Regolamento (UE) 2024/1451
Regolamento (UE) 2024/1451 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riformula il regime applicabile a cinque additivi a base di tartrati, alla luce della nuova valutazione EFSA e dei dati d’uso raccolti dalla Commissione. Gli additivi vengono sottratti al gruppo generale degli additivi del gruppo I e ricollocati in un gruppo specifico, con nuove condizioni d’impiego, limiti massimi e soppressione di talune autorizzazioni non supportate da dati. È previsto un differimento dell’applicazione al 16 dicembre 2024 e una clausola transitoria per i prodotti già immessi legalmente sul mercato prima di tale data.
Modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 aggiornando le condizioni d’uso degli additivi alimentari acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che impiegano gli additivi E 334, E 335, E 336, E 337 ed E 354 negli alimenti, negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1333/2008. Incide sulle categorie di alimenti elencate negli allegati II e III di tale regolamento, con effetti nell’Unione europea e nel SEE. Restano rilevanti le disposizioni transitorie per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima del 16 dicembre 2024, che possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Modifica delle condizioni d’uso degli additivi a base di tartrati
Il regolamento (UE) 2024/1451 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1333/2008, che disciplina gli additivi alimentari, per aggiornare il regime di impiego di cinque sostanze: acido tartarico [L(+)-] (E 334), tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrato di sodio e di potassio (E 337) e tartrato di calcio (E 354). L’intervento è motivato dalla nuova valutazione scientifica dell’EFSA e dai dati d’uso raccolti presso gli operatori del settore alimentare.
Base scientifica e motivazione della revisione
La Commissione richiama il parere EFSA dell’11 marzo 2020, che ha stabilito una dose giornaliera ammissibile di gruppo pari a 240 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in acido tartarico, per il gruppo acido tartarico–tartrati (E 334-337 ed E 354). Secondo il considerando, le stime di esposizione per i diversi gruppi di popolazione non hanno superato tale valore. La Commissione ha poi avviato, il 19 gennaio 2021, un invito pubblico a presentare dati tecnici sugli usi autorizzati, avvertendo che l’assenza di dati per talune categorie avrebbe condotto alla revoca dell’autorizzazione in quelle categorie.
Interventi sugli allegati II e III del regolamento 1333/2008
Il regolamento modifica l’allegato II, parte C, sopprimendo gli additivi E 334, E 335, E 336, E 337 ed E 354 dal gruppo I e creando un raggruppamento autonomo denominato "E 334-337 ed E 354: Acido tartarico – tartrati". Vengono poi introdotti o rivisti i limiti massimi per numerose categorie di alimenti, tra cui prodotti lattiero-caseari fermentati, emulsioni di oli e grassi, ortofrutticoli in recipienti, confetture e creme da spalmare, prodotti a base di patate, confetteria, chewing-gum, pane, prodotti da forno, carni trattate termicamente, pesce trasformato, salse, zuppe, prodotti a base di proteine, bevande aromatizzate e alcoliche, snack, dessert e integratori alimentari.
Revoche, precisazioni e limiti numerici
In diverse categorie vengono soppresse autorizzazioni specifiche, in particolare quando non sono stati forniti dati o quando il regolamento intende eliminare incongruenze tra le categorie. In alcuni casi i livelli massimi sono espressi per la singola sostanza, in altri per la combinazione di più sostanze, e in varie voci è precisato che i livelli sono espressi come acido libero. Il testo contiene inoltre note dedicate agli integratori alimentari, che chiariscono che i livelli massimi si riferiscono ai prodotti pronti per il consumo secondo le istruzioni del fabbricante e che, per i prodotti da diluire o dissolvere, il fattore di diluizione deve essere comunicato con le istruzioni d’uso.
Modifiche all’allegato III
L’allegato III è aggiornato per coordinare l’uso dei tartrati negli additivi, negli aromi e nei nutrienti. Nella parte 2 viene introdotta una voce per l’impiego nelle pectine; nella parte 4 viene fissato un limite per tutti gli aromi; nella parte 5, sezione A, è inserita una voce per tutti i nutrienti. Nella parte 6 è soppressa la vecchia tabella dei singoli additivi e inserita una nuova tabella 8 dedicata al gruppo "acido tartarico – tartrati".
