Regolamento (UE) 2024/1439
Regolamento (UE) 2024/1439 della Commissione, del 24 maggio 2024, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenazaquin, mepiquat e propamocarb in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di fenazaquin, mepiquat e propamocarb nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono valutazioni scientifiche EFSA e, per il fenazaquin, anche esigenze di tolleranza all’importazione; per il mepiquat, il testo distingue tra funghi coltivati e funghi orecchioni, confermando il primo LMR provvisorio e fissando il secondo a 3 mg/kg. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di fenazaquin, mepiquat e propamocarb in determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i prodotti interessati dalle modifiche per fenazaquin, mepiquat e propamocarb, incluse talune derrate vegetali, prodotti di origine animale e miele; per il mepiquat sono specificamente toccati i funghi coltivati e i funghi orecchioni. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono richiamate alcune esclusioni/precisazioni tecniche derivanti dalle definizioni di residuo e dalle note a piè di pagina degli allegati, nonché il fatto che per alcune combinazioni l’LMR resta al limite inferiore di determinazione analitica.
Modifica dei livelli massimi di residui di fenazaquin, mepiquat e propamocarb
Il regolamento (UE) 2024/1439 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento è motivato dalle domande di modifica presentate dagli operatori e dalle valutazioni scientifiche dell’EFSA, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e, quando pertinente, degli animali.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base per la modifica degli LMR. Nei considerando è precisato che le proposte sono state istruite dagli Stati membri interessati ai sensi degli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento e poi sottoposte all’EFSA per il parere motivato. La Commissione dichiara inoltre di aver tenuto conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Fenazaquin
Per il fenazaquin, gli LMR erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione per l’impiego sul luppolo negli Stati Uniti, con dimostrazione che l’uso autorizzato oltre oceano produrrebbe residui superiori ai limiti vigenti e potrebbe creare ostacoli commerciali all’importazione.
L’EFSA ha valutato la domanda e la Commissione, sulla base del parere scientifico, aggiorna gli LMR per diverse categorie di prodotti. Nell’allegato II figurano, tra gli altri, i seguenti valori:
- luppolo: 30 mg/kg;
- miele e altri prodotti dell’apicoltura: 0,05 mg/kg;
- vari prodotti di origine animale e vegetale secondo le combinazioni indicate nell’allegato.
Il testo segnala anche che l’EFSA ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sulle sperimentazioni sui residui e sui metodi di analisi; tali dati saranno considerati al momento del riesame se trasmessi entro il 7 luglio 2023, altrimenti si terrà conto della loro assenza.
Propamocarb
Per il propamocarb, gli LMR erano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per il miele. Dopo la valutazione nazionale e il passaggio all’EFSA, la Commissione modifica la colonna dedicata al propamocarb nell’allegato II.
Tra i valori espressamente rilevanti figurano:
- miele e altri prodotti dell’apicoltura: 15 mg/kg;
- numerosi prodotti vegetali con valori differenziati per gruppi e singole colture;
- taluni prodotti di origine animale con limiti specifici riportati in allegato.
L’EFSA ha verificato la sicurezza dei nuovi valori, concludendo che le modifiche sono accettabili per i consumatori. Nel testo è altresì riportata una nota sulla mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, da considerare al riesame se presentate entro il 22 marzo 2016.
Mepiquat
Per il mepiquat, il regolamento interviene sull’allegato III, parte A. Il contesto normativo è particolare: i regolamenti (UE) 2019/50 e 2019/1791 avevano fissato LMR provvisori per funghi coltivati e funghi orecchioni, da rivedere alla luce di nuove informazioni, in relazione a una possibile contaminazione incrociata con paglia trattata con mepiquat.
La Commissione distingue due situazioni:
- per i funghi coltivati, l’EFSA ha ritenuto che i dati di monitoraggio dimostrino la sufficienza dell’LMR vigente, sicché non viene apportata alcuna modifica;
- per i funghi orecchioni, la Commissione fissa l’LMR provvisorio a 3 mg/kg.
