza. La disciplina non pregiudica le norme della PCP, gli obblighi internazionali delle ORGP e quelli previsti da APPS o altri accordi con paesi terzi.

Requisiti per i porti dell’Unione

L’articolo 2 richiede, per l’inserimento nell’elenco, un sistema CCTV di monitoraggio elettronico a distanza, una pesa a ponte o sistema di pesatura per gru, separatori d’acqua per taluni tipi di pesca e uno scivolo per campionamento automatizzato o semiautomatizzato. Tali strumenti possono essere sostituiti da tecnologia o sistemi equivalenti, purché garantiscano lo stesso livello di correttezza della pesatura e registrazione; nella valutazione possono contare dimensioni del porto, stagionalità, piccoli quantitativi e contenuto di piani di controllo. L’articolo 3 impone procedure che garantiscano la corretta pesatura e prevede tre modalità alternative: controllo integrale da parte delle autorità, pesatore terzo indipendente, oppure altre persone autorizzate con monitoraggio elettronico e accesso ai dati per le autorità.

Requisiti per i porti di paesi terzi

L’articolo 4 consente l’inserimento nell’elenco solo se il porto è situato in una parte contraente dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo contro la pesca INN, non si trova in un paese terzo non cooperante o pre-identificato ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, non è situato in un paese classificato come autore di pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012 ed è un porto designato per sbarchi nell’ambito di APPS, di altri accordi bilaterali o di ORGP. L’articolo 5 richiede procedure che assicurino la pesatura corretta al momento dello sbarco o trasbordo, sotto la responsabilità di un pesatore terzo indipendente, con obbligo di registro di pesatura trasmesso all’operatore e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

Domande e valutazione per l’inserimento nell’elenco

L’articolo 6 prevede che lo Stato membro richiedente presenti alla Commissione la domanda con almeno: nome e ubicazione del porto, recapiti dell’autorità competente nazionale, eventuale autorità del paese terzo responsabile del controllo della pesca e prove specifiche, affidabili e verificabili del rispetto delle condizioni del capo II. L’articolo 7 stabilisce che la Commissione valuti le domande ricevute entro il 1° settembre entro il 1° novembre di ogni anno; se mancano informazioni può chiedere integrazioni, concedendo un termine non superiore a 60 giorni. In caso di mancato completamento la domanda è respinta; se le condizioni risultano soddisfatte, il porto è inserito nell’elenco, altrimenti la domanda è rigettata con motivazione.

Revoca dell’approvazione di un porto

L’articolo 8 prevede la revoca dell’approvazione se il porto non soddisfa più le condizioni del capo II o se le informazioni disponibili sono insufficienti per valutarne il rispetto. La Commissione notifica l’intenzione di revoca allo Stato membro richiedente e agli Stati membri di bandiera interessati, che dispongono di 30 giorni per fornire dati e prove; decorso tale termine, la revoca segue con preavviso di almeno un mese se permangono insufficienze probatorie o se non viene fornita alcuna informazione. La revoca può avvenire anche su richiesta motivata dello Stato membro richiedente.

Obblighi dei comandanti dei pescherecci dell’Unione

L’articolo 9 impone che, per le catture soggette alla deroga sbarcate o trasbordate nei porti inseriti nell’elenco, tutte le catture della stessa bordata di pesca siano sbarcate o trasbordate solo in porti inseriti nell’elenco. Per i tonnidi tropicali da sbarcare o trasbordare in porti di paesi terzi inseriti nell’elenco, la cernita, il campionamento e la pesatura a bordo devono essere sempre controllati da CCTV o tecnologie equivalenti, con livello di precisione equivalente.

Piani di campionamento e determinazione della composizione delle catture

L’articolo 10 dispone che nei porti dell’Unione inseriti nell’elenco la determinazione della composizione delle catture si basi su piani di campionamento adottati o approvati dalla Commissione. Per i tonnidi tropicali la composizione è determinata mediante cernita e pesatura per specie; in deroga, per esemplari di tonno albacora e tonno obeso inferiori a 5 kg sbarcati o trasbordati in un porto di paese terzo inserito nell’elenco, è ammessa una metodologia di campionamento stabilita dallo Stato membro di bandiera nelle condizioni dell’autorizzazione di pesca.

Elenco dei pescherecci autorizzati e sanzioni

L’articolo 11 impone agli Stati membri di trasmettere ogni anno alla Commissione l’elenco dei pescherecci battenti bandiera autorizzati a beneficiare della deroga in un porto inserito nell’elenco. Solo i pescherecci inclusi in tale elenco e conformi alle condizioni del capo IV possono beneficiare della deroga; gli Stati membri devono esercitare il livello di controllo necessario e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, compresa la radiazione temporanea o permanente dei pescherecci non conformi. L’elenco deve essere messo a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione e tenuto aggiornato.

Controlli e ispezioni nei porti dell’Unione

L’articolo 12 impone agli Stati membri costieri di adottare misure per controllare efficacemente la correttezza delle dichiarazioni di cattura e il rispetto delle condizioni del capo IV. Le attività di ispezione devono seguire parametri minimi basati sul rischio e rivisti periodicamente; tali parametri non possono essere inferiori al 5% del numero totale di sbarchi e trasbordi e al 7,5% dei quantitativi sbarcati e trasbordati annuali dai pescherecci beneficiari della deroga.

Controlli e ispezioni nei porti di paesi terzi

L’articolo 13 attribuisce agli Stati membri di bandiera l’obbligo di garantire misure efficaci di controllo delle dichiarazioni di cattura e di verifica del rispetto delle condizioni del capo IV. Anche qui si applicano parametri minimi basati sul rischio pari almeno al 5% del numero totale di sbarchi e trasbordi e al 7,5% dei quantitativi annuali. La norma si applica solo se l’accesso al porto e agli impianti del paese terzo è consentito da APPS, altri accordi bilaterali o dal diritto internazionale; la Commissione può chiedere caso per caso l’accesso dei funzionari al porto e agli impianti.

Comunicazioni annuali e gestione dei dati

L’articolo 14 impone agli Stati membri richiedenti di riesaminare annualmente le informazioni relative alla domanda e di comunicare alla Commissione ogni modifica rilevante. Gli Stati membri devono inoltre comunicare ogni anno le non conformità rilevate o confermate rispetto alle condizioni dei capi II e IV, includendo gli esiti delle ispezioni e dell’analisi incrociata dei dati CCTV o equivalenti, nonché le azioni di follow-up adottate. L’articolo 15 stabilisce che ai dati raccolti si applicano le regole del regolamento sul controllo in materia di analisi, accesso, trattamento, scambio e archiviazione.

Protezione dei dati personali e entrata in vigore

L’articolo 16 richiama l’articolo 112 del regolamento sul controllo per il trattamento dei dati personali e impone che i sistemi CCTV o equivalenti siano configurati in modo da escludere l’identificazione delle persone fisiche nel materiale video. Le immagini che rendano identificabili persone fisiche devono essere anonimizzate senza indebito ritardo. Ai sensi dell’articolo 17, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescacontrolli e ispezionipolitica comune della pescaprotezione dei datirelazioni con paesi terzi

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