Regolamento (UE) 2024/1381
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1381 della Commissione, del 23 maggio 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2021/2282 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, norme procedurali per l’interazione durante la preparazione e l’aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali per uso umano a livello di Unione, lo scambio di informazioni in merito a tale preparazione e tale aggiornamento e la partecipazione a queste ultime attività, nonché modelli per tali valutazioni cliniche congiunte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce l’assetto procedurale operativo per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali previste dal regolamento (UE) 2021/2282. Definisce in dettaglio scambi informativi tra Commissione, EMA e gruppo di coordinamento HTA, selezione e consultazione di pazienti ed esperti, tempistiche delle varie fasi, contenuto dei fascicoli e dei modelli, nonché regole per riavvio e aggiornamento delle valutazioni. Disciplina inoltre l’uso della piattaforma informatica HTA, il trattamento dei dati personali e la pubblicazione con gestione delle informazioni riservate commercialmente.
Norme procedurali, modelli e tempistiche per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali nell’ambito del sistema UE di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), nonché regole sullo scambio di informazioni, sulla partecipazione degli stakeholder e sul trattamento dei dati personali.
Ambito di applicazione
Si applica alle valutazioni cliniche congiunte (JCA) dei medicinali per uso umano a livello di Unione previste dal regolamento (UE) 2021/2282, con riferimento ai medicinali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), cioè medicinali oggetto di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio o di variazione dei termini di un’autorizzazione esistente per una nuova indicazione terapeutica. Riguarda gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, la Commissione europea quale segretariato HTA, l’Agenzia europea per i medicinali, il gruppo di coordinamento HTA, i sottogruppi JCA, i pazienti, gli esperti clinici e altri esperti pertinenti, nonché le organizzazioni di portatori di interessi. Si applica nel SEE per gli Stati in cui è applicabile l’HTAR e decorre dal 12 gennaio 2025; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Restano fuori dal perimetro del presente atto le valutazioni non relative ai medicinali e le attività HTA diverse dalle JCA disciplinate dal regolamento quadro, salvo i richiami funzionali al riavvio e all’aggiornamento delle JCA.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1381 sulla procedura delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2021/2282 in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, fissando regole operative per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali a livello dell’Unione. La finalità è assicurare un processo uniforme, tempestivo, trasparente e scientificamente robusto, coordinato con la procedura centralizzata EMA e fondato su modelli standardizzati per fascicolo, relazione JCA e relazione di sintesi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento nasce dall’esigenza di attuare gli articoli del regolamento (UE) 2021/2282 che demandano alla Commissione la definizione di norme procedurali dettagliate per la cooperazione con l’EMA, la partecipazione degli stakeholder e la standardizzazione documentale. I considerando sottolineano la necessità di garantire alta qualità scientifica delle relazioni, tempi coerenti con l’iter autorizzativo dei medicinali e tutela del segreto professionale e dei dati personali.
Ambito materiale e soggetti coinvolti
L’atto si applica alle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali soggetti alla disciplina HTA dell’Unione, in particolare per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio e per le variazioni di autorizzazioni esistenti relative a nuove indicazioni terapeutiche. Intervengono nel procedimento la Commissione, quale segretariato HTA, l’EMA, il gruppo di coordinamento HTA, il sottogruppo JCA, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, pazienti, esperti clinici, altri esperti pertinenti e le organizzazioni dei portatori di interessi.
Scambio di informazioni tra Commissione, EMA e gruppo HTA
Il regolamento costruisce un flusso informativo strutturato. Lo sviluppatore trasmette al segretariato HTA, contestualmente alla domanda all’EMA, le informazioni necessarie per definire l’ambito di valutazione; l’EMA notifica la validazione della domanda e comunica aggiornamenti, modifiche del calendario e questioni sostanziali che possano incidere sulle indicazioni terapeutiche. La bozza del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la relazione di valutazione del CHMP devono essere trasmesse al segretariato HTA entro sette giorni dall’adozione del parere definitivo.
Selezione e consultazione di pazienti ed esperti
L’articolo 6 disciplina la selezione dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri esperti pertinenti. Il sottogruppo JCA individua le competenze richieste e il segretariato HTA costruisce un elenco consultando reti di portatori di interessi HTA, reti europee per malattie rare e complesse, Orphanet, referenti nazionali per le sperimentazioni cliniche e l’EMA. La selezione finale è riservata al sottogruppo JCA ed è subordinata alla verifica dei conflitti di interesse e alla sottoscrizione dell’accordo di riservatezza. È inoltre prevista la possibilità di raccogliere contributi dalle organizzazioni dei pazienti, degli operatori sanitari e dalle società cliniche e scientifiche.
Ambito di valutazione: proposta, consolidamento e completamento
Il cuore operativo del regolamento è la disciplina dell’ambito di valutazione. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara una proposta basata sul quadro PICO e sulle informazioni dello sviluppatore; la proposta è poi condivisa con gli Stati membri e consolidata alla luce dei loro contributi. Il sottogruppo JCA discute e completa l’ambito in riunione di consolidamento, normalmente entro 10 giorni dall’adozione dell’elenco di domande del CHMP, oppure entro 75 giorni dalla convalida della domanda nei casi di procedura accelerata o di determinate variazioni con nuova indicazione terapeutica. È possibile, su richiesta, una riunione esplicativa dell’ambito con lo sviluppatore.
Fascicolo dello sviluppatore: contenuto, integrazioni e termini
Il fascicolo JCA deve essere trasmesso in formato digitale secondo il modello dell’allegato I. Il termine ordinario è di 100 giorni dalla notifica della prima richiesta della Commissione; si riduce a 60 giorni nei casi di procedura accelerata o di variazione per nuova indicazione nei casi specificati. Sono disciplinate proroghe motivate, richieste di informazioni mancanti, ulteriori specifiche e aggiornamenti dovuti a nuove evidenze cliniche. In caso di riavvio o aggiornamento, il regolamento stabilisce termini specifici e l’obbligo di trasmettere fascicoli aggiornati.
Verifica del fascicolo e redazione delle relazioni
Entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione del fascicolo, la Commissione ne verifica la conformità ai requisiti dell’HTAR, consultando il valutatore e il co-valutatore; il termine è ridotto a 10 giorni lavorativi nei casi speciali. Successivamente il valutatore e il co-valutatore redigono le bozze della relazione di valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi, utilizzando i modelli degli allegati II e III. Le bozze vengono condivise con il sottogruppo JCA, con i pazienti e gli esperti consultati e, infine, con lo sviluppatore, che può segnalare errori tecnici o fattuali e indicare informazioni riservate entro termini brevi.
Tempistiche e casi particolari
Il regolamento scandisce i termini delle varie fasi per garantire l’allineamento con la procedura centralizzata EMA e con i tempi di accesso dei pazienti. Prevede termini specifici per la chiusura delle bozze rivedute, per l’approvazione da parte del gruppo di coordinamento, per il riavvio delle valutazioni interrotte e per gli aggiornamenti. Se durante la procedura centralizzata cambia l’indicazione terapeutica, il sottogruppo JCA valuta se proseguire o riaprire l’ambito di valutazione; in caso di aggiornamento, il testo distingue l’ipotesi in cui l’ambito debba essere aggiornato da quella in cui resti invariato.
Piattaforma informatica, riservatezza e trasparenza
Tutta la corrispondenza tra i soggetti coinvolti deve avvenire tramite la piattaforma informatica HTA. Il regolamento disciplina anche il trattamento dei dati personali raccolti attraverso tale piattaforma: la Commissione è titolare del trattamento, possono essere trattati solo i dati necessari dei rappresentanti, dei pazienti, degli esperti e degli stakeholder, i dati dei pazienti non sono pubblicabili e la conservazione è limitata a 15 anni dalla cessazione della partecipazione, con riesame biennale. La Commissione pubblica le relazioni JCA e di sintesi insieme alla documentazione pertinente, dopo aver valutato e motivato le eventuali richieste di riservatezza commerciale avanzate dallo sviluppatore.
Modelli allegati
Gli allegati contengono modelli molto dettagliati per il fascicolo JCA, per la relazione di valutazione clinica congiunta e per la relazione di sintesi. Il fascicolo richiede una ricostruzione completa del contesto clinico, dello status regolatorio, dell’ambito PICO, dei metodi di ricerca e sintesi, dei risultati di efficacia e sicurezza relative, nonché un ampio apparato documentale nelle appendici. Le relazioni devono invece fornire una sintesi leggibile e autonoma della valutazione, con panoramica del procedimento, dei contributi di esperti e stakeholder, dell’ambito di valutazione e delle evidenze e incertezze per ciascun PICO.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 gennaio 2025, data di applicazione del regime HTA per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura procedurale
L’articolo 1 individua le aree coperte dal regolamento: cooperazione con l’EMA, interazione con gruppo di coordinamento e stakeholder, norme generali di selezione e consultazione di pazienti ed esperti, nonché formati e modelli per fascicolo, relazione JCA e relazione di sintesi.
