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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37558/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere contributi e somme aggiuntive per l'anno 2007 nei confronti di un professionista, a seguito di iscrizione d'ufficio alla gestione separata quale libero professionista. Il giudice di primo grado aveva escluso la prescrizione ma dichiarato insussistente il credito; la Corte d'appello ha respinto l'appello dell'INPS e ha accolto l'eccezione di prescrizione riproposta dal professionista, ritenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento del saldo (16 giugno 2008) e che la richiesta dell'INPS del 21 giugno 2013 fosse quindi tardiva. In cassazione l'INPS ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulla gestione separata sostenendo che, anche in difetto di iscrizione alla cassa professionale, il professionista era comunque tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi; inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina sulla sospensione della prescrizione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR impedisse il decorso della prescrizione o integrasse occultamento doloso del debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, qualificato come preliminare, affermando che per i contributi dovuti alla gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito. Ha inoltre escluso l'operatività della sospensione ex art. 2941 c.c., n. 8, osservando che essa richiede una condotta del debitore tale da rendere illecitamente impossibile l'azione del creditore, e non una semplice difficoltà di accertamento del credito; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto che la mancata denuncia del reddito non costituiva occultamento doloso del debito, accertamento non riesaminabile in cassazione. L'infondatezza del secondo motivo ha assorbito il primo, poiché il credito risultava prescritto. L'INPS è stato condannato alle spese e, ai sensi del DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss.

    disciplina l'obbligo di contribuzione alla gestione separata; la Corte richiama la normativa ma non accoglie la tesi dell'INPS, perché il tema decisivo è la prescrizione del credito già maturato.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo alla gestione separata per il professionista.

  • art. 2935 c.c.

    invocato per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della conoscibilità del credito; la Corte ribadisce che, per i contributi alla gestione separata, il termine decorre dalla scadenza del pagamento.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    la Corte afferma che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941 c.c., n. 8

    la sospensione della prescrizione opera solo quando il debitore ponga in essere una condotta che renda per il creditore impossibile agire, non quando vi sia soltanto difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    richiamato per delimitare i limiti del sindacato di legittimità sull'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura meramente dichiarativa e non costituisce presupposto del credito contributivo.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, richiede una condotta del debitore idonea a rendere realmente impossibile l'azione del creditore; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.
  • Non può presumersi automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo dalla sola mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, occorrendo un accertamento concreto della condotta del debitore.
  • L'accertamento di fatto sulla sussistenza o meno di una condotta di occultamento doloso del debito, se compiuto dal giudice di merito, non è riesaminabile in cassazione salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • Se il secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del credito, è infondato, gli ulteriori motivi che presuppongono la persistenza del credito possono risultare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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