La scelta del valore di 3 mg/kg è giustificata dal riferimento al regolamento (UE) n. 283/2013 e all’esigenza che le proposte basate sui dati di monitoraggio riflettano il 95° percentile della popolazione di riferimento a un livello di confidenza del 95 %. Il regolamento prevede inoltre che i livelli di mepiquat nei funghi coltivati e nei funghi orecchioni continuino a essere monitorati e che il riesame avvenga sulla base dei dati da presentare alla Commissione entro il 31 dicembre 2030.
Valutazione scientifica e sicurezza dei consumatori
La Commissione fonda il provvedimento sui pareri motivati dell’EFSA, la quale ha esaminato le domande, le relazioni di valutazione e i fascicoli trasmessi dagli Stati membri. Nei considerando si afferma che, per tutte le modifiche richieste relative a fenazaquin, mepiquat e propamocarb, sono state rispettate le prescrizioni in materia di dati e che, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche risultano accettabili.
L’EFSA ha inoltre tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze e ha concluso che né l’esposizione a lungo termine né quella a breve termine indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Allegato: struttura delle modifiche
L’allegato sostituisce le colonne pertinenti degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Le tabelle riportano i nuovi LMR per gruppi di prodotti vegetali e animali, con l’indicazione, in molti casi, del limite inferiore di determinazione analitica mediante il simbolo (*1) o (*2).
Sono mantenute anche note tecniche sulle definizioni del residuo, ad esempio per il propamocarb, la cui definizione varia per specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto: per il gruppo 1000000, eccetto 1016000, 1030000 e 1040000, il residuo è definito come N-ossido propamocarb; per i codici 1016000 e 1030000, come N-desmetil propamocarb.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone che gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati conformemente all’allegato del regolamento. In allegato sono riscritti i valori LMR per fenazaquin e propamocarb nell’allegato II e per mepiquat nell’allegato III, parte A.
Fenazaquin: nuove tolleranze all’importazione e aggiornamento LMR
Per il fenazaquin è stata esaminata una domanda di tolleranza all’importazione relativa al luppolo prodotto negli Stati Uniti. La Commissione, sulla base del parere EFSA e della valutazione del rischio, modifica gli LMR per i prodotti interessati, includendo luppolo a 30 mg/kg e varie derrate vegetali e animali con i valori indicati nell’allegato; restano note tecniche su mancanza di alcune informazioni sui residui e sui metodi di analisi, da riesaminare se presentate entro il 7 luglio 2023.
Propamocarb: revisione degli LMR, incluso il miele
Per il propamocarb è stata presentata domanda di modifica degli LMR vigenti, in particolare per il miele. La Commissione recepisce il parere EFSA e sostituisce la colonna dell’allegato II, fissando ad esempio 15 mg/kg per miele e altri prodotti dell’apicoltura e aggiornando numerosi LMR su prodotti vegetali e di origine animale; permane una nota relativa alla mancanza di alcune informazioni sui residui e al riesame se le informazioni sono presentate entro il 22 marzo 2016.
Mepiquat: conferma per i funghi coltivati e nuovo LMR per i funghi orecchioni
Per i funghi coltivati, l’EFSA ha ritenuto che l’LMR vigente sia sufficiente a tenere conto dell’assorbimento dei residui, sicché il regolamento non lo modifica. Per i funghi orecchioni, in applicazione dei criteri del regolamento (UE) n. 283/2013 e dei dati di monitoraggio, l’LMR provvisorio è fissato a 3 mg/kg; il regolamento prevede un ulteriore monitoraggio e il riesame sulla base dei dati da presentare entro il 31 dicembre 2030.
Valutazione del rischio e fondamento scientifico
La Commissione richiama i pareri motivati dell’EFSA, che ha esaminato i fascicoli e valutato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. Per le altre modifiche richieste per fenazaquin, mepiquat e propamocarb, l’EFSA ha concluso che le prescrizioni in materia di dati sono state rispettate e che le modifiche sono accettabili sotto il profilo della sicurezza alimentare, senza superamento della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.
Decorrenza e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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