Informazioni iniziali per lo sviluppo dell’ambito di valutazione
L’articolo 2 impone allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di trasmettere al segretariato HTA, al momento della domanda all’EMA, il riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto e la sezione clinica del dossier; per le variazioni con nuova indicazione terapeutica, la nuova indicazione e la relativa sezione clinica. Il segretariato può chiedere ulteriori informazioni in riunione o per iscritto.
Scambio di informazioni con l’EMA
L’articolo 3 prevede notifiche immediate al segretariato HTA sulla validazione delle domande di AIC o di variazione, aggiornamenti sullo stato della procedura centralizzata e sulle questioni sostanziali che possono incidere sulle indicazioni terapeutiche. L’EMA trasmette inoltre bozza di RCP e relazione di valutazione entro sette giorni dall’adozione del parere definitivo del CHMP.
Selezione di pazienti, esperti clinici e altri esperti
L’articolo 6 disciplina la definizione, da parte del sottogruppo JCA, delle competenze necessarie e la formazione dell’elenco dei candidati da consultare, mediante consultazione di reti e banche dati pertinenti; la selezione finale è effettuata dal sottogruppo JCA dopo la verifica dei conflitti di interesse e la firma di un accordo di riservatezza.
Ambito di valutazione, riunioni e contributi degli stakeholder
Gli articoli 9, 10 e 11 regolano la proposta, il consolidamento e la chiusura dell’ambito di valutazione, nonché la riunione esplicativa con lo sviluppatore. Sono previsti contributi di pazienti, esperti e organizzazioni di portatori di interessi in fasi determinate del processo.
Fascicolo dello sviluppatore: contenuto e termini
L’articolo 12 disciplina il fascicolo digitale e gli ulteriori dati: termine ordinario di 100 giorni dalla notifica della prima richiesta della Commissione, ridotto a 60 giorni nei casi di procedura accelerata o di variazione per nuova indicazione in determinati casi. Sono previsti termini brevi per integrazioni, nuovi dati, riavvio e dati di nuova emersione.
Verifica di conformità del fascicolo
L’articolo 13 stabilisce che la Commissione, consultati valutatore e co-valutatore, conferma entro 15 giorni lavorativi, o 10 in casi accelerati, se il fascicolo rispetta i requisiti dell’HTAR.
Bozze della relazione JCA e osservazioni
L’articolo 14 regola la preparazione delle bozze della relazione di valutazione clinica congiunta e della relazione di sintesi, la circolazione al sottogruppo JCA, la consultazione di pazienti ed esperti e il diritto dello sviluppatore di segnalare imprecisioni tecniche/fattuali e indicare informazioni riservate entro 7 giorni, o 5 nei casi speciali previsti.
Approvazione finale delle relazioni
L’articolo 15 fissa la chiusura delle bozze rivedute entro la data di adozione della decisione di autorizzazione all’immissione in commercio; in caso di riavvio o aggiornamento con ambito invariato, il termine è di 180 giorni, mentre con aggiornamento dell’ambito è di 330 giorni per la convalida delle bozze aggiornate.
Modifiche delle indicazioni terapeutiche
L’articolo 16 disciplina l’ipotesi in cui la procedura centralizzata modifichi le indicazioni iniziali: il valutatore esamina l’impatto sull’ambito di valutazione, il sottogruppo JCA decide se proseguire o predisporre un nuovo ambito e, se necessario, si riattivano le fasi di proposta, fascicolo e relazioni.
Riavvio e aggiornamento delle JCA
Gli articoli 17 e 18 regolano il riavvio delle valutazioni interrotte e gli aggiornamenti delle valutazioni già concluse o in corso, con specifici obblighi informativi, eventuale riutilizzo degli stessi valutatori/esperti e nuovi termini per ambito, fascicolo e relazioni.
Piattaforma informatica, riservatezza e pubblicazione
Gli articoli 19 e 20 impongono l’uso della piattaforma informatica HTA per tutta la corrispondenza e disciplinano la pubblicazione delle relazioni con previa valutazione della riservatezza commerciale delle informazioni richieste dallo sviluppatore; è previsto il diritto di impugnare il diniego di oscuramento.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 21 attribuisce alla Commissione la qualità di titolare del trattamento tramite la piattaforma HTA, individua le categorie di dati trattabili, vieta la pubblicazione dei dati dei pazienti e limita la conservazione a 15 anni dalla cessazione della partecipazione, con riesame biennale.
Modelli allegati per fascicolo e relazioni
Gli allegati I, II e III contengono i modelli dettagliati per il fascicolo JCA, per la relazione di valutazione clinica congiunta e per la relazione di sintesi, con indicazioni minuziose su contenuti, appendici documentali, studi, metodi, risultati, riferimenti e tabelle.
Come è indicizzato
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