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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1382

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 della Commissione, del 23 maggio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato gangui operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Normativa europea32024R1382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga una deroga già esistente per una pesca tradizionale con reti trainate "gangui" nelle acque territoriali della Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Commissione ritiene che, sulla base dei dati forniti dalla Francia e del parere scientifico del CSTEP, la deroga resti compatibile con le condizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006, anche grazie alla riduzione della flotta e all’impatto ambientale contenuto. La proroga è però limitata nel tempo e accompagnata da obblighi di relazione entro il 31 marzo 2025. L’applicazione decorre in via retroattiva dal 12 maggio 2024 fino all’11 maggio 2025.

Proroga, fino all’11 maggio 2025, della deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per taluni pescherecci da traino con attrezzo "gangui" operanti nelle acque territoriali francesi della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente ai pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato "gangui" che operano nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. La deroga riguarda l’inapplicabilità, a tali unità e entro le condizioni previste, del divieto di pesca al di sopra di habitat protetti, della distanza minima dalla costa e della profondità minima stabiliti dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Sono inclusi solo i pescherecci indicati nel piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del medesimo regolamento, con attività comprovata di oltre cinque anni e senza aumento futuro dello sforzo di pesca; resta fermo che il regolamento non pregiudica la valutazione di conformità ad altre norme UE, in particolare alla direttiva 92/43/CEE.

Proroga della deroga per la pesca con "gangui" in Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 proroga una deroga specifica al regime del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca esercitata con pescherecci da traino muniti dell’attrezzo "gangui" nelle acque territoriali francesi della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. La proroga è adottata alla luce delle valutazioni scientifiche e tecniche trasmesse dalla Francia e del parere del CSTEP, che hanno confermato la riduzione della flotta e la limitata incidenza ambientale dell’attività.

Contesto e motivazione della proroga

La Commissione richiama il precedente regime di deroga introdotto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 e successivamente prorogato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2363, in scadenza l’11 maggio 2024. La Francia ha chiesto una nuova proroga, poi circoscritta a un anno con impegno a non richiederne ulteriori e a predisporre nel 2024 un piano per l’arresto dei pescherecci ancora attivi. Il regolamento è adottato anche per garantire continuità giuridica, con applicazione retroattiva dal 12 maggio 2024.

Ambito soggettivo e territoriale

La deroga riguarda esclusivamente i pescherecci da traino con "gangui" operanti nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sono ammessi solo i pescherecci inseriti nel piano di gestione francese adottato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché abbiano un’attività comprovata da oltre cinque anni e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca. Il regolamento richiama inoltre il fatto che il piano di gestione prevede la revoca dell’autorizzazione in caso di sostituzione o vendita del peschereccio da parte del comandante, o in caso di pensionamento di quest’ultimo, favorendo la graduale eliminazione dell’attività.

Condizioni sostanziali della deroga

La Commissione fonda la proroga sulla conformità dell’attività alle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 1967/2006, in particolare:

  • i limiti relativi all’area di pesca su praterie di Posidonia oceanica, che restano sotto i massimali del 33 % dell’area coperta nella zona del piano di gestione e del 10 % nelle acque territoriali francesi;
  • la presenza di vincoli geografici specifici connessi alla ridotta ampiezza della piattaforma continentale;
  • l’assenza di impatto significativo sull’ambiente marino, pur con una valutazione di rischio moderato per il sito Natura 2000 "Rade d’Hyères";
  • la compatibilità con le norme tecniche del regolamento (UE) 2019/1241, poiché le reti trainate hanno maglie non inferiori a 40 mm e non si usano maglie quadrate inferiori a tale misura;
  • il rispetto delle condizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, tra cui attività comprovata, elenco dei pescherecci, assenza di aumento dello sforzo, assenza di interferenze con altri attrezzi, catture minime delle specie interessate e assenza di cattura di cefalopodi.

Monitoraggio e relazioni

Il piano di gestione francese include un piano di monitoraggio e misure di registrazione delle attività di pesca, in coerenza con gli articoli 4, paragrafo 5, e 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In attuazione di tale sistema, la Francia deve trasmettere alla Commissione una relazione entro il 31 marzo 2025.

Durata, efficacia e rapporti con altre norme UE

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 12 maggio 2024 fino all’11 maggio 2025. La Commissione precisa che il regolamento non pregiudica la propria posizione sulla conformità dell’attività ad altre normative dell’Unione, in particolare alla direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Disposizioni principali

Proroga della deroga per i pescherecci con "gangui"

L’articolo 1 dispone che, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, non si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ai pescherecci da traino con attrezzo "gangui", a condizione che: a) abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; b) abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; c) siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione nazionale.

Obbligo di relazione della Francia

L’articolo 2 impone alla Francia di trasmettere alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione richiamato dall’articolo 1, lettera c).

Decorrenza e durata dell’applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 12 maggio 2024 all’11 maggio 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione degli ecosistemi marinitutela degli habitat naturalicontrolli e monitoraggio della pesca

Testo integrale

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