Regime transitorio e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 16 dicembre 2024. Gli alimenti non conformi ma legalmente immessi sul mercato prima di tale data possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Disposizioni principali
Nuova impostazione degli allegati II e III del regolamento 1333/2008
L’articolo 1 e l’articolo 2 dispongono la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo gli allegati I e II del regolamento. Gli additivi E 334, E 335, E 336, E 337 ed E 354 sono rimossi dal gruppo I dell’allegato II, parte C, punto 1, e inseriti in un nuovo raggruppamento specifico in combinazione (E 334-337 ed E 354: "acido tartarico – tartrati").
Base scientifica e razionale regolatorio
Il regolamento si fonda sul parere EFSA dell’11 marzo 2020, che ha stabilito una DGA di gruppo per le sostanze acido tartarico/tartrati pari a 240 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in acido tartarico. La Commissione ha inoltre tenuto conto dell’invito pubblico del 19 gennaio 2021 a fornire dati tecnici sugli usi autorizzati, precisando che l’assenza di dati per una categoria avrebbe comportato la revoca dell’autorizzazione per quella categoria.
Nuovi limiti e revoche nell’allegato II
L’allegato II viene aggiornato con numerosi limiti numerici massimi per categorie di alimenti specifiche, tra cui prodotti lattiero-caseari fermentati trattati termicamente, emulsioni di oli e grassi, ortofrutticoli in recipienti, preparazioni di frutta e ortaggi, prodotti trasformati a base di patate, confetteria, gomme da masticare, decorazioni e ripieni, cereali precotti, pane e panini, prodotti da forno fini, prodotti a base di carne trattati termicamente, pesce e prodotti della pesca trasformati, condimenti, senape, zuppe, salse, insalate e paste da spalmare a base di aromi, prodotti a base di proteine, bevande aromatizzate, bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail vitivinicoli, altre bevande alcoliche, snack, dessert e integratori alimentari. In varie categorie sono soppresse le autorizzazioni per E 334 o E 335/E 336/E 354 quando non supportate dai dati o considerate incoerenti.
Soppressioni e correzioni puntuali di autorizzazioni
Sono soppressi, tra gli altri, gli impieghi di E 334 e E 335 nelle categorie 04.2.5.1, 04.2.5.2 e 04.2.5.3; E 334 nelle categorie 06.4.1, 06.4.3 e 06.4.4; E 336 nella categoria 11.4.2 e 14.1.2; E 354 nella categoria 13.1.3. Vengono inoltre corretti riferimenti e note a piè di pagina, incluse le note che precisano se i livelli massimi si riferiscono alla singola sostanza o alla combinazione, e che i livelli siano espressi come acido libero o in altra forma indicata.
Modifiche all’allegato III per additivi in altri prodotti
L’allegato III viene allineato alla nuova tabella degli "acido tartarico – tartrati". Nella parte 2 è inserita una voce per l’uso nelle pectine con limiti di 220.000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione e 11.000 mg/kg nel prodotto finale, espressi come acido libero. Nella parte 4 sono fissati limiti per tutti gli aromi pari a 20.000 mg/kg singolarmente o in combinazione nell’aroma e 400 mg/kg nel prodotto finale. Nella parte 5, sezione A, è inserita una voce per tutti i nutrienti con limite di 1.000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione nutritiva.
Gruppo tecnico specifico in allegato III
Nella parte 6 viene soppressa la tabella 1 relativa ai singoli additivi e inserita la nuova tabella 8 dedicata ad "acido tartarico – tartrati", che elenca E 334, E 335, E 336, E 337 ed E 354 come gruppo di riferimento per le autorizzazioni dell’allegato III.
Disposizioni transitorie
Gli alimenti contenenti E 334, E 335, E 336, E 337 o E 354 non conformi al nuovo regolamento ma legalmente immessi sul mercato prima del 16 dicembre 2024 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 16 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1435
- Regolamento · 24 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1436
- Regolamento · 24 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1437
- Regolamento · 24 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1439
- Regolamento · 24 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1474
- Regolamento · 23 mag 2024Regolamento (UE) 2024/1381